Tuesday 30 January 2018 21:46:34

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Urbanistica ed edilizia: la distinzione delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19.1.2018

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 19 gennaio 2018 ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale, “in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standards urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Secondo il suddetto indirizzo, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione. (ex multis, sez. IV, n. 5235 del 2015).

Principio applicabile anche in riferimento ai vicini - legittimati in presenza delle altre condizioni della vicinatas, in questa sede non più in discussione – che, come nella fattispecie, si assumano lesi per previsioni che riguardano la stessa zonizzazione dell’area impugnando i provvedimenti emanati sulla base delle NTA.”. Per continuare nella lettura vai alla sentenza.

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