Sunday 10 January 2021 14:16:14

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Titolo edilizio: il Comune ha il pieno potere di applicare la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo o di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione, anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 7.1.2021

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato una controversia nella quale a garanzia degli importi dovuti per gli oneri relativi alla rilasciata concessione, la società odierna appellata ha presentato polizza fideiussoria, recante indicazione dell’espressa rinunzia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del conseguente obbligo di versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del comune concedente.

Tale previsione convenzionale evidenzia, quindi, ad avviso del Consiglio di Stato, la prestazione di una garanzia riferibile alla figura del c.d. contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag).

Si legge infatti nella sentenza che “L’interpretazione delle anzidette clausole induce, infatti, a ritenere che le parti abbiano inteso supportare l’adempimento (inerente il pagamento degli oneri concessori accessivi al rilascio di concessione edilizia) con una garanzia di carattere autonomo.

Si è, quindi, dinanzi ad una garanzia che mira a tutelare il creditore per l’inadempimento; e non, al contrario, dinanzi ad una garanzia di tipo satisfattorio caratterizzata dal rafforzamento del potere del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto.

Quanto sopra precisato con riferimento alla natura della garanzia prestata in favore dell’appellata, va rammentato come l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (sentenza 7 dicembre 2016, n. 24), abbia rilevato che l’Amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo, ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione, anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento, ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.

Non può predicarsi, per l’effetto, l’esistenza di un onere collaborativo gravante sull’Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita in suo favore, ovvero di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale.

Sarebbe, infatti, paradossale se, per effetto del rilascio di una garanzia fideiussoria in suo favore, l’Amministrazione risultasse privata del potere di sanzionare il ritardato o omesso pagamento del debitore principale, solo perché abbia mancato di escutere il fideiussore alla scadenza del termine di pagamento; altrettanto illogico dimostrandosi, correlativamente con la stipula della polizza fideiussoria, il conseguimento, in capo al debitore principale, di una sorta di “esimente”, non prevista dalla legge, rispetto all’applicazione a suo carico delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento (cosicché, laddove l’Amministrazione, alla scadenza del termine di pagamento, non provveda ad escutere tempestivamente il fideiussore, verrebbe a perdere il diritto di applicare le sanzioni di legge).

Né può essere condiviso, secondo quanto osservato nella sentenza in rassegna, l’orientamento giurisprudenziale, per cui la sanzione per il ritardo potrebbe essere applicata nella misura minima soltanto in relazione al mancato pagamento della rata di contributo entro i primi 120 giorni dalla data di scadenza (secondo quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001); soltanto in seguito allo spirare di tale prima scansione temporale (nel cui ambito soltanto sarebbe legittima l’applicazione della sanzione nella percentuale minima prevista dalla legge nazionale e, ove esistente, dalla legge regionale) divenendo esigibile l’onere per l’Amministrazione di escutere il fideiussore (con la conseguenza che, in difetto, la stessa Amministrazione non avrebbe titolo per sanzionare l’ulteriore ritardo nel pagamento da parte del debitore principale).

Tale soluzione interpretativa è stata ritenuta dall’Adunanza non condivisibile, atteso che la stessa:

“- non risulta fondata su salde basi normative ed anzi si risolve in un’inammissibile disapplicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali che, come si è detto, correlano l’applicazione delle sanzioni al manifestarsi del semplice ritardo ovvero dell’omesso pagamento del contributo di costruzione (quali unici presupposti fattuali);

- è in sé non ragionevole, posto che sterilizza il potere sanzionatorio dell’amministrazione proprio in relazione ai ritardi più significativi, cui il legislatore riserva un trattamento sanzionatorio più severo;

- individua un onere di soccorso a carico della Amministrazione, sia pure allo scadere del primo periodo di inadempimento protrattosi per 120 giorni, che non solo non è nella legge ma che, per quanto già detto, non sarebbe neppure correttamente desumibile in applicazione dei principi di buona fede e correttezza che governano le obbligazioni ed i contratti di diritto civile ovvero, per analoghe ragioni, del principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto amministrativo.”

Ed ha, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto:

“Un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale”.

4. Tali conclusioni impongono di dare atto della incondivisibilità delle considerazioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad accogliere il ricorso presentato dall’odierna appellata.

Appieno inconferente si dimostra, in proposito, il richiamo, da Sun Design operato (anche nella memoria conclusionale depositata il 14 novembre 2020), all’obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c.

Come rilevato nell’illustrata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 24 del 2016, “l’applicazione dei canoni civilistici della correttezza e della buona fede nell’adempimento delle obbligazioni ed in sede di esecuzione contrattuale (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), ove anche applicati allo speciale rapporto che lega – in posizione non paritetica – l’Amministrazione che rilascia il titolo edilizio ed il privato cittadino (cui viene imposto il pagamento dei relativi oneri) non potrebbe condurre a conclusioni diverse”, atteso che “il mancato pagamento, alla scadenza del termine convenuto, di un’obbligazione portable da eseguirsi al domicilio del creditore … determina ipso facto l’inadempimento del debitore, il quale è costituito in mora senza necessità di intimazione o richiesta fatta per iscritto (cfr. art. 1219 cod.civ.)”: conseguentemente dimostrandosi inesigibile “un onere collaborativo a carico dell’amministrazione creditrice tale per cui la stessa possa essere giuridicamente tenuta a sollecitare il pagamento del credito alla scadenza del termine ovvero ad escutere tempestivamente (e necessariamente) l’obbligazione fideiussoria prestata in suo favore” (in quanto, “anche secondo i canoni civilistici, il creditore non è onerato, e ancor meno obbligato, ad escutere preventivamente il fideiussore prima di agire nei confronti del debitore (salvo che non si rinvenga una clausola contrattuale in tal senso)”.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:14:58

AREA FUNZIONI LOCALI: Patrocinio legale

Qual è la tutela prevista dai contratti, in materia di patrocinio legale, n...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:13:40

COMPARTO SANITA’: Trattamento economico distaccati sindacali

A seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto sanità sottoscritto il...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:19:22

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una “buona condotta”

Nel giudizio giunto dinanzi al Consiglio di Stato si controverte della legittimità del provvedimento con il quale la Questura ha negato all&...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10007

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:04:51

Sospensione del giudizio amministrativo: il termine perentorio per la prosecuzione

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 17 dicembre 2025 ha ribadito che “L’art. 80, comma 1, c.p.a.,...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10008

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 18 December 2025 11:52:57

Porto d’armi: chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno

Come recentemente chiarito da questa Sezione (cfr. sentenza 6 giugno 2024, n. 5072), anche superando eventuali pronunce di segno diverso e decisame...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Ezio Fedullo, n. 10006

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 18 December 2025 11:27:11

Abusi edilizi: il sequestro penale dell’immobile non é ostativo alla sua demolizione

Ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, la più recente giurisprudenza amministrativa (da ult...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 17/12/2025 Pres. Est. Fabio Franconiero, n. 10010

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 15:59:47

Distanze tra edifici: il calcolo dei balconi e degli sporti

In linea generale, la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Silvia Martino- Est. Emanuela Loria, n. 9935

Giustizia e Affari Interni - Wednesday 17 December 2025 14:56:48

Cessata materia del contendere: l’improcedibilitá del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione

Nel giudizio giunto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato l’appellante ha rappresentato che “la ricorrente non ha pi&ugrav...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Michele Conforti, n. 9939

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 14:30:49

Impianti fotovoltaici: il Consiglio di Stato ricostruisce la normativa in materia di interventi edilizi

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 16 dicembre 2025 ha richiamato i precedenti giurisprudenziali della med...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 16/12/2025 Pres. Giulio Castriota Scanderbeg - Est. Stefano Filippini, n. 9954

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 22:21:28

Abusi edilizi: il carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione non esige una specifica motivazione o di tenere conto del lasso di tempo intercorso

La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ribadisce che con riferimento al tempo intercorso...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 21/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Marco Morgantini, n. 9128

Top