Monday 25 March 2019 15:57:20

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi per il reclutamento del personale docente: l’incompatibilità dei presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 25.3.2019

L’art. 6, comma 2, lett. c), del D.M. n. 96/2016 stabilisce che i presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di non incorrere in una causa di incompatibilità con l’incarico, non devono “aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente”.

Il Consiglio di Stato dopo aver richiamato il suproriportato art. 6 ha ritenuto che nella vicenda attenzionata il Presidente non ha svolto attività di preparazione ai detti concorsi, ma ha insegnato in un corso PAS, per cui non è incorso nella causa di incompatibilità prevista dal citato art. 6, comma 2, lett. c), atteso che le due attività di docenza non sono fra loro equiparabili.

Infatti, come emerge dall’art. 15, comma 1-bis, del D.M. 10/9/2010, n. 249, i corsi PAS, istituiti dagli atenei e dalle altre istituzioni ivi indicate, sono “percorsi formativi abilitanti speciali … finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter (docenti non di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla norma)”.

I corsi in questione sono quindi preordinati all’acquisizione di un titolo (abilitazione) propedeutico alla partecipazione al concorso per l’inserimento in ruolo.

E’ del resto la ratio dell’incompatibilità stabilita dall’art. 6, comma 2, del D.M. n.96/2016 risiede nell’esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente, esigenza questa che, evidentemente non ricorre laddove, come nella fattispecie, l’attività di docenza del componente dell’organo di valutazione si sia svolta in altri ambiti.

Giova, inoltre, soggiungere che l’aver insegnato nei corsi PAS, lungi dal costituire causa di incompatibilità alla nomina quale componente di commissione, costituisce addirittura titolo preferenziale, come si ricava dall’art. 4, comma 4, lett. d), del D.M. n. 96/2016.

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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