Wednesday 20 December 2017 17:27:40
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.12.2017
Per quanto riguarda la questione dell’omessa espressa statuizione sul contributo unificato, va invece richiamato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 2.691/2016, per cui: “Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”.
Conseguentemente, l’obbligo per l’Amministrazione soccombente di corrispondere alla ricorrente vittoriosa il contributo unificato non necessitava di alcuna specifica statuizione sul punto, ma di tale obbligo si può dare senz’altro atto, ad abundantiam, nella presente sentenza.
In base al disposto dell’art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 è, poi, da ritenersi pacifico che alla parte vittoriosa spettasse anche il rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15%, per cui la sentenza di primo grado va riformata in questo senso, con riconoscimento del relativo accessorio di legge.
Per quanto riguarda la presunta violazione dei “minimi tariffari”, va invece dato atto che i parametri riportati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 sono valori medi che, ai sensi dell’art. 4, co. 1 del D.M. 55/2014 possono essere ridotti, di regola, fino al 50% e, per la fase istruttoria, persino fino al 70%, il che, nella specie, appare senz’altro corretto, considerata la modesta complessità e difficoltà del caso.
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