Tuesday 04 October 2022 11:53:03
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 3.10.2022
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3 ottobre 2022 relativamente alla legittimazione a ricorrere ha ribadito il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa per il quale legittimate in via generale ed esclusiva alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutti e soli i soggetti che siano stati parti del giudizio di cognizione e che, al termine di questo, siano risultati vittoriosi per aver ottenuto l’accoglimento della domanda proposta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2022, n. 5621; IV, 9 novembre 2019, n. 7675; il principio di diritto è completato dalla precisazione per cui non possono proporre, invece, ricorso per l’ottemperanza quei soggetti che abbiano tratto un vantaggio dalla pronuncia riferita ad altri soggetti, poiché il ricorso per l’ottemperanza – sin dalla sua istituzione con la legge del 1889 – costituisce un rimedio volto ad ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita).
Relativamente, invece, all’interesse a ricorrere in sede di ottemperanza va precisato che si tratta del medesimo interesse che sorregge l’azione di cognizione (o, come anche è stato detto, di un “prolungamento in altra forma processuale dell’interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza”, così testualmente Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2020, n. 818); spetta al giudice dell’ottemperanza, pertanto, accertare esclusivamente la persistenza dell’interesse alla luce degli eventuali fatti sopravvenuti rispetto all’assunzione in decisione della controversia in sede di cognizione (secondo quanto avviene comunemente, cfr. Cons. Stato, sez. VII, 16 febbraio 2022, n. 1155; V, 27 ottobre 2021, n. 7228).” Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.”
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