Tuesday 28 November 2017 14:29:44

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Espropriazione per pubblica utilità: il contenuto dell'avviso di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.11.2017

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 24 novembre 2017 ha affermato che “è pacifico che in tema di espropriazione per pubblica utilità l'avviso di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 debba contenere, per essere legittimo, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, avendo lo scopo di essere idoneo a garantire l'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2070).In sostanza, in forza di quanto previsto dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, all’appellato andava inviato l'avviso di avvio del procedimento e del deposito degli atti volti a promuovere l'adozione dell'atto dichiarativo di pubblica utilità, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione ha quindi implicato l'illegittimità dell'atto dichiarativo della pubblica utilità e degli altri atti successivi, a nulla rilevando che l'interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento. Peraltro, tale obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non può considerarsi superfluo neanche se afferente ad una procedura di rinnovazione di precedente progetto di opera pubblica o di dichiarazione di pubblica utilità conosciuta da parte dei proprietari interessati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8688). La mancata comunicazione ex art. 11, d.P.R. n. 327/2001 lede infatti il diritto di quest’ultimi a partecipare in chiave difensiva al procedimento, determinando l'illegittimità del provvedimento così assunto, senza potersi invocare neppure la previsione del comma 2 dell'art. 21 octies, della legge n. 241 del 1990, per prevenire la pronuncia caducatoria (cfr. T.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 ottobre 2016, n. 411).”

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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