Sunday 21 January 2018 05:02:58
Normativa Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.1.2018 n. 12
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.12 del 16.1.2018 è stato pubblicato il decreto del 18.12.2017 recante recante “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.
In particolare, l’art. 3 del citato decreto prevede che la notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito.
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o dell’autore della violazione, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione conterrà nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informati coseparato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;
a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonche', se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale e' possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le modalita' con lequali e' stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione se l'originale e' formato su supporto analogico, con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comm 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Qualora poi la notificazione mediante PEC non sia possibile la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Per saperne di più vai al testo del decreto.
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