Sunday 07 April 2019 18:47:45
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 3.4.2019
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, conformemente a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto - obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391).
La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a, non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferenti al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022).
Nel caso in esame la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, concernendo il mero pagamento di diritti e/o tariffe (asseritamente) dovuti dall’appellante alla Asm Rovigo s.p.a. (quale società in house del Comune di Rovigo, affidataria di funzioni cimiteriali [inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ivi comprese le opere murarie] e di polizia mortuaria [tra cui adempimenti derivanti dall’autorizzazione al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro comune; autorizzazioni all’esumazione, all’estumulazione e successiva traslazione, etc., ivi compresa la riscossione dei relativi diritti e tariffe]) proprio in relazione allo svolgimento di tali funzioni cimiteriali o di polizia mortuaria, come risultante dalle prodotte fatture.
Né a diverse conclusioni circa la natura patrimoniale della controversia conduce la delineata qualità dell’appellata Asm Rovigo s.p.a., tanto più che non viene in alcun modo in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, trattandosi della semplice applicazione di diritti e tariffe prefissati (analogamente, cfr. Cons. St., sez. V, 24 settembre 2014, n. 4803 e 4804).
Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia in questione alla cognizione del giudice ordinario.
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