Thursday 30 August 2018 20:27:57
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.8.2018
Nella controversia in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura con cui si lamenta l’illegittimità dell’esclusione automatica per presunta anomalia della sua offerta, avvenuta non solo senza alcun preavviso ed in assenza di un’ipotesi di esclusione automatica; ma sul solo critico appiattimento alle tabelle dei valori ministeriali. I valori ministeriali non rappresentano infatti limite inderogabile per gli operatori economici
Ad avviso del Collegio l’assunto è fondato in quanto la previsione dell’esclusione dalla gara per chi offre un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento ed alle tabelle ministeriali di riferimento finirebbe per integrare una prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione», come tale, nulla ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 perché non rientrano tra quelle tassativamente previste dal Codice dei lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 26 comma 16 del d.lgs. n.50/2016 i costi medi della manodopera non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma sono diretti ad assicurare che, in sede di redazione dei quadri economici, la stazioni appaltanti pongano a base del computo economico-prestazionale dei valori del costo del lavoro coerenti con la contrattazione collettiva.
Nella successiva fase della verifica dell’offerta, i relativi valori sono sempre suscettibili di scostamento con riguardo alla specifica impresa che quindi ben può giustificare la sostenibilità di costi inferiori della propria offerta sulla base delle analisi aziendali delle singole specifiche organizzazioni.
In definitiva gli eventuali scostamenti dai parametri retributivi indicati nelle tabelle ministeriali non possono condurre ad un irrituale automatica esclusione dell'offerta “per anomalia” in quanto si tratta di una modalità del tutto estranea all’unico procedimento tassativamente previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Per continuare la lettura vai alla sentenza
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