Sunday 28 May 2017 10:51:59
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.5.2017
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio 2017 ha affermato che "Lo svolgimento diacronico del procedimento che ha dato stura agli atti impugnati, articolatosi in tre separate ordinanze aventi identico contenuto dispositivo ma diversa giustificazione giuridica – segnatamente: le ordinanze nn. 652/2009, 60/2010 contenenti l’ingiunzione di demolizione e la n.551/2010 che, in adempimento d’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, reiterava le precedenti ordinanze, motivate dalla natura abusiva dell’opera e, in aggiunta, dalla pericolosità per l’incolumità pubblica del pennone – evidenzia plasticamente che lo stesso Comune non ha raggiunto alcuna certezza in ordine all’individuazione della disciplina applicabile al pennone portabandiera. In un primo momento ha contestato la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica; di seguito la violazione delle norme poste a presidio della pubblica e privata incolumità; per poi, una volta esclusa la pericolosità dall’Ente provinciale competente, ritenere violate le disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica. Sicché, con gli atti impugnati, per uno stesso fatto, il Comune ha soprapposto una coacervo eterogeneo di norme violate in contrasto ai principi di stretta nominatività, tipicità e legalità sostanziale che conformano in apicibus iprovvedimenti sanzionatori. Né il pennone integra gli estremi di un manufatto o di un’opera edilizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003 n. 4107; Id. sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683). L’asta portabandiera ed il basamento, realizzati nel 1999 sul lastrico solare di proprietà dei ricorrenti nell’edificio condominiale, non occupano alcuna volumetria, non modificano lo stato dei luoghi in misura permanente, sono opere meramente accessorie, separate dall’edificio principale e strumentali all’ornamento ed alla rappresentazione iconografica di interessi (data l’apposizione della bandiera italiana) degni di rilievo sociale. Aggiungasi che, per morfologia, consistenza strutturale e modalità di realizzazione, il pennone e il basamento non sono ricomprese, ai sensi degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, nell’attività edilizia di trasformazione del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003 n. 419) né alterano – al di là del generico ed astratto riferimento al d.m. d’imposizione del vincolo paesaggistico stentoreamente evocato nelle ordinanze impugnate – il paesaggio urbano. Per approfondire scarica la sentenza.
Pubblicato il 23/05/2017
N. 02436/2017REG.PROV.COLL.
N. 05452/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5452 del 2013, proposto da:
Giulio Fibbi, Caterina Ulisse, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Vitale C.F. VTLLEI42L29H501P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 6;
contro
Comune di Senigallia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lucchetti C.F. LCCLSN68M28A271R, Laura Amaranto C.F. MRNLRA64T44I608G, con domicilio eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
Comune di Senigallia - Servizio Urbanistico - Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00387/2013, resa tra le parti, concernente rimozione asta e bandiere sulla copertura di un fabbricato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Elio Vitale e Francesca Paoletti in dichiarata delega dell'avv. Alessandro Lucchetti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, n. 387 del 2013 che, sui tre autonomi e distinti ricorsi rispettivamente proposti dai sigg. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse avverso tre ordinanze di rimozione dell’asta e della bandiera installati sulla copertura del fabbricato sito in via Perilli angolo via Bonopera in Senigallia, ha respinto i gravami.
Riuniti i ricorsi, con unica sentenza, i giudici di prime cure li hanno ritenuti infondati sul rilievo che, “seppure, anche alla luce dei controlli di staticità effettuati dall’Amministrazione Provinciale vada escluso che nella sua forma attuale, il pennone possa costituire un pericolo per la pubblica utilità, la sua rilevanza, dal punto di vista edilizio e paesaggistico appare indubbia, tale da richiedere il rilascio della necessaria autorizzazione”.
2. Appellano la sentenza i sigg. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse. Resiste il comune di Senigallia.
3. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. Con unico motivo d’appello articolato in plurime censure, gli appellanti lamentano l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il T.A.R. laddove avrebbe del tutto pretermesso di considerare la reale entità del pennone portabandiera non affatto ascrivibile – per morfologia, consistenza strutturale ed utilizzazione – ad una costruzione né ad una realizzazione fissa la cui esecuzione è subordinata al rilascio del titolo edilizio.
5. Il motivo è fondato.
5.1 Lo svolgimento diacronico del procedimento che ha dato stura agli atti impugnati, articolatosi in tre separate ordinanze aventi identico contenuto dispositivo ma diversa giustificazione giuridica – segnatamente: le ordinanze nn. 652/2009, 60/2010 contenenti l’ingiunzione di demolizione e la n.551/2010 che, in adempimento d’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, reiterava le precedenti ordinanze, motivate dalla natura abusiva dell’opera e, in aggiunta, dalla pericolosità per l’incolumità pubblica del pennone – evidenzia plasticamente che lo stesso Comune non ha raggiunto alcuna certezza in ordine all’individuazione della disciplina applicabile al pennone portabandiera.
In un primo momento ha contestato la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica; di seguito la violazione delle norme poste a presidio della pubblica e privata incolumità; per poi, una volta esclusa la pericolosità dall’Ente provinciale competente, ritenere violate le disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica.
5.2 Sicché, con gli atti impugnati, per uno stesso fatto, il Comune ha soprapposto una coacervo eterogeneo di norme violate in contrasto ai principi di stretta nominatività, tipicità e legalità sostanziale che conformano in apicibus iprovvedimenti sanzionatori.
5.3 Né il pennone integra gli estremi di un manufatto o di un’opera edilizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003 n. 4107; Id. sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683).
L’asta portabandiera ed il basamento, realizzati nel 1999 sul lastrico solare di proprietà dei ricorrenti nell’edificio condominiale, non occupano alcuna volumetria, non modificano lo stato dei luoghi in misura permanente, sono opere meramente accessorie, separate dall’edificio principale e strumentali all’ornamento ed alla rappresentazione iconografica di interessi (data l’apposizione della bandiera italiana) degni di rilievo sociale.
5.4 Aggiungasi che, per morfologia, consistenza strutturale e modalità di realizzazione, il pennone e il basamento non sono ricomprese, ai sensi degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, nell’attività edilizia di trasformazione del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003 n. 419) né alterano – al di là del generico ed astratto riferimento al d.m. d’imposizione del vincolo paesaggistico stentoreamente evocato nelle ordinanze impugnate – il paesaggio urbano.
6. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
7. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il comune di Sinigallia alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dei sig. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse che si liquidano in complessivi 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oreste Mario Caputo | Sergio Santoro | |
IL SEGRETARIO
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Sunday 23 November 2025 21:18:18
Interessante sentenza é stata pubblicata dal Consiglio di Stato che procede ad analizzare il paradigma normativo di riferimento su cui verte...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Rosanna De Nictolis - Est. Angelo Roberto Cerroni, n. 9101
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 21:03:22
In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Raffaello Scarpato, n. 9124
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 20:53:27
In ordine alla produzione documentale il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 25 novembre 2025 ha ribadito che, pur dovendo in via...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Giancarlo Montedoro - Est. Gudrun Agostini, n. 9078
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 20:29:19
La questione centrale sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato concerne l’interpretazione della legge 17 agosto 1942 n. 1150, a...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Emanuela Loria, n. 9114
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Sunday 23 November 2025 19:56:09
“La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione hanno chiarito che costituisce “credito di lavoro” non solo...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Giancarlo Montedoro - Est. Lorenzo Cordí, n. 9084
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Sunday 23 November 2025 19:44:02
La Terza Sezione del Consoglio nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ha statuito che “Nel corso del procedimento di verifica del...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Rosanna De Nictolis - Est. Angelo Roberto Cerroni, n. 9120
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Sunday 23 November 2025 10:59:20
L’art. 2, comma 1, legge 241 del 1990 dispone che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere in...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Maurizio Santise, n. 9110
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 10:40:02
Il Consiglio di Stato con al sentenza in esame ha ribadito che il potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio o di ammettere nuove prove,...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Sergio De Felice - Est. Davide Ponte, n. 9130
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 10:28:52
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 novembre 2025 ha ribadito che “secondo le indicazioni dell’Adunanza ple...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Rosario Carrano, n. 9116
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 10:10:42
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ha ribadito che “In virtù del principio...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 21/11/2025 Pres. Oberdan Forlenza -Est. Francesco Frigida, n. 9107