Sunday 28 May 2017 10:51:59

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Edilizia: il pennone e il basamento sono opere meramente accessorie e strumentali all’ornamento ed alla rappresentazione iconografica di interessi (data l’apposizione della bandiera italiana) degni di rilievo sociale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.5.2017

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio 2017 ha affermato che "Lo svolgimento diacronico del procedimento che ha dato stura agli atti impugnati, articolatosi in tre separate ordinanze aventi identico contenuto dispositivo ma diversa giustificazione giuridica – segnatamente: le ordinanze nn. 652/2009, 60/2010 contenenti l’ingiunzione di demolizione e la n.551/2010 che, in adempimento d’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, reiterava le precedenti ordinanze, motivate dalla natura abusiva dell’opera e, in aggiunta, dalla pericolosità per l’incolumità pubblica del pennone – evidenzia plasticamente che lo stesso Comune non ha raggiunto alcuna certezza in ordine all’individuazione della disciplina applicabile al pennone portabandiera. In un primo momento ha contestato la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica; di seguito la violazione delle norme poste a presidio della pubblica e privata incolumità; per poi, una volta esclusa la pericolosità dall’Ente provinciale competente, ritenere violate le disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica. Sicché, con gli atti impugnati, per uno stesso fatto, il Comune ha soprapposto una coacervo eterogeneo di norme violate in contrasto ai principi di stretta nominatività, tipicità e legalità sostanziale che conformano in apicibus iprovvedimenti sanzionatori. Né il pennone integra gli estremi di un manufatto o di un’opera edilizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003 n. 4107; Id. sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683). L’asta portabandiera ed il basamento, realizzati nel 1999 sul lastrico solare di proprietà dei ricorrenti nell’edificio condominiale, non occupano alcuna volumetria, non modificano lo stato dei luoghi in misura permanente, sono opere meramente accessorie, separate dall’edificio principale e strumentali all’ornamento ed alla rappresentazione iconografica di interessi (data l’apposizione della bandiera italiana) degni di rilievo sociale. Aggiungasi che, per morfologia, consistenza strutturale e modalità di realizzazione, il pennone e il basamento non sono ricomprese, ai sensi degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, nell’attività edilizia di trasformazione del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003 n. 419) né alterano – al di là del generico ed astratto riferimento al d.m. d’imposizione del vincolo paesaggistico stentoreamente evocato nelle ordinanze impugnate – il paesaggio urbano. Per approfondire scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 23/05/2017

N. 02436/2017REG.PROV.COLL.

N. 05452/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5452 del 2013, proposto da: 
Giulio Fibbi, Caterina Ulisse, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Vitale C.F. VTLLEI42L29H501P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 6; 

contro

Comune di Senigallia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lucchetti C.F. LCCLSN68M28A271R, Laura Amaranto C.F. MRNLRA64T44I608G, con domicilio eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79; 
Comune di Senigallia - Servizio Urbanistico - Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00387/2013, resa tra le parti, concernente rimozione asta e bandiere sulla copertura di un fabbricato

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Elio Vitale e Francesca Paoletti in dichiarata delega dell'avv. Alessandro Lucchetti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, n. 387 del 2013 che, sui tre autonomi e distinti ricorsi rispettivamente proposti dai sigg. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse avverso tre ordinanze di rimozione dell’asta e della bandiera installati sulla copertura del fabbricato sito in via Perilli angolo via Bonopera in Senigallia, ha respinto i gravami.

Riuniti i ricorsi, con unica sentenza, i giudici di prime cure li hanno ritenuti infondati sul rilievo che, “seppure, anche alla luce dei controlli di staticità effettuati dall’Amministrazione Provinciale vada escluso che nella sua forma attuale, il pennone possa costituire un pericolo per la pubblica utilità, la sua rilevanza, dal punto di vista edilizio e paesaggistico appare indubbia, tale da richiedere il rilascio della necessaria autorizzazione”. 

2. Appellano la sentenza i sigg. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse. Resiste il comune di Senigallia.

3. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

4. Con unico motivo d’appello articolato in plurime censure, gli appellanti lamentano l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il T.A.R. laddove avrebbe del tutto pretermesso di considerare la reale entità del pennone portabandiera non affatto ascrivibile – per morfologia, consistenza strutturale ed utilizzazione – ad una costruzione né ad una realizzazione fissa la cui esecuzione è subordinata al rilascio del titolo edilizio. 

5. Il motivo è fondato.

5.1 Lo svolgimento diacronico del procedimento che ha dato stura agli atti impugnati, articolatosi in tre separate ordinanze aventi identico contenuto dispositivo ma diversa giustificazione giuridica – segnatamente: le ordinanze nn. 652/2009, 60/2010 contenenti l’ingiunzione di demolizione e la n.551/2010 che, in adempimento d’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, reiterava le precedenti ordinanze, motivate dalla natura abusiva dell’opera e, in aggiunta, dalla pericolosità per l’incolumità pubblica del pennone – evidenzia plasticamente che lo stesso Comune non ha raggiunto alcuna certezza in ordine all’individuazione della disciplina applicabile al pennone portabandiera.

In un primo momento ha contestato la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica; di seguito la violazione delle norme poste a presidio della pubblica e privata incolumità; per poi, una volta esclusa la pericolosità dall’Ente provinciale competente, ritenere violate le disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica.

5.2 Sicché, con gli atti impugnati, per uno stesso fatto, il Comune ha soprapposto una coacervo eterogeneo di norme violate in contrasto ai principi di stretta nominatività, tipicità e legalità sostanziale che conformano in apicibus  iprovvedimenti sanzionatori.

5.3 Né il pennone integra gli estremi di un manufatto o di un’opera edilizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003 n. 4107; Id. sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683).

L’asta portabandiera ed il basamento, realizzati nel 1999 sul lastrico solare di proprietà dei ricorrenti nell’edificio condominiale, non occupano alcuna volumetria, non modificano lo stato dei luoghi in misura permanente, sono opere meramente accessorie, separate dall’edificio principale e strumentali all’ornamento ed alla rappresentazione iconografica di interessi (data l’apposizione della bandiera italiana) degni di rilievo sociale.

5.4 Aggiungasi che, per morfologia, consistenza strutturale e modalità di realizzazione, il pennone e il basamento non sono ricomprese, ai sensi degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, nell’attività edilizia di trasformazione del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003 n. 419) né alterano – al di là del generico ed astratto riferimento al d.m. d’imposizione del vincolo paesaggistico stentoreamente evocato nelle ordinanze impugnate – il paesaggio urbano.

6. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.

7. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il comune di Sinigallia alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dei sig. Giulio Fibbi e Caterina Ulisse che si liquidano in complessivi 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo   Sergio Santoro
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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