Wednesday 17 December 2025 15:59:47
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Silvia Martino- Est. Emanuela Loria
In linea generale, la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edifici, detti elementi architettonici possano non essere compresi nel computo delle distanze di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 11 ; id., sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5557 ); trattasi peraltro di orientamento coerente con la ratio stessa della previsione delle distanze minime fra edifici, che come noto è quella di evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica.
È altresì da ritenersi legittima “la norma tecnica di attuazione (n.t.a.) che, ferme restando le distanze minime inderogabili tra confini e fabbricati viciniori, detta come criterio di misurazione per le facciate che presentino componenti aggettanti, che le distanze si misurino ortogonalmente dagli stessi solo quando gli aggetti abbiano una sporgenza superiore a metri 1,50; la norma prescrive a contrario che, qualora le sporgenze non superino tale limite, le distanze dovranno misurarsi dalla facciata. Tale criterio è dettato dall'esigenza di trovare una soluzione ragionevolmente elastica in tutti i casi in cui le diverse sporgenze presenti sulla facciata sono, per il loro ridotto ingombro, tali da non costituire un vulnus agli interessi urbanistici e dominicali” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2014, n. 4049).
Nello stesso senso è la giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui “Sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie” (Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2024, n.7604).
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