Monday 03 April 2017 18:30:16

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO RICERCA – Quesito su possibilità di erogazione del buono pasto in caso di interruzione della prestazione lavorativa per fruizione di permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cui all’art. 49 dello stesso CCNL.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Nel caso in cui il dipendente interrompa la prestazione lavorativa fruendo o dei permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cui all’art. 49 dello stesso CCNL, è possibile considerare tali istituti utili ai fini del completamento dell’orario giornaliero per l’attribuzione del buono pasto?

 

Testo del Provvedimento

Nel caso in cui il dipendente interrompa la prestazione lavorativa fruendo  o dei permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cui all’art. 49 dello stesso CCNL, è possibile considerare tali istituti utili ai fini del completamento dell’orario giornaliero per l’attribuzione del buono pasto?

 

Nel merito, stabilito che le condizioni di cui all’art. 5 del CCNL 21/02/2002 costituiscono il presupposto generale per l’erogazione del buono pasto, si fa presente che, in assenza di esplicita previsione, la fruizione dei permessi di cui sopra non concorrono al completamento dell’orario di lavoro minimo previsto per accedere al beneficio. 

Unica deroga risulta essere costituita dai riposi giornalieri di cui all’art. 39 del d. lgs. 151/2000 che prevede, tra l’altro, il diritto della lavoratrice madre di uscire dal posto di lavoro per il cosiddetto allattamento e che tali periodi di riposo siano “ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione”.

Occorre far presente, infatti, che il buono pasto, da erogarsi secondo le modalità stabilite, rappresenta un beneficio per il lavoratore strettamente correlato sia all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa sia alla pausa, come stabilita dalla norma contrattuale, per il conseguimento del recupero del suo stato di benessere fisiopsichico.

Non trova alcun fondamento, pertanto, la possibilità di considerare i permessi oggetto della richiesta di parere al pari di una effettiva prestazione lavorativa, fatto salvo quelli previsti al richiamato art. 39 del d. lgs. 151/2000. 

 

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