Sunday 21 May 2017 09:04:04

Giurisprudenza  Sanità e Sicurezza Sociale

Malattie psichiche: il riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI del 10.5.2017

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza del 10 maggio 2017 ha affermato che "con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. n. 18 del 1980 nel caso di malattie psichiche, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce), nonché Cass. ord. 27/11/2014 n. 25255, in un caso di "oligofrenia di grado medio - grave in soggetto affetto da cerebropatia" e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di «deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con neurolettici atipici». In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera : cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n. 13362)." Per approfondire scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Corte di Cassazione

Civile Ord. Sez. 6  

Num. 11432  Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 10/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 13110-2015 proposto da:*

 -

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI; 

avverso la sentenza n. 1010/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY. Rilevato che:

1. *  ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha rigettato la domanda da lei proposta per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

2. La Corte territoriale rilevava che lo specialista psichiatra di cui si era avvalso il c.t.u. aveva riscontrato una serie di dati dirimenti per connotare il grado di autonomia della perizianda e che tali elementi inducevano, in contrasto con le conclusioni del CTU, a ritenere la capacità della sig.ra Somma a svolgere in autonomia le varie attività del vivere quotidiano.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi: la ricorrente sostiene con il primo che nel ricorso in appello l'Inps non avesse impugnato neanche implicitamente la sentenza di primo grado, laddove aveva accertato la sussistenza del requisito dell'impossibilità di deambulazione autonoma, essendo limitato il gravame al profilo dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Come secondo motivo deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed attinge la sentenza d'appello laddove ha valorizzato le conclusioni dello specialista psichiatra che, in contrasto con il nominato c.t.u., aveva ritenuto la capacità dell'assistita di assolvere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Lamenta che la Corte d'appello abbia valutato in maniera atomistica gli elementi emersi in sede di indagine psichiatrica, e non nella loro complessità, in specie con riferimento alla comprensione del valore del denaro, all'uso del computer e di internet, all'aspetto lavorativo, all'autonomia degli spostamenti. Come terzo motivo, deduce omesso esame di una prova decisiva per il giudizio con riferimento al grado di autonomia della ricorrente, rilevabile dalla documentazione sanitaria versata in atti e considerato che la Somma è stata riconosciuta invalida al 100°/0 con verbale della commissione medica Asl Milano 2 del 25 giugno 2010 e affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992. Come quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo controverso nel giudizio con riferimento all'impossibilità di deambulazione autonoma, che non sarebbe stata valutata nella sentenza d'appello. 3. L'Inps ha resistito con controricorso. La difesa della ricorrente ha depositato istanza di fissazione di udienza per la sollecita definizione del giudizio di legittimità, nonché memoria ex art. 380 bis c.p.c. 4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. il primo motivo non è fondato: con l'atto di gravame (già ritenuto sufficientemente specifico dalla Corte d'appello), l'Inps chiedeva la riforma della sentenza proprio contestando che sussistessero i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, che erano stati individuati dal c.t.u. di primo grado (v. quanto trascritto a pg. 10 del ricorso) nella necessità della presenza di un'altra persona «non solo in senso fisico, ma anche come capacità di intendere il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica». Ne risulta quindi che la valutazione del c.t.u. di primo grado non era focalizzata in particolare sull'incapacità di deambulare autonomamente, valorizzandola come elemento di per sé determinante la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma sulla valutazione complessiva del grado di autonomia quale risultante per effetto delle patologie riscontrate (ed in particolare, v. pg 3 della sentenza, «ritardo mentale lieve, esiti di emiparesi sinistra, epilessia parziale compensata con trattamento farinacologico, ipoacusia grave in parziale recupero un anno dopo l'intervento cocleare»).

2. Neppure il secondo motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. n. 18 del 1980 nel caso di malattie psichiche, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce), nonché Cass. ord. 27/11/2014 n. 25255, in un caso di "oligofrenia di grado medio - grave in soggetto affetto da cerebropatia" e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di «deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con neurolettici atipici». 2.2. In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera : cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n. 13362). 2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello risulta essersi attenuta ai richiamati principi, in relazione ai quali ha puntualmente argomentato. E, difatti, ha ancorato la propria valutazione non solo alla capacità della disabile di compiere atti fondamentali del vivere quotidiano (svolgere una limitata attività lavorativa, prendere il pulmino che la conduce al lavoro, usare il computer e internet per ascoltare la musica e disegnare), risultati all'esito dell'esame psichiatrico, ma ha anche valorizzato gli aspetti della percezione intesa come orientamento spaziale, la mancanza di alterazioni nell'orientamento temporale, nella percezione, nell'emotività, nell'affettività, nell'ideazione. Non risulta quindi una valutazione atomistica degli aspetti emersi dall'indagine peritale, né della documentazione medica prodotta in atti, ma l'esito di un giudizio globale puntualmente argomentato.

3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto si traducono in sostanza in una richiesta di rivalutazione delle risultanze fattuali (Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054). La valutazione della Corte è stata completa ed esauriente, né risulta l'esistenza di fatti decisivi che sarebbero stato ignorati (essendo pacifico lo stato di inabilità totale, la cui assenza non avrebbe richiesto l'indagine sugli ulteriori requisiti per l'indennità di accompagnamento, né ostando il fatto che il lavoro sia in realtà una terapia occupazionale svolta presso il centro disabili). Tale valutazione è stata svolta dalla Corte territoriale anche con riguardo alla capacità di deambulazione autonoma, valorizzandosi il fatto che l'assistita è autonoma negli spostamenti per andare e tornare dalla cooperativa sociale, né smentisce tale assunto la circostanza (richiamata nel ricorso) che si tratti di un mezzo di trasporto assistito fornito dalla cooperativa stessa. La stessa Corte peraltro ha valorizzato la funzione svolta dall'attenzione dei genitori e dall'intervento dei servizi medici sociali nel conseguimento da parte dell'assistita di un buon livello di capacità di comunicazione e socializzazione, anche fuori dal ristretto ambito familiare, che dimostra come nei casi pur problematici come quello in esame la creazione di presidi di attenzione e sostegno possano contribuire a consentire al disabile una sufficiente autonomia esistenziale, che costituisce l'obiettivo primario da perseguire, così non rendendosi necessaria, secondo la completa valutazione della Corte di merito, la necessità di assistenza continua che determina il diritto all'indennità di accompagnamento. 5. Segue il rigetto del ricorso. 6. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., di cui riferisce la Corte d'appello nella propria sentenza. 7. Sussistono invece i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), considerato che il presupposto di insorgenza di detto obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,del 3.3.2017 

 

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