Thursday 28 September 2017 07:27:36
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 27.9.2017
Con un orientamento costante (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 1590/10; Id., sez. IV 2094/10; Id., n. 60/10; Id., n. 8626/09) da ultimo ribadito nella sentenza del 27 settembre 2017 si è chiarito che la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l'annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge ( v. penultimo comma dell’art. 23 del R.D. n. 37/1934), alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione” di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo; e, dall’altro, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( v., per tutte, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855 ).
Se è vero, poi, che tale attività è regolata dai criteri fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, agli stessi non è certo riconducibile l’invito formulato nel caso di specie dalla anzidetta Commissione, risultando esso del tutto estraneo al momento della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione ( che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico ) e dunque piuttosto attinente a mere operazioni materiali dell’attività della sottocommissione stessa, sì da non essere in alcun modo in grado di assumere per essa quell’efficacia vincolante riconoscibile ai criteri di valutazione propriamente detti; e nemmeno una qualche limitazione dell'attività delle competenti sottocommissioni può derivare dal conforme verbale, successivo alla adozione dei criteri di cui si è detto, dell'assemblea dei Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni medesime, atteso che solo da deliberazioni delle sottocommissioni preposte alla revisione possono scaturire autolimitazioni, nella fattispecie non individuabili, alla attività a ciascuna di esse demandata (fermo, peraltro, che, anche in caso di autolimitazione in tal senso formalmente adottata, il mero dato formale della omessa effettuazione di operazioni materiali, cui la sottocommissione si fosse autovincolata in sovrappiù rispetto alle già minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore, non può in ogni caso assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criteri di riferimento per la valutazione siano comunque sussistenti e non vengano comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, sì che la stessa eventuale omissione non è comunque di per sé idonea, in assenza quanto meno di un sufficiente principio di prova di erroneità del giudizio, a fornire un idoneo indizio di una valutazione palesemente incongrua o comunque di un qualche possibile sviamento)...Con una terza doglianza si contesta che la sottocommissione avrebbe mediamente impiegato pochi minuti per la valutazione degli elaborati nella seduta nella quale sono stati corretti quelli dell’appellante. Ora, in disparte il fatto che non si offre una precisa indicazione temporale né media, né tantomeno riferita a quelli dell’originario ricorrente, in ogni caso l’art. 23, comma 2, R.D. 37/1934, dispone che la commissione compia la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo, pertanto, non può che essere ribadita anche per la presente fattispecie la fondatezza della giurisprudenza – assolutamente prevalente – secondo la quale in sede di impugnazione degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perchè i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991)." Per continuare nella lettura vai al testo della sentenza.
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