Thursday 23 February 2017 12:02:15
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. enrico michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 7.2.2017
Nella controversia in esame l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, essendo esso stato notificato in data 7 aprile 2016, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 25 luglio 2015, quindi è inutilmente spirato il termine “lungo” di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della sentenza ( peraltro dimidiato nel caso di specie a tre mesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 92 e 119, commi 1, lettera b) e 6, del c.p.a.). La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nel dichiarare l'irrecivibilità dell'appello ha altresì affermato che "La tardiva comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria del TAR non è idonea a differire il decorso del termine lungo. Ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a., «[i]n difetto della notificazione della sentenza», l’appello e le altre impugnazioni «devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» (analogamente dispone l’art. 327, comma 1, c.p.c.). In base all’art. 89, comma 2, c.p.a., la sentenza, dopo la sua sottoscrizione, «è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata» (così anche l’art. 133, comma 1, c.p.c.). Di tale deposito il segretario dà atto apponendo in calce alla sentenza data e firma (art. 89, comma 3, c.p.a.). La previsione di un termine decadenziale di impugnazione indipendente dalla notificazione della sentenza (e da ogni altra comunicazione) trova fondamento nella necessità di sottrarre la pronuncia del giudice ad ogni discussione sulla sua incontrovertibilità. L’ampiezza del termine semestrale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta “in rebus suis”, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo. Del resto, quando ha voluto, il legislatore ha espressamente attribuito rilievo processuale alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria, quale adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame (cfr. l’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012; l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; l’art. 18, comma 13, l. fall.). Il carattere derogatorio e speciale di tali disposizioni risulta anche dal nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui: «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.» (quindi a maggior ragione non è idonea a far decorrere il termine “lungo”). Anche secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l’omessa comunicazione da parte del cancelliere, a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare (Cass., sentenze n. 17704 del 2010; n. 16004 del 2009; n. 11910 del 2003, n. 15778 del 2007, le quali hanno anche condivisibilmente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c. in riferimento all’art. 24 Cost.). Da ultimo, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta (come nella specie) per errore di diritto.". Per approfondire scarica la sentenza
Pubblicato il 07/02/2017
N. 00546/2017REG.PROV.COLL.
N. 02604/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2016, proposto da:
*, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Carpanelli, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
*, non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10227/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Claudia Osti, in delega dell’avv. Carlo Carpanelli, e Paolo Marchini dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. L’appello è irricevibile per tardività, essendo esso stato notificato in data 7 aprile 2016, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 25 luglio 2015. È inutilmente spirato il termine “lungo” di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della sentenza, peraltro dimidiato nel caso di specie a tre mesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 92 e 119, commi 1, lettera b) e 6, del c.p.a.
I.1. La tardiva comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria del TAR non è idonea a differire il decorso del termine lungo. Ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a., «[i]n difetto della notificazione della sentenza», l’appello e le altre impugnazioni «devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» (analogamente dispone l’art. 327, comma 1, c.p.c.). In base all’art. 89, comma 2, c.p.a., la sentenza, dopo la sua sottoscrizione, «è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata» (così anche l’art. 133, comma 1, c.p.c.). Di tale deposito il segretario dà atto apponendo in calce alla sentenza data e firma (art. 89, comma 3, c.p.a.). La previsione di un termine decadenziale di impugnazione indipendente dalla notificazione della sentenza (e da ogni altra comunicazione) trova fondamento nella necessità di sottrarre la pronuncia del giudice ad ogni discussione sulla sua incontrovertibilità. L’ampiezza del termine semestrale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta “in rebus suis”, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo.
I.2. Del resto, quando ha voluto, il legislatore ha espressamente attribuito rilievo processuale alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria, quale adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame (cfr. l’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012; l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; l’art. 18, comma 13, l. fall.). Il carattere derogatorio e speciale di tali disposizioni risulta anche dal nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui: «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.» (quindi a maggior ragione non è idonea a far decorrere il termine “lungo”).
I.3. Anche secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l’omessa comunicazione da parte del cancelliere, a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare (Cass., sentenze n. 17704 del 2010; n. 16004 del 2009; n. 11910 del 2003, n. 15778 del 2007, le quali hanno anche condivisibilmente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c. in riferimento all’art. 24 Cost.).
I.4. Da ultimo, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta (come nella specie) per errore di diritto.
II. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensante tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Dario Simeoli | Luciano Barra Caracciolo | |
IL SEGRETARIO
Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità - Tuesday 11 November 2025 16:29:56
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 27 ottobre 2025 ha ribadito che “in tema di IMU, l’esenzio...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 27/10/2025 Pres. Angelo Matteo Socci, n. 28475
Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:51:04
vicenda giunta all’attenzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato attiene al capo della sentenza di prime cure in ordine alla...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Daniela Di Carlo, n. 8697
Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:30:11
La materia del commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza che giustifica la massima severità dell’Amministrazi...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 10/11/2025 Pres. Rosanna De Nicholas - Est. Enzo Bernardini, n. 8738
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Tuesday 11 November 2025 15:16:02
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 10 novembre 2025 ha richiamato l’Adunanza plenaria che con la sen...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 10/11/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Giuseppe Rotondo, n. 8755
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Tuesday 11 November 2025 15:03:45
Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 7 novembre 2025 con l...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 07/11/2025 Pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Est. Giorgio Manca, n. 8682
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:30:11
Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il permesso di costruire è rilasciato...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6/11/2025 - Pres. Luca Lamberti Est. Silvia Martino, n. 8644
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:12:21
Per granitico orientamento della giurisprudenza, il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive real...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 6/11/2025 - Pres. Claudio Contessa Est. Laura Marzano, n. 8648
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 07 November 2025 12:04:26
Il caso Campania i cui principi valgono per tutto il territorio nazianale. Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depos...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 06/11/2025 Pres. Diego Sabatino Est. Marina Perrelli, n. 8651
Giustizia e Affari Interni - Thursday 25 September 2025 09:37:45
“Ai sensi dell’art. 64 c.p.a. il giudice “può” disporre l’acquisizione di informazione e do...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 25 September 2025 09:24:55
Si segnala la sentenza depositata dal Colnsiglio di Stato in data 22 settembre con la quale si rileva che il “provvedimento di autotutela...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428