Monday 20 June 2022 11:50:53
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2022
Il Consiglio di Stato ha più volte affermato (sezione quarta, sentenza 17 dicembre 2020, n. 8111; sezione quinta, sentenza 26 aprile 2021, n. 3374; sezione terza, sentenza 9 marzo 2020, 1704) che l’art. 89, comma 1, cod. appalti - nell’imporre in capo all’ausiliario l’esecuzione diretta dei lavori o dei servizi in caso di avvalimento relativo ai «criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f, o alle esperienze professionali pertinenti» - pone una norma di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 febbraio 2022, n. 1308), perché restringe l’ambito di operatività dell’istituto tratteggiato al primo periodo della stessa disposizione, secondo cui, «[l]’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi».
(…)
E’ noto, infatti, che a dover essere specificamente e puntualmente motivata deve essere la valutazione di anomalia, non quella che, invece, la escluda (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 giugno 2021, n. 4712; sezione terza, sentenza 18 gennaio 2021, n. 544), sicché è sufficiente il rinvio che il provvedimento di aggiudicazione fa alle valutazione positiva del Rup, all’esito della procedura di valutazione di anomalia dell’offerta, che si è dipanata in due richieste di giustificazioni, cui hanno fatto seguito gli articolati chiarimenti del controinteressato e la produzione di copiosa documentazione relativa alle statistiche aziendali.
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