Sunday 28 November 2021 11:10:55

Giurisprudenza  Sanità e Sicurezza Sociale

Esenzione dall’obbligo vaccinale: il procedimento previsto per il personale sanitario è diverso da quello per l’esenzione dei cittadini

segnalazione del Decreto (cautelare) del Presidente del TRGA di Trento del 23 novembre 2021 n. 62

Il Presidente del TRGA di Trento respinge l’istanza cautelare monocratica presentata da un medico avverso il provvedimento di sospensione da parte dell’Ordine professionale di appartenenza e offre alcuni importanti chiarimenti in tema di esenzione vaccinale.


Decreto (cautelare) del Presidente del TRGA di Trento, 23 novembre 2021, n. 62

Atti amministrativi – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Esenzione – Personale sanitario e cittadini – Procedimenti – Differenze

Il procedimento volto all’ottenimento dell’esenzione dalla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è differente per il personale sanitario, assoggettato all’obbligo di vaccinazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44, rispetto al regime proprio della volontarietà di tale vaccinazione per la restante parte della popolazione, ai sensi dell’art. 9-septies d.l. 22.4.2021, n. 52: in quest’ultimo caso, compete al medico vaccinatore rilasciare direttamente all’interessato una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, per le finalità previste dalla legge, senza indicazione della motivazione clinica dell’esenzione (la documentazione anamnestica è conservata dal medico vaccinatore che rilascia l’esenzione); al contrario, l’art4, co. 2, d.l. n. 44/2021 dispone che la vaccinazione del personale sanitario possa essere omessa o differita soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, poi oggetto di una successiva valutazione da parte dell’Azienda Sanitaria, per l’eventuale emissione di un formale provvedimento di esenzione (circ. Min. Salute – Dirgen. prev. san. n. 35309 dd. 4.8.2021, prorogata fino al 30.11.2021 con circ. n. 43366 dd. 25.9.2021).

Atti amministrativi – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Esenzione – Presupposti – Specifiche condizioni cliniche – Necessità di puntuale attestazione delle ragioni 

La necessità della sussistenza di “specifiche condizioni cliniche” previste dall’art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44 per personale sanitario che richiede l’esenzione dall’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, implica che il medico di medicina generale, nella propria attestazione, esponga in maniera puntuale le ragioni dell’esenzione, non potendo limitarsi ad affermare la generica e indimostrata necessità di esonero sulla base della documentazione presentata.

Atti amministrativi – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario– Esenzione – Presupposti – Specifiche condizioni cliniche – In mancanza – Accertamento dell’inosservanza obbligo vaccinale – Sospensione dall’esercizio professione medica – Legittimità

E’ legittimo il provvedimento dell’Azienda Sanitaria concernente l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un medico, motivato sulla base di un attestato rilasciato dal medico di medicina generale che si sia limitato a certificare, con generica e indimostrata affermazione, la necessità di esonero vaccinale, senza indicazione delle specifiche condizioni cliniche, inderogabilmente richieste dall’art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44; detta legittimità si riverbera, in via consequenziale, sul conseguente provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, disposto dal competente Ordine professionale, stante il carattere assolutamente vincolato di quest’ultimo.

Atti amministrativi – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Finalità 

La disciplina relativa all’obbligo vaccinale per il personale sanitario, contenuta nell’art. 4 d.l.1.4.2021, n. 44, espressamente persegue, coerentemente all’art32 Cost., il fondamentale “fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, impedendo lo svolgimento di “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 Pubblicato il 23/11/2021

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato il presente

Il Presidente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2021, proposto da RICORRENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Della Luna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS), non costituitasi in giudizio; --OMISSIS- della Provincia di Trento (-OMISSIS-),non costituitosi in giudizio

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia, con condanna al risarcimento dei danni,

- della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - APSS ha adottato il provvedimento di cui al comma 6 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. n. 76 del 2021 in termini dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del -OMISSIS-, iscritto all’Albo -OMISSIS- al n. -OMISSIS- e all'Albo -

OMISSIS- al n. -OMISSIS-;

N. 00062/2021 REG.PROV.CAU. N. 00154/2021 REG.RIC.

  

 - del provvedimento di sospensione ex art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. n. 76 del 2021datato 03.11.21, da parte dell’-OMISSIS- della Provincia di Trento (-OMISSIS-).

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, connesso e comunque consequenziale, cognito e non cognito, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a. in calce all’atto introduttivo del presente giudizio, peraltro per presumibile errore materiale indicata come proposta a’ sensi dell’art. 55 c.p.a.;

Visto il proprio decreto n. -OMISSIS- con il quale tale istanza è stata respinta, e ritenuta peraltro l’opportunità di riformulare con il presente, ulteriore provvedimento la motivazione in precedenza addotta a supporto di tale decisione, e ciò in dipendenza di taluni errori materiali che sono stati riscontrati nella motivazione medesima dopo il deposito del relativo atto; Ritenuto pertanto, a conferma del predetto decreto n. -OMISSIS-, che l’istanza cautelare proposta nella presente sede monocratica dalla parte ricorrente risulta nella specie procedibile, sussistendo al riguardo tutte le condizioni contemplate dai commi 1 e 2 dell’anzidetto art. 56 c.p.a., ossia l’avvenuto perfezionamento delle notificazioni dell’atto introduttivo del giudizio alle controparti e l’avvenuto deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito;

Rilevato che la parte ricorrente, esercente la professione di -OMISSIS-, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, l’Azienda dei Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (ASPP) e l’-OMISSIS- della Provincia di Trento (-OMISSIS-) hanno rispettivamente accertato a’ sensi dell’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 n. 44 convertito con modificazioni con l. 28 maggio 2021, n. 76 la sua Inottemperanza all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e disposto la sospensione dall’esercizio della sua professione “per tutto il perdurare degli effetti del provvedimento dell’APSS di Trento ... e comunque fino al 31 dicembre 2021, salvo modifiche di legge”

Rilevato che nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie questo giudice può unicamente “disporre misure cautelai provvisorie”, ossia meramente interinali sino alla camera di consiglio convocata a’ sensi dell’art. 55 c.p.a. per lo scrutinio in sede collegiale dell’istanza cautelare, e comunque soltanto “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” anzidetta (cfr. art. 56 c.p.a. cit.), e che pertanto nella presente sede di giudizio non possono essere delibati con il necessario approfondimento i motivi di ricorso che sono stati dedotti (sostanzialmente nella loro totalità) con riguardo sia al reputato contrasto con l’art. 32 (recte: “considerando”) del Regolamento UE 953/2021, sia ai profili di supposta incostituzionalità della disciplina complessivamente contenuta nell’anzidetto art. 4 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. 28 maggio 2021, n. 76 rispetto agli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 32, 97 e 120 Cost., nonché 117 Cost. in relazione all’art. 3 TFUE e all’art. 8 CaEDU;

Ritenuto, quindi, per ora di considerare unicamente ai fini della statuizione sulla richiesta cautela la censura con la quale la parte ricorrente deduce la “mancanza di istruttoria, di proporzionalità e di ragionevolezza”, in quanto “il provvedimento accertativo di inosservanza del preteso obbligo vaccinale, emesso da APSS, viola la legge poiché non tiene conto della legittima esenzione notificatale, prevista dall’art. 4 c. 2 del DL 44 come poi convertito, ed emessa da medico vaccinatore abilitato dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute; né tiene conto delle diffide del ... legale avv. -OMISSIS-. Si tratta comprovatamente non di un errore o di una negligenza, ma di una scelta deliberata, stante le ripetute comunicazioni ricevute”.

 

 Va evidenziato in tal senso che il procedimento deputato all’ottenimento dell’esenzione dalla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 è ben differente per il personale sanitario assoggettato all’obbligo di vaccinazione di cui all’anzidetto art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 convertito con l. n. 76 del 2021 rispetto al regime proprio della volontarietà di tale vaccinazione ad oggi contemplato con decorrenza 15 ottobre 2021 per tutta la restante parte della popolazione a’ sensi dell’art. 9-septies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87 nel testo introdotto per effetto del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 (certificazione verde COVID – 19, ovvero c.d. “Green Pass”).

Nel caso del c.d. “Green Pass”, ai sensi della circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 35309 dd. 4 agosto 2021 prorogata nei suoi effetti fino al 30 novembre 2021 con susseguente circolare n. 43366 dd. 25 settembre 2021, il medico vaccinatore rilascia direttamente all’interessato una certificazione di esenzione dalla vaccinazione con l’indicazione della sua scadenza, inderogabilmente munita della dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS – CoV-3. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021” (ossia per fini ben diversi da quelli per l’esercizio, da parte dell’attuale ricorrente, della propria attività professionale) e con l’espressa prescrizione per cui “i certificati” così rilasciati “non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica dell’esenzione)”: e ciò in quanto la relativa documentazione anamnestica deve essere conservata esclusivamente dal medico vaccinatore che rilascia l’esenzione.

Viceversa, l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. n. 76 del 2021 dispone che la vaccinazione del personale sanitario ivi contemplato non sia obbligatoria e possa essere omessa o differita soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (non quindi, necessariamente, da un medico vaccinatore).

 

 La necessità della sussistenza di tali “specifiche condizioni cliniche” del personale sanitario che richiede l’esenzione implica pertanto che il medico di medicina generale, a differenza del medico vaccinatore che rilascia le esenzioni per il regime del c.d. “Green Pass”, esponga puntualmente nella propria attestazione i motivi per i quali l’interessato non può essere vaccinato: motivi che dovranno essere poi , a loro volta, altrettanto scrupolosamente valutati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria al fine dell’eventuale emissione di un formale provvedimento di esenzione dall’obbligo vaccinale.

Orbene, nel caso di specie il medico di medicina generale, nell’esercizio di tali sue funzioni (e non quindi di quelle proprie di medico vaccinatore, nella presente fattispecie in alcun modo rilevanti per quanto dianzi evidenziato) si è limitato ad attestare le generalità del richiedente l’attestazione medesima nonché attuale ricorrente, con la del tutto generica e indimostrata affermazione che “in base alla visita medica, alla documentazione clinica presentatami, necessita di esonero vaccinale per Covid 19 ai sensi del d.l. 44 del 1 aprile 2021” (sic!). Risulta, dunque, con ogni evidenza che la surriportata attestazione risulta non riconducibile all’indicazione delle “specifiche condizioni cliniche documentate” viceversa chieste in via inderogabile dall’anzidetta disposizione di legge, e che in dipendenza di ciò l’assunto contenuto nell’impugnato atto di accertamento dell’inottemperanza dell’obbligo vaccinale emesso dall’APSS secondo cui “Lei non ha prodotto documentazione idonea a giustificare la Sua mancata vaccinazione” risulta di per sé esaustivamente congrua per fondare, a’ sensi dei generali principi contenuti nell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la legittimità della motivazione di tale provvedimento: legittimità che, pertanto, in via consequenziale, necessariamente si riverbera sul provvedimento - assolutamente vincolato nel suo contenuto - di sospensione dall’esercizio della professione adottato dal competente Ordine professionale. Né da ultimo va sottaciuto che la disciplina complessivamente contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 convertito con l. n. 76 del 2021 espressamente persegue, coerentemente all’art. 32 Cost., il fondamentale “fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, impedendo lo svolgimento di “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”: norma, questa, che non potrebbe - allo stato - essere assicurata nella sua effettività con riguardo all’attività in concreto svolta dall’attuale ricorrente, operante in ambulatorio medico dentistico con modalità implicanti il diretto contatto con il paziente. Conclusivamente, pertanto, l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente è, nella presente fase di giudizio, respinta.

Rilevato, da ultimo, con riguardo a quanto disposto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. a garanzia del necessario contraddittorio processuale tra le parti e a conferma del proprio precedente decreto n. -OMISSIS-, che la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare deve essere nella specie fissata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021, ora di rito.

P.Q.M.

- Conferma la reiezione della domanda di emissione di misure cautelari proposta a’ sensi dell’art. 56 c.p.a. dalla parte ricorrente nel ricorso in epigrafe. - Conferma per la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare relativo al ricorso in epigrafe la camera di consiglio del 16 dicembre 2021, ora di rito, con l’avvertenza che essa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 16 dd. 10 agosto 2021, pubblicato nel sito www.giustizia-amministrativa.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Trento il giorno 22 novembre 2021.

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il Presidente Fulvio Rocco

 

 

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