Wednesday 12 May 2021 10:00:13

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Forze di Polizia: Sí alla sanzione massima disciplinare per il consumo da parte del militare di sostanza stupefacente anche se occasionale, isolato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 12.5.2021

Consolidata giurisprudenza ritiene ontologicamente incompatibile, per un appartenente alle Forze di polizia (ad ordinamento sia civile sia militare), il consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale, isolato e non inquadrato in una complessiva situazione di dipendenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2415; 12 maggio 2009, n. 2904; 13 maggio 2010, n. 2927; 30 giugno 2010, n. 4163; Sez. III, 6 giugno 2011, n. 3371; Sez. IV, 24 marzo 2016 n. 1120; 31 agosto 2016 n. 3736; 2 novembre 2016, n. 4581; 1° febbraio 2017, n. 413; 8 marzo 2017, n. 1086; 27 ottobre 2017, n. 4957; 30 agosto -OMISSIS-, n. 5107; 15 gennaio 2020, n. 381; 21 gennaio 2020, n. 484).

Invero, l’assunzione di sostanza stupefacente da parte di un appartenente ad un Corpo di polizia (ad ordinamento sia civile sia militare) dello Stato, come tale preposto, tra l’altro, proprio alla repressione della diffusione e dello spaccio di sostanza stupefacente, costituisce in sé, a prescindere da ogni altra considerazione, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2020, n. 1823).

Tali considerazioni valgono anche in presenza di un episodio isolato di assunzione di sostanza stupefacente, posto che ciò che rileva è proprio il consumo di tale sostanza.

Va poi dato atto della ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare in punto di individuazione e, eventualmente, commisurazione della sanzione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà, evidente travisamento del fatto; nell’ambito del presente giudizio di mera legittimità, dimostrandosi preclusa, in capo all’organo giudicante, la sostituzione di proprie valutazioni di opportunità a quelle operate dall’Amministrazione, impingendo altrimenti indebitamente in un’area funditus sottratta alla giurisdizione.

In particolare, spetta unicamente all’Amministrazione stabilire se soltanto la dedizione all’uso di sostanze stupefacenti giustifichi la massima sanzione di stato, ovvero se sia, in proposito, sufficiente anche un mero consumo isolato ed episodico e, comunque, non inserito in un abituale costume di vita.

 

Nella specie, l’Amministrazione ha giustificato l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, con argomentazioni, da un punto di vista logico, intrinsecamente coerenti.

In particolare, le considerazioni svolte dall’Amministrazione, pur se ispirate ad un deciso rigore, non presentano profili di illogicità, di contraddittorietà o di arbitrarietà, specie ove si ponga mente:

- al noto effetto della sostanza stupefacente, che impatta significativamente, almeno nel periodo immediatamente successivo all’assunzione, sull’integrità psico-fisica dell’assuntore, laddove l’appartenente all’Arma dei Carabinieri è sempre tenuto a mantenere, anche fuori dal servizio, non solo un contegno dignitoso (che certo la sostanza stupefacente offusca, degrada e deturpa), ma anche la capacità psico-fisica di far fronte ad impreviste esigenze;

- al fatto che il consumo di sostanza stupefacente ne implica il procacciamento da un soggetto che, nel cedere la sostanza, commette un delitto che il carabiniere ha il dovere di perseguire (si ponga mente, in proposito, all’istituto dell’arresto in flagranza e, più in generale, al dovere di denuncia gravante sui pubblici ufficiali);

- al fatto che il consumo di sostanza stupefacente, a prescindere dalla quantità, oggettivamente ne facilita, ne agevola e ne incrementa il traffico, alla cui repressione l’Arma dei Carabinieri è istituzionalmente preposta;

- al fatto che un militare che cede all’impulso di consumare sostanza stupefacente disvela un’oggettiva fragilità etico-morale, che ne compromette l’affidabilità, laddove l’Arma deve poter contare sulla piena, convinta e pronta dedizione del proprio personale allo svolgimento dei compiti d’istituto che, implicando strutturalmente il contatto con ambienti e soggetti malavitosi, richiedono nel militare una decisa forza caratteriale, al fine di essere del tutto impermeabile a condizionamenti, profferte e lusinghe varie.

La condotta tenuta dal militare, infatti, è stata valutata dall’Amministrazione come ontologicamente incompatibile, nella sua stessa materialità, con il mantenimento dello status di appartenente all’Arma, in quanto idonea a minarne l’integrità psico-fisica, a disvelarne una fragilità etico-morale e ad infrangere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che l’Amministrazione deve continuamente poter riporre nel singolo militare.

Non si pone, dunque, alcun problema di sproporzione, posto che è il fatto stesso del consumo di sostanza stupefacente ad essere, secondo l’Amministrazione, in sé incompatibile con il mantenimento dello status di militare.

Di converso, in considerazione da un lato della coerenza interna e della conseguenzialità logica delle argomentazioni spese dall’Amministrazione al fine di motivare la scelta della massima sanzione disciplinare di stato, dall’altro della strutturale impossibilità per il Giudice di attingere il merito della valutazione sanzionatoria (potendo esercitare un mero sindacato estrinseco di legittimità), non hanno – né possono avere – rilievo:

- l’episodicità del comportamento, che è stato reputato dall’Amministrazione come in sé ostativo alla prosecuzione del servizio;

- l’accertata esclusione di uno stato di tossicodipendenza, perché è la condotta in sé del consumo (anche episodico) di sostanza stupefacente (che, peraltro, nel nostro ordinamento costituisce un illecito amministrativo, non già una manifestazione di libertà personale) ad essere stata stigmatizzata dall’Amministrazione;

- le buone valutazioni sino ad allora conseguite, posto che il consumo di sostanza stupefacente è stato stimato dall’Amministrazione in sé e per sé incompatibile con il mantenimento dello status di militare, a prescindere da ogni altra considerazione.(…) Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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