Friday 23 February 2018 16:33:55
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.2.2018
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 febbraio 2018 ha fermato che “il diritto di accesso sia riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'Amministrazione: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso, come nella specie, salvo il limite che, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti di cui chiede l'accesso, spetterà all’Amministrazione fornire la prova contraria.
Nel caso in esame, riguardo all’ulteriore documentazione sui contratti di locazione dei beni, la sentenza bene ha rilevato che la loro esistenza era sfornita di prova, avendo l’attuale appellante sviluppato una argomentazione tautologica (i documenti non possono non esserci), evidentemente inidonea a fornire valore indiziario circa l’esistenza materiale dei documenti di cui si chiede l’ostensione.
3. Inoltre, deve condividersi l’assunto della sentenza per cui per gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, in quanto atti a pubblicazione obbligatoria, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro pubblicazione.
Infatti, l’art. 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).
In particolare, il comma 2 specifica: «Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione».
Pertanto, nel caso di atti soggetti a pubblicazione - come quelli in questione - il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.”
Per approfondire vai alla sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Giustizia e Affari Interni - Thursday 25 September 2025 09:37:45
“Ai sensi dell’art. 64 c.p.a. il giudice “può” disporre l’acquisizione di informazione e do...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 25 September 2025 09:24:55
Si segnala la sentenza depositata dal Colnsiglio di Stato in data 22 settembre con la quale si rileva che il “provvedimento di autotutela...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 22 September 2025 14:50:33
“l’asserita ignoranza, al momento della presentazione della domanda, del vincolo paesaggistico non inficia la legittimità del di...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025 , n. 7428
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 22 September 2025 14:30:42
La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 22.9.2025 ha ribadito la giurisprudenza pacifica a tenore della quale l&...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/09/2025 , n. 7431
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 10 September 2025 11:37:39
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/09/2025, n. 7272
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:25:52
...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:24:45
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:23:15
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:18:32
Come devono essere...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 24 July 2025 10:58:34
Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise, n. 6324