Tuesday 22 April 2014 18:32:53

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Monopoli: la sola scarsa produttività di una tabaccheria non può giustificare lo spostamento "fuori zona" in deroga alla distanza di metri 600 dalla rivendita congenere più vicina

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 18.4.2014

Con la controversia all’esame il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione dei Monopoli in ordine alla richiesta avanzata dall’appellante di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune (Scanzano Jonico) di una tabaccheria “a basso reddito” da una zona agricola e spopolata ad altra zona, centrale, posta quest’ultima ad una distanza di quasi cinque chilometri dalla prima località In sintesi, le ragioni della rilevata impossibilità da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di accedere alla istanza di autorizzazione risiedono nel fatto che trattandosi di un trasferimento c.d. fuori zona, non sussisterebbe, in relazione al sito in cui si andrebbe a posizionare detta tabaccheria, il requisito della distanza con gli altri esercizi congeneri (previsto in oltre seicento metri). Tanto riassuntivamente esposto, la censure sulle quali si articola l’appello all’esame (come quelle già dedotte in primo grado) e che qui possono essere unitariamente trattate in ragione della intima connessione logica tra loro esistente, sono dirette a far constare l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa disciplinante la materia dei trasferimenti delle rivendite ordinarie di generi di monopolio (come resa dall’Amministrazione) secondo due fondamentali tesi argomentative, così riassumibili: a) ammesso che nella specie si tratti di trasferimento fuori zona, la richiesta de qua, in quanto basata sulla sola scarsa redditività va comunque accolta, indipendentemente dalla sussistenza dei limiti di distanza e di redditività, versandosi in ipotesi di carattere straordinario, derogatoria dell’ordinario regime, come avallato dalle disposizioni recate dalla circolare AAMS 04/63406 del 25/9/2001, b) in realtà nella specie si è in presenza di un trasferimento “in zona”, come tale, in applicazione della disciplina dettata al riguardo, la istanza da rispettare nei confronti degli esercizi congeneri è quella non inferiore ai 200 mt, requisito da ritenersi nella specie sussistente, venendosi a posizionare la tabaccheria n.5 nel luogo richiesto ad una distanza calcolata tra i 350 e i 380 metri dai più vicini punti di vendita. Nessuna delle due prospettazioni difensive sopra illustrate appare condivisibile. A smentire la fondatezza della tesi sub a) sussistono vari elementi di giudizio come ricavabili alla stregua di una logica e corretta interpretazione della normativa all’uopo dettata oltrechè alla luce dei principi fondamentali vigenti in subjecta materia. In primo luogo va qui affermata la legittimità della scelta di tipo organizzativa operata dall’Amministrazione dei Monopoli di distinguere due diverse tipologie di trasferimenti, quello “in zona” e quello “fuori zona”, terminologia utilizzata in origine nella circolare n.04/60570 del 20 gennaio 1971, quindi riportata nelle circolari n.04763477 del 15/7/1988 e n.94/61500 del 15/5/1996 e ribadita con la circolare n.04/63406 del 25/9/2001 qui viene in rassegna, laddove tale distinzione è stata presa in relativa considerazione dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato le volte che questo Organo giurisdizionale è stato chiamato a giudicare in ordine a controversie del genere qui in rilievo (cfr. Sez. IV 9/1/1991; idem 30/5/2005 n.2785). Trattasi, com’è agevole intuire di una misura di tipo organizzatoria rimessa all’attività discrezionale della P.A. all’evidente scopo di razionalizzare l’assetto territoriale per ciò che riguarda la distribuzione delle rivendite nelle aree comunali onde assicurare unitamente al pieno soddisfacimento delle esigenze dell’utenza un equilibrio commerciale tra gli esercenti operanti in un settore peculiare, contrassegnato da un regime di monopolio. Il criterio posto a base della ripartizione in questione è quello del limite dell’area in relazione all’influenza commerciale che la contrassegna (cfr. Cons. Stato Sez. IV 12 maggio 2006 n.2688 già citata) e avuto riguardo a tale parametro non si può negare che il trasferimento chiesto dall’appellante rechi le connotazioni della tipologia propria del trasferimento “fuori zona” se è vero che la nuova località dove va a collocarsi la tabaccheria de qua è posta a notevole distanza (cinque chilometri) si che il solo dato geografico- residenziale evidenzia trattarsi di nuova area a sua volta assoggettata all’influenza di altri esercizi per la pacifica esistenza di altre rivendite poste nella vicinanze di via Togliatti. Ora ritenere che in tali frangenti sia sufficiente per veder accordato il trasferimento in questione (fuori zona) il possesso del solo requisito della redditività dell’ultimo biennio inferiore ai parametri fissati (circostanza, questa pacificamente ammessa in causa) è assunto giuridico non fondato posto che la scarsa redditività è solo uno dei requisiti che concorrono a poter ottenere lo spostamento in diversa zona, dovendo comunque essere sussistente la condizione del rispetto delle distanze dalle rivendite congeneri presenti nelle vicinanze del sito dove intende posizionarsi il richiedente il detto trasferimento, come previsto dalle istruzioni emanate sul punto dalla citata circolare n.63406/2001. A questo punto per il vero parte appellante adduce la “specialità” della sua situazione, invocando all’uopo la portata a suo dire “derogatoria” della disposizione recata dalla predetta circolare n.63406/2001 al titolo III lettera comma, che sempre in tema di trasferimento fuori zona espressamente prevede che: “Per le rivendite ubicate nelle località sparse …poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri”. Ebbene, la tesi in questione si fonda su una lettura atomistica della disposizione surriportata, del tutto slegata dal contesto normativo recato dalla circolare in questione che nel disciplinare la definizione delle richieste di trasferimento sia in zona che fuori zona fa riferimento al concetto di area commerciale di competenza o se si vuole del bacino di utenza commerciale, fermo restando il rispetto delle distanze regolamentari. In particolare, la previsione di cui al citato comma 4 della lettera e) va collegato direttamente alla disposizione di cui al punto 1 della stessa lettera e) ove è contemplato che “il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza è subordinato al rispetto dei parametri di distanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino, quando sia stato raggiunto, nei Comuni fino a 10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti”. Ora, nel caso de quo il Comune di Scanzano Jonico conta una popolazione inferiore a 10.000 abitanti (seimila anime) e sul suo territorio insistono n.6 rivendite ordinarie (con un rapporto di una ogni 1.500 abitanti) riscontrandosi così proprio quei parametri che impongono una distanza dalla rivendita congenere nella zona in cui trasferirsi superiore a mt 600 e tale imprescindibile requisito nella specie non sussistente, registrandosi, invero, in relazione a via Togliatti una distanza dalle tabaccherie vicine prossima ai 400 mt, inferiore quindi al limite previsto. Non si rinviene dunque nella specie una ipotesi di carattere derogatorio, perché la disciplina non consente di derogare a regole di distanze poste a tutela di un equilibrio commerciale del mercato: d’altra parte se così non fosse, se cioè bastasse la sola scarsa produttività fatta registrare da una rivendita in una determinata zona a giustificare lo spostamento in altre zone, si correrebbe il rischio di una sorta di liberalizzazione incondizionata e comunque di effetti distorsivi in un settore merceologico del tutto peculiare contrassegnato, in ragione dei generi posti in commercio, da un regime di contingentamento, a danno dell’utenza e degli stessi operatori commerciali (cfr. Cons. Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 28 marzo - 4 settembre 2007 n.736). Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale * del 2010, proposto

*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

 

contro

 

 

Ministero dell’Economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore e AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Direzione Generale e Ufficio Regionale della Puglia rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Tenenza della Guardia di Finanza di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

*

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01136/2010, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento rivendita n. 5 di generi di monopolio e ricevitoria del lotto.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Aams - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Direzione Generale e di Mariangela Serio e di Fit - Federazione Italiana Tabaccai - Sindaco Provinciale di Matera e di Ca.En di Iannuzziello Francesco & C. S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Tempesta, Grazzini e Zullino nonché l’avvocato dello Stato Fedeli.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

La sig.ra*, titolare della rivendita di tabaccheria n.5 e di annessa ricevitoria del lotto ubicate entrambe nei locali siti in Comune di Scanzano Jonico alla via Firenze 1/b con istanza del 6/2/2009 chiedeva all’Ufficio regionale dell’AAMS l’autorizzazione a trasferire la rivendita di generi di monopolio in altro locale commerciale sito sempre in Comune di Scanzano Jonico alla via Togliatti senza numero civico.

A sostegno della domanda di trasferimento l’interessata adduceva una produttività della rivendita conseguita nell’ultimo biennio inferiore ai relativi parametri e tanto anche in ragione dell’avvenuto spopolamento della zona circostante l’esercizio commerciale.

Con nota prot. n.25132 del 31 maggio 2009 l’Ufficio regionale comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della suindicata domanda, qualificando il trasferimento come fuori zona e rilevando altresì l’assenza del requisito costituito dal rispetto delle distanze dagli esercizi congeneri.

In riscontro a tale nota l’interessata faceva pervenire con memoria del 1 giugno 2009 le proprie osservazioni di contrasto con quanto rilevato dall’Amministrazione.

Nondimeno, l’Ufficio con provvedimento prot. n. 30712 del 19 giugno 2009 rigettava l’istanza avanzata dalla Delli Veneri confermando le ragioni del diniego in precedenza rappresentate e tale determinazione veniva impugnata dall’interessata innanzi al Tar della Puglia con apposito ricorso a mezzo del quale si denunciava la illegittimità del diniego che negava alla ricorrente il trasferimento della propria tabaccheria da una zona disabitata ad un nuovo locale sito in posizione centrale del territorio comunale.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 1136/2010 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato e tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è stato impugnato con l’appello all’esame a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione di legge: artt.3 legge n.241/90 e 78 del DPR 14/10/1958 n.1074; violazione ed erronea applicazione della circolare del direttore generale dell’AAMS n.4/63406 del 28/11/2001, modificata ed integrata dalla circolare n.04/64713 del 28/11/2001. Erroneità. Travisamento. Ingiustizia manifesta. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;

2) sotto altri profili, violazione di legge: artt.3 legge n.241/90 e 8 e 78 del DPR 14/10/1958 n.1074; violazione ed erronea applicazione della circolare del direttore generale dell’AAMS n.4/63406 del25/9/2001 modificata ed integrata dalla circolare n.04/ 64713 del 28/11/2001. Erroneità. Travisamento. Ingiustizia manifesta;

3) Violazione di legge: artt. 3 e 10 bis della legge n.241/90; violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio endoprocedimentale. Erroneità. Ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

Sono intervenuti per resistere al gravame la sig.ra Mariangela Serio, quale titolare della rivendita n.12 di Scanzano Jonico, la Ca.En di Iannuzziello Francesco, titolare della rivendita n.8 sempre del predetto Comune e la Federazione Italiana Tabaccai.

Le parti hanno prodotto apposite memorie difensive ad ulteriore sviluppo delle rispettive tesi.

All’udienza pubblica del 15 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Con la controversia all’esame il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione dei Monopoli in ordine alla richiesta avanzata dall’attuale appellante di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune (Scanzano Jonico) di una tabaccheria “a basso reddito” da una zona agricola e spopolata ad altra zona, centrale, posta quest’ultima ad una distanza di quasi cinque chilometri dalla prima località

In sintesi, le ragioni della rilevata impossibilità da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di accedere alla istanza di autorizzazione risiedono nel fatto che trattandosi di un trasferimento c.d. fuori zona, non sussisterebbe, in relazione al sito in cui si andrebbe a posizionare (via Togliatti) detta tabaccheria, il requisito della distanza con gli altri esercizi congeneri (previsto in oltre seicento metri). Tanto riassuntivamente esposto, la censure sulle quali si articola l’appello all’esame (come quelle già dedotte in primo grado) e che qui possono essere unitariamente trattate in ragione della intima connessione logica tra loro esistente, sono dirette a far constare l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa disciplinante la materia dei trasferimenti delle rivendite ordinarie di generi di monopolio (come resa dall’Amministrazione) secondo due fondamentali tesi argomentative, così riassumibili:

a) ammesso che nella specie si tratti di trasferimento fuori zona, la richiesta de qua, in quanto basata sulla sola scarsa redditività va comunque accolta, indipendentemente dalla sussistenza dei limiti di distanza e di redditività, versandosi in ipotesi di carattere straordinario, derogatoria dell’ordinario regime, come avallato dalle disposizioni recate dalla circolare AAMS 04/63406 del 25/9/2001,

b) in realtà nella specie si è in presenza di un trasferimento “in zona”, come tale, in applicazione della disciplina dettata al riguardo, la istanza da rispettare nei confronti degli esercizi congeneri è quella non inferiore ai 200 mt, requisito da ritenersi nella specie sussistente, venendosi a posizionare la tabaccheria n.5 nel luogo richiesto ad una distanza calcolata tra i 350 e i 380 metri dai più vicini punti di vendita.

Nessuna delle due prospettazioni difensive sopra illustrate appare condivisibile.

A smentire la fondatezza della tesi sub a) sussistono vari elementi di giudizio come ricavabili alla stregua di una logica e corretta interpretazione della normativa all’uopo dettata oltrechè alla luce dei principi fondamentali vigenti in subjecta materia.

In primo luogo va qui affermata la legittimità della scelta di tipo organizzativa operata dall’Amministrazione dei Monopoli di distinguere due diverse tipologie di trasferimenti, quello “in zona” e quello “fuori zona”, terminologia utilizzata in origine nella circolare n.04/60570 del 20 gennaio 1971, quindi riportata nelle circolari n.04763477 del 15/7/1988 e n.94/61500 del 15/5/1996 e ribadita con la circolare n.04/63406 del 25/9/2001 qui viene in rassegna, laddove tale distinzione è stata presa in relativa considerazione dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato le volte che questo Organo giurisdizionale è stato chiamato a giudicare in ordine a controversie del genere qui in rilievo (cfr. Sez. IV 9/1/1991; idem 30/5/2005 n.2785).

Trattasi, com’è agevole intuire di una misura di tipo organizzatoria rimessa all’attività discrezionale della P.A. all’evidente scopo di razionalizzare l’assetto territoriale per ciò che riguarda la distribuzione delle rivendite nelle aree comunali onde assicurare unitamente al pieno soddisfacimento delle esigenze dell’utenza un equilibrio commerciale tra gli esercenti operanti in un settore peculiare, contrassegnato da un regime di monopolio.

Il criterio posto a base della ripartizione in questione è quello del limite dell’area in relazione all’influenza commerciale che la contrassegna (cfr. Cons. Stato Sez. IV 12 maggio 2006 n.2688 già citata) e avuto riguardo a tale parametro non si può negare che il trasferimento chiesto dall’appellante rechi le connotazioni della tipologia propria del trasferimento “fuori zona” se è vero che la nuova località dove va a collocarsi la tabaccheria de qua è posta a notevole distanza (cinque chilometri) si che il solo dato geografico- residenziale evidenzia trattarsi di nuova area a sua volta assoggettata all’influenza di altri esercizi per la pacifica esistenza di altre rivendite poste nella vicinanze di via Togliatti.

Ora ritenere che in tali frangenti sia sufficiente per veder accordato il trasferimento in questione (fuori zona) il possesso del solo requisito della redditività dell’ultimo biennio inferiore ai parametri fissati (circostanza, questa pacificamente ammessa in causa) è assunto giuridico non fondato posto che la scarsa redditività è solo uno dei requisiti che concorrono a poter ottenere lo spostamento in diversa zona, dovendo comunque essere sussistente la condizione del rispetto delle distanze dalle rivendite congeneri presenti nelle vicinanze del sito dove intende posizionarsi il richiedente il detto trasferimento, come previsto dalle istruzioni emanate sul punto dalla citata circolare n.63406/2001.

A questo punto per il vero parte appellante adduce la “specialità” della sua situazione, invocando all’uopo la portata a suo dire “derogatoria” della disposizione recata dalla predetta circolare n.63406/2001 al titolo III lettera comma, che sempre in tema di trasferimento fuori zona espressamente prevede che: “Per le rivendite ubicate nelle località sparse …poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri”.

Ebbene, la tesi in questione si fonda su una lettura atomistica della disposizione surriportata, del tutto slegata dal contesto normativo recato dalla circolare in questione che nel disciplinare la definizione delle richieste di trasferimento sia in zona che fuori zona fa riferimento al concetto di area commerciale di competenza o se si vuole del bacino di utenza commerciale, fermo restando il rispetto delle distanze regolamentari.

In particolare, la previsione di cui al citato comma 4 della lettera e) va collegato direttamente alla disposizione di cui al punto 1 della stessa lettera e) ove è contemplato che “il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza è subordinato al rispetto dei parametri di distanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino, quando sia stato raggiunto, nei Comuni fino a 10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti”.

Ora, nel caso de quo il Comune di Scanzano Jonico conta una popolazione inferiore a 10.000 abitanti (seimila anime) e sul suo territorio insistono n.6 rivendite ordinarie (con un rapporto di una ogni 1.500 abitanti) riscontrandosi così proprio quei parametri che impongono una distanza dalla rivendita congenere nella zona in cui trasferirsi superiore a mt 600 e tale imprescindibile requisito nella specie non sussistente, registrandosi, invero, in relazione a via Togliatti una distanza dalle tabaccherie vicine prossima ai 400 mt, inferiore quindi al limite previsto.

Non si rinviene dunque nella specie una ipotesi di carattere derogatorio, perché la disciplina non consente di derogare a regole di distanze poste a tutela di un equilibrio commerciale del mercato: d’altra parte se così non fosse, se cioè bastasse la sola scarsa produttività fatta registrare da una rivendita in una determinata zona a giustificare lo spostamento in altre zone, si correrebbe il rischio di una sorta di liberalizzazione incondizionata e comunque di effetti distorsivi in un settore merceologico del tutto peculiare contrassegnato, in ragione dei generi posti in commercio, da un regime di contingentamento, a danno dell’utenza e degli stessi operatori commerciali (cfr. Cons. Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 28 marzo - 4 settembre 2007 n.736).

Neppure appare convincente l’assunto interpretativo secondo cui nella specie non è configurabile per il Comune di Scanzano Jonico la suddivisione di diverse zona di influenza commerciale e quindi il chiesto trasferimento è da considerarsi come in “zona”, con l’osservanza quindi del limite della distanza non inferiore a 200 mt dall’esercizio congenere.

Parte appellante al riguardo mette in rilievo l’esistenza di un’unica conformazione geografico-sociale e territoriale su cui insistono indifferentemente tutte le rivendite di generi di monopolio, ma il ragionamento non regge.

Invero, Scanzano Jonico ha una consistente dimensione residenziale e in ragione di ciò appare ragionevole la configurazione di varie zone commerciali d’influenza in cui suddividere idealmente il territorio comunale; inoltre è la stessa difesa della sig.ra Delli Veneri ad insistere sulla circostanza che il sito dal quale l’appellante vuole trasferire la rivendita in titolarità è inserito in un’area agricola, che si va a spopolare e distante dal centro, nel che si ammette che il territorio comunale è contrassegnato da aree aventi differenti caratteristiche socio-geografiche ed urbanistiche che non possono non avere anche una loro diversa connotazione commerciale. Pertanto si deve riconoscere in concreto che quello propugnato è uno spostamento idoneo ad incidere sull’assetto di altra zona sotto il profilo commerciale.

Con un altro ordine di doglianze la Sig.ra Delli Veneri denuncia a carico del gravato atto di diniego il vizio di tipo procedimentale secondo cui l’Amministrazione avrebbe trascurato di riscontrare le osservazioni fornite dall’interessata ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/90.

La censura è priva di pregio.

Invero, con il provvedimento del prot.n.30712 del 19/6/2009 il Direttore dell’Ufficio regionale dei Monopoli ha respinto la richiesta di trasferimento, dopo aver dato atto delle acquisizioni istruttorie pure disposte e confermando le ragioni di fatto e di diritto che giustificavano l’opposto diniego già preannunciate con la nota dei motivi ostativi del 21 maggio 2009, con ciò dando una implicita valutazione anche in ordine alle osservazioni fatte pervenire dall’interessata e senza che al riguardo possa configurarsi a carico dell’Amministrazione procedente un onere di specifica confutazione delle ragioni di difesa inoltrate dalla Delli Veneri, sostanzialmente già racchiusa nella resa motivazione.

In ogni caso, avuto riguardo alla natura dei motivi del diniego soccorre nella specie la norma di cui all’art. 21 octies della legge sul procedimento, per cui il risultato non sarebbe comunque cambiato in ragione del contenuto vincolato delle ragioni considerate preclusive all’accoglimento della richiesta di trasferimento di che trattasi.

In definitiva, l’operato di AAMS si rivela immune dai vizi di legittimità dedotti col proposto gravame che, perciò va respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza dedotto e/o adombrato deve ritenersi assorbito e comunque non rilevante da poter far mutare l’esito del giudizio testè reso.

Nella peculiarità della fattispecie portata alla cognizione della Sezione sono da ravvisare giusti motivi per compensare le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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