Monday 25 March 2024 09:10:58
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024
“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela essendo necessaria, come ripetutamente affermato dalla Sezione, una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2858; 4 febbraio 2019, n. 853; 30 ottobre 2017, n. 5016).
Come recentemente riaffermato è, quindi, richiesto all’amministrazione di «specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi (…) e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante (Cons. Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2024, n. 1504).
La generica motivazione spesa a supporto del negativo parere espresso dalla Soprintendenza non affronta nello specifico né i profili di effettivo contrasto del progetto con il contesto paesaggistico nel quale si inserisce, né effettua una comparazione con la contrapposta esigenza di dotare un’ampia porzione di territorio di una adeguata copertura di rete configurando in tal modo un inammissibile divieto generalizzato di installazione riferito ad un’area notevolmente estesa.
Quanto alla affermata insindacabilità delle determinazioni discrezionali dell’amministrazione, la Sezione ha già avuto modo di riconoscere i limiti che incontra il sindacato giurisdizionale in presenza di scelte dell’amministrazione in materie che implicano l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche caratterizzate da ampi margini di opinabilità.
Per tal ragione, con posizione consolidata dalla quale non si ha motivo di discostarsi, è stato affermato che tali apprezzamenti possono essere sindacati in giudizio unicamente nel caso in cui si pongano «al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile» (Cons. Stato, Sez. VI 27 maggio 2021, n. 4096).
L’enunciato principio, tuttavia, non esonera l’amministrazione chiamata ad esprimersi in tema di compatibilità paesaggistica da una puntuale esposizione delle ragioni che si oppongono all’assentibilità di un intervento.
Richiamata la posizione della Sezione sopra illustrata (decisione n. 1504/2024, cit.), deve aggiungersi che nell’occasione veniva, altresì, rilevato come l’individuazione del motivo ostativo nella sola esistenza di un vincolo ricadente su un’ampia porzione di territorio comunale senza alcuna approfondita ponderazione con l’esigenza di assicurare una capillare copertura del servizio (che è documentato e non smentito non essere allo stato adeguatamente assicurata) si risolverebbe in «un divieto generalizzato» di installazione sulla cui illegittimità la giurisprudenza si è già ripetutamente espressa (fra le tante, Cons. Stato, VI, 11 gennaio 2021, n. 374).
Non può, inoltre, sottacersi che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed è altrettanto pacifico che tali impianti rivestano carattere di pubblica utilità.
Da tale assimilazione discende che, come recentemente ribadito dalla Sezione, gli impianti di telefonia mobile «risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017)» (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200).
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