Monday 25 March 2024 09:23:59
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024
Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate positivamente dalla Sezione e non sussistono ragioni per discostarsi da tale precedente (cfr. Cons. St. n. 4101/2022, che ha ritenuto illegittima la pretesa del Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione, da intendersi in questa sede richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2 let. 4, del c.p.a.; nello stesso senso la recente Cons. St. 9867/2023).
Nei precedenti citati si è rilevato che l’imposizione dell’obbligo di deposito cauzionale tale per cui l’operatore TLC è tenuto a sopportare un esborso ovvero ad instaurare un rapporto con un soggetto terzo al quale versa un corrispettivo in denaro - al quale può essere assimilata la richiesta di fideiussione contestata nel presente giudizio - si traduce in un onere non espressamente previsto dal CCE (e ovviamente ulteriore rispetto alla TOSAP e alla COSAP), e pertanto ricade nel divieto di cui all’art. 93 CCE.
Il codice delle comunicazioni elettroniche – che ha recepito le direttive comunitarie intese a favorire la semplificazione delle procedure e la parità di trattamento degli operatori economici – contiene una disciplina speciale e derogatoria sugli oneri economici. Dette disposizioni prevedono misure regolatorie della concorrenza, evidentemente non derogabili tramite un regolamento provinciale (cfr. Corte Cost., 22 luglio 2013, n. 272, Corte Cost. 22 maggio 2010, n. 72).
Segnatamente, per quanto qui rileva, l’art. 93, primo e secondo comma, del d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge...” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico (cfr. Cons. St. n. 4101/2022).
La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap. La giurisprudenza ha precisato che nel fornire tale interpretazione autentica, a conferma del rigore con cui è stato inteso il divieto, il legislatore non si è limitato “ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”, ma, con un successivo intervento, ha espressamente esteso “il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo” (Cons. St. 142/2021 e n. 3467/2020).
Per completezza, si segnala che anche la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che “ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse e ai canoni indicati nella menzionata disposizione” (Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283).
Alla luce delle considerazioni che precedono emerge con evidenza l’illegittimità della disposizione del regolamento impugnato e dei relativi atti applicativi, nella parte in cui impongono all’appellante di prestare cauzione anche tramite polizza fideiussoria, trattandosi di un onere non previsto dalla legge."
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