Sunday 12 March 2017 10:24:50

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Militari: il giudizio sul rendimento e sulle qualità formulato dai superiori gerarchici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 2.3.2017

L’art. 688, comma 1, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti». La giurisprudenza costante di questo Consiglio è nel senso che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivo. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono connotate da un’ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; sez. III, 20 novembre 2009, n. 1729). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

Pubblicato il 02/03/2017

N. 00988/2017REG.PROV.COLL.

N. 09154/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9154 del 2016, proposto da: 

contro

Ministero della Difesa, 5° Reggimento Alpini, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza 29 marzo 2016, n. 120 del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di 5° Reggimento Alpini;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato *, e l’avvocato dello Stato Tidore.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.– Il maresciallo ordinario  *, infermiere professionale dell’Esercito Italiano in forza presso il 5° Reggimento Alpini di * ha impugnato innanzi al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, la scheda valutativa n. 26 relativa al periodo * e altra documentazione caratteristica connessa. In particolare, le censure hanno riguardato le valutazioni espresse dal 1° revisore con cui è stata attribuita alla parte la qualifica finale “nella media”, anziché confermare quella di “superiore alla media”, nonché è stato indicato che l’appellante è “poco rispettoso delle regole” rispetto al rispetto “spiccato” delle regole, senza fornire idonea motivazione.

I motivi a sostegno delle censure sono stati riproposti in appello e verranno indicati nei successivi punti.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 29 marzo 2016, n. 120, ha rigettato il ricorso.

3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello. 

3.1.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2017.

5.– L’appello è, in parte, fondato.

6.– Con un primo motivo si assume l’erroneità del giudizio valutativo in quanto la scheda valutativa d’ordine è stata redatta dal col. * che, nel periodo in considerazione, è stato per un lungo tempo lontano dalla sede di servizio per motivi istituzionali. 

Il motivo è fondato.

L’art. 688, comma 1, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti».

La giurisprudenza costante di questo Consiglio è nel senso che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivo. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono connotate da un’ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; sez. III, 20 novembre 2009, n. 1729).

Nella fattispecie in esame la scheda valutativa dell’appellante è stata compilata dal Magg. f. (alp) spe RS  *, quale Capo Ufficio Logistico per il periodo *, in qualità di compilatore e dal Col. f. (alp) t. ISSMI  *, quale Comandante di Reggimento per il periodo *in qualità di 1° revisore. In particolare, il compilatore ha attribuito la qualifica finale di “superiore alla media” mentre il revisore la qualifica finale “nella media”; il compilatore ha rilevato “uno spiccato senso della disciplina”; il revisore un “poco rispettoso” delle regole.

Il giudizio del revisore risulta, nel caso di specie, inficiato dal dato relativo all’assenza, per motivi istituzionali, per un lungo periodo nell’arco temporale sopra indicato. La diversità di giudizio non si fonda pertanto sull’esercizio corretto dell’ampia discrezionalità tecnica di cui godono i valutatori in ragione dell’assenza del presupposto di fatto rappresentato da un rapporto tra revisore e personale che, pur non dovendo presupporre, ovviamente, la costante relazione tra le parti, siano comunque caratterizzato in modo tale da assicurare un giudizio «personale diretto e obiettivo». 

E’ pertanto necessario che il giudizio venga rinnovato nel rispetto delle modalità sopra riportate.

7.– L’accoglimento di tale motivo rende non rilevante l’esame della censura relativa al mancato rispetto dei termini per la redazione della documentazione caratteristica. 

8.– La domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa al «mancato guadagno corrispondente all’emolumento relativo al fondato efficienza dei servizi istituzionali, pari ad euro 487,23, prima elargito e successivamente recuperato con trattenuta in busta paga», in quanto non viene indicata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. A ciò si aggiunga che, anche a seguito di tale sentenza, l’amministrazione rimane titolare del potere di riesercitare le funzioni in esame senza incorrere nel vizio di legittimità indicato.

9.– L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie, in parte, l’appello nei limiti indicati nella parte motiva; 

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Sergio Santoro, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato   Sergio Santoro
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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