Sunday 18 October 2015 10:10:36

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Urbanistica: i principi del Consiglio di Stato sull'esercizio del potere pianificatorio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2015 n. 4716

L’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma va esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici, nell’ambito di una più ampia accezione del concetto di urbanistica ( cfr sentenza n. 2710/2012 già citata ) e in relazione alla portata del concetto di garanzia dello ius aedificandi come delineato da tempo dalla Corte costituzionale ( vedi sentenze nn.55 e 56 del 1968 ). In aderenza ai suddetti principi giurisprudenziali quindi gli interventi tutori dell’Amministrazione concorrente alla gestione dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici, in linea di massima, appaiono doverosamente esercitabili, come poi esercitati, dovendosi la P.A. procedente farsi carico di una verifica di conformità urbanistica a trecentosessanta gradi, comprensiva cioè della disamina di un pluralità di intereressi pubblici tra i quali si annoverano certamente i profili di tutela dell’ambiente e del paesaggio proprio al fine di imprimere ai luoghi un modello urbanistico più consono allo storia e ai costumi della comunità ivi insistente. Parimenti, sempre in linea di principio, la classificazione di un’area ad uso agricolo ben può esorbitare dall’esigenza di promuovere un utilizzo ad attività agricole dell’area stessa ed essere strumentale all’esigenza di conservazione di valori ambientali (cfr. Cons. Stato 27/7/2010 n. 4920; idem 2166/2010 ), sicchè anche questi aspetti specifici possono e debbono essere tenuti in considerazione dall’Autorità chiamata alla cogestione delle procedure di pianificazione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 04716/2015REG.PROV.COLL.

N. 07693/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2013, proposto da: 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, Via Barberini, 36; 

contro

Omissis 

nei confronti di

Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Geusa, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato,in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00909/2013, resa tra le parti, concernente approvazione variante al piano urbanistico generale del comune di galatina

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Galluccio e di Francesco Galluccio e di Agata Maria Galluccio e di Comune di Galatina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il Cons.Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi su delega dell'avvocato Anna Bucci, Gualtiero Marra e Raffaello Gioioso su delega dell'avvocato Annunziata Geusa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

I sigg.ri * sono titolari di diritti reali su un terreno sito in agro del Comune per il quale veniva approntato un progetto di ristrutturazione di un fabbricato ivi insistente con costruzione di un complesso edilizio- turistico con annessi servizi ricreativi , inserito nell’ambito di un PRUSST , approvato con delibera comunale del 29 dicembre 1999.

Quindi con delibera consiliare del 14 luglio 2003 il predetto Comune adottava il PUG che attribuiva al terreno de quo una destinazione agricola ( di massima salvaguardia, di salvaguardia e agricola tout court).

Gli interessati impugnavano il PUG innanzi al Tar di Lecce che con sentenza n.1853/2008 annullava detto strumento urbanistico.

Quindi l’Amministrazione comunale adottava una serie di varianti puntuali , rimettendole alla Regione per l’adozione degli atti di sua competenza e quest’ultima relativamente all’area di che trattasi riteneva non accoglibile la proposta comunale di tipizzazione della stessa coma zona D6- turistico-alberghiera” .

Dopodichè veniva indetta una conferenza di servizi ai sensi dell’art.11 comma 9 della legge regionale n.20/2001.

Infine con delibera regionale n. 101 del 23/1/2012 veniva attestata la compatibilità delle varianti al PUG e il suolo dei sigg.ri Galluccio veniva tipizzato come zona agricola.

I predetti impugnavano i suindicati atti comunali e regionali nonché quelli della Conferenza dei servizi davanti al Tribunale amministrativo salentino che con sentenza n.909/13 accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti ivi gravati.

La Regione Puglia ha impugnato tale decisum deducendone la erroneità per i motivi di seguito indicati. 

Rileva in primo luogo l’appellante che il Comune di Galatina dopo che il Tar aveva annullato l’impugnato PUG si è limitato a modificare tout court la destinazione di zona , ritipizzandola in D6 ( turistico-alberghiera ) , in relazione al fabbisogno di edilizia turistica ma senza motivare urbanisticamente detta modifica.

Inoltre, con riferimento alle criticità di tipo urbanistico, la Conferenza dei servizi ha recepito l’attestazione di non compatibilità espressa dalla Regione e tale motivo di diniego non è stato mai oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado e la predetta eccezione non è stata oggetto di pronuncia da parte del primo giudice. 

La sentenza si appalesa errata ancora perché il giudizio del TAR si basa su una valutazione ancorata ad una realtà fattuale che investe profili di merito tecnico che sono però riservati alla P.A e senza che il giudice abbia disposto incombenti istruttori.

Infine, avuto riguardo agli aspetti di tutela e alla situazione dei luoghi, la Conferenza dei servizi giustamente ha ritenuto non accoglibile la proposta comunale di destinazione turistico-alberghiera dell’area de qua, laddove, in particolare, invece la più appropriata destinazione agricola si pone in linea con l’esigenza di conservare e tutelare gli aspetti di valenza ecologica e paesaggistica di quella porzione del territorio.

Si sono costituiti gli originari ricorrenti sig.ri Galluccio che hanno contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.

Il Comune di Galatina dal canto suo ha dispiegato intervento favorevole alle tesi dell’appellante Regione. 

All’udienza pubblica del 12 maggio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado qui riproposta, in via prioritariamente logica dall’appellante Regione.

Parte appellante sostiene che i rilievi di tipo urbanistico sollevati dalla Regione Puglia, come fatti propri dalla Conferenza di servizi, non sarebbero stati oggetto di specifica impugnazione e tali profili di inammissibilità non sarebbero stati nemmeno affrontati dal primo giudice. 

Così non è. 

In primo luogo, non esiste una inammissibilità integrale e/o in radice di un ricorso per mancata contestazione giudiziale di un motivo su cui si fonda un provvedimento: nella specie l’attuale parte appellata ha avuto cura in primo grado di gravare oltreché gli atti regionali di non approvazione delle varianti puntuali adottate dal Comune di Galatina anche i verbali della Conferenza dei Servizi che hanno confermato le rilevate criticità della Regione e tanto con riferimento al contenuto concreto recato da detti atti, sicchè non è dato ravvisare a carico del gravame introduttivo del giudizio profili di improponibilità 

Inoltre, relativamente alla pretesa omessa pronuncia sulla eccezione de qua è il caso di far rilevare come il Tar con la sentenza in rassegna si sia specificatamente occupato dei profili di compatibilità urbanistica o meno della progettata destinazione dell’area come turistico- alberghiera ( D6), sotto il profilo ecologico- ambientale, aspetti questi sicuramente ricadenti nel concetto di urbanistica della cui ampia portata ha avuto modo più volte di occuparsi questa Sezione ( cfr, in particolare, sentenza n.2710 del 10/5/2012 ). 

Ciò preliminarmente assodato, passando al punto nodale della problematica giuridica portata all’attenzione del Collegio, la questione fondamentale è quella di verificare se per i suoli dei sigg.ri * sia appropriata dal punto di vista urbanistico la destinazione D6 – turistico- alberghiera., come sostenuto dalla parte appellata e come pure proposto dal Comune di Galatina con la variante puntuale approvata nel 2010 oppure se per dette aree sia congruo apporre la destinazione agricola come sostenuto dall’appellante Regione Puglia.

Ritiene il Collegio che al quesito vada data risposta in senso favorevole alla tesi della parte appellata sia pure con le precisazioni e i limiti che seguono. 

La Regione e la Conferenza dei servizi oppongono la non compatibilità urbanistica dei suoli dei sigg.ri * e a tale determinazione pervengono a seguito di un “giudizio prognostico” di tipo negativo costituito in sostanza dalla rilevata esistenza di una valenza paesaggistico- ambientale diffusa delle aree de quibus, ma tale convincimento a ben vedere non è sorretto da una puntuale , coerente motivazione, quanto meno in relazione ad una parte dei terreni degli odierni appellati e tenuto altresì conto della pregressa complessiva “storia “ che ha contrassegnato la tipizzazione urbanistica dell’area de qua .

Questa, invero, è stata oggetto di un progettato intervento di ristrutturazione di una masseria e di costruzione di un complesso turistico nell’ambito di un PRUSST approvato dal Comune e perimetrata nel Piano Urbanistico Generale come area Prusst , ancorchè poi tipizzata come agricola. Al riguardo il Tar di Lecce aveva rilevato la discrasia operata dal Comune in ordine alla destinazione urbanistica in questione censurando la mancanza di motivazione in ordine alla invocata vocazione turistico alberghiera dell’area stessa ( sentenza n.1853/2008).

Quindi il Comune nell’esercizio del potere di pianificazione proprio dell’Ente e in adesione , nella sostanza, al dictum del giudice amministrativo salentino , melius re perpensa con la variante puntuale ha impresso la destinazione D6 riconoscendo la vocazione turistico – alberghiera dell’area stessa .

La Regione sul punto dissente sulla modifica urbanistica proposta dal Comune in ragione della ritenuta presenza sui terreni in questione di aspetti di valenza paesaggistico-ambientale meritevoli di essere conservati e quindi tutelabili, a suo avviso con la conferma della originaria destinazione agricola.

Osserva in linea generale la Sezione che l’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma va esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici , nell’ambito di una più ampia accezione del concetto di urbanistica ( cfr sentenza n. 2710/2012 già citata ) e in relazione alla portata del concetto di garanzia dello ius aedificandi come delineato da tempo dalla Corte costituzionale ( vedi sentenze nn.55 e 56 del 1968 ). In aderenza ai suddetti principi giurisprudenziali quindi gli interventi tutori dell’Amministrazione concorrente alla gestione dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici, in linea di massima, appaiono doverosamente esercitabili, come poi esercitati, dovendosi la P.A. procedente farsi carico di una verifica di conformità urbanistica a trecentosessanta gradi , comprensiva cioè della disamina di un pluralità di intereressi pubblici tra i quali si annoverano certamente i profili di tutela dell’ambiente e del paesaggio proprio al fine di imprimere ai luoghi un modello urbanistico più consono allo storia e ai costumi della comunità ivi insistente. 

Parimenti, sempre in linea di principio, la classificazione di un’area ad uso agricolo ben può esorbitare dall’esigenza di promuovere un utilizzo ad attività agricole dell’area stessa ed essere strumentale all’esigenza di conservazione di valori ambientali (cfr. Cons. Stato 27/7/2010 n. 4920; idem 2166/2010 ), sicchè anche questi aspetti specifici possono e debbono essere tenuti in considerazione dall’Autorità chiamata alla cogestione delle procedure di pianificazione. 

Nondimeno, devesi rilevare come nella specie l’intervento correttivo posto in essere dalla Regione sia manchevole di una motivazione che dia adeguata contezza delle ragioni che in concreto depongono per la non compatibilità urbanistica della destinazione tutistico- alberghiera. dell’area dei sigg.ri Galluccio. 

In particolare la non condivisibilità della proposta di modifica della destinazione operata dal Comune doveva essere supportata da una motivazione che rispondesse concretamente alla finalità di sottrarre quella porzione del territorio ad ulteriori interventi edificatori e un siffatto onere si appalesa ancor più pregnante tenuto conto che in definitiva le scelte urbanistiche si inseriscono precipuamente nell’ambito decisionale del Comune, e cioè dell’Ente esponenziale della comunità locale del cui sviluppo si viene a discutere. 

E’ accaduto allora che a fronte di dati incontestati costituiti dal fatto che la maggior parte dell’area de qua è incolta e solo una parte risulta coltivata, la Regione oppone generiche ragioni di tutela ambientale, che in realtà si pongono in contrasto con lo stato dei luoghi e in particolare con la situazione esistente sui terreni in questione.

Invero, tornando alla originaria destinazione, è pacifico che a fronte di una estensione di 28.412 mq. una parte dell’area rientra in zona E1 – agricola di massima salvaguardia - ( 7.000,00 mq), e per la restante parte è compresa nella zona E ( agricola di salvaguardie e zona agricola ), di talchè le esigenze di tutela della valenza ambientale si pongono e sono ampiamente meritevoli di tutela nei sensi disposti dalla Regione relativamente alla porzione di area classificata come suscettibile di massima salvaguardia, ma non altrettanto per la restante parte dei terreni di che trattasi. 

Invero non appaiono congrue e comunque non sono adeguatamente motivate quelle stesse esigenze di tutela ambientale che si è inteso perseguire per la parte di area dei * inserita nella “ordinaria” zona agricola, laddove s’imponeva una più analitica e dettagliata esposizione delle ragioni che facevano ritenere suscettibili di compromissione i valori naturalistici dell’area stessa. 

D’altra parte non si può non convenire con le osservazioni rese in proposito dal primo giudice, laddove , invero, non è rilevabile un vincolo di tutela della zona posto dal PAI per il corso d’acqua posto nella vicinanze né una normativa urbanistica recante il divieto assoluto di edificazione, essendo possibile una trasformazione del territorio compatibile con la qualificazione paesaggistica e nella specie la non compatibilità sotto i prefati aspetti non risulta essere stata adeguatamente messa in rilievo, a fronte di un pur risalente riconoscimento della vocazione turistica dell’area effettuato dal Comune di Galatina , titolare, in via principale del potere di pianificazione urbanistica, così come evidenziato nel PRUSST a suo tempo approvato e poi recepito dal Comune in sede di Piano Urbanistico Generale 

Né può costituire motivo ostativo la presenza della c.d. masseria La Grotta se è vero che il progetto in origine presentato dai * prevede proprio un intervento di riqualificazione e valorizzazione della masseria in questione.

Conclusivamente la decisione della Regione e le determinazioni della Conferenza dei Servizi di non approvare la modifica di destinazione urbanistica operata dal Comune con l’adozione della variante puntuale appaiono manchevoli di un adeguata e congrua motivazione per la parte dell’area degli appellati ricadente in zona agricola di salvaguardia e zona agricola ordinaria ( E) e in tali sensi i relativi atti risultano affetti dal vizio di eccesso di potere evidenziato dal Tar le cui osservazioni e statuizioni appaiono esenti dalle censure qui sollevate dalla parte appellante.

L’appello si rivela quindi infondato nei sensi e con le precisazioni sopra esposte e va pertanto respinto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione , essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei supportare una conclusione di tipo diverso. 

Quanto alle spese esse vanno poste a carico della parte appellante mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti del Comune di Galatina 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta. 

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila/00 ) oltre IVA e CPA. 

Le compensa con riferimento alla posizione del Comune di Galatina

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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