Sunday 04 May 2014 10:30:22

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Opere pubbliche: il progetto preliminare non è autonomamente impugnabile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato e' chiamato ha valutare la legittimità di una delibera di G.M. che approva un progetto preliminare di realizzazione di una rotonda stradale, con parziale occupazione della proprietà. Il Collegio rileva come sia giurisprudenza del tutto pacifica quella per cui, in materie di opere pubbliche, il progetto preliminare non è autonomamente impugnabile per carenza degli effetti lesivi che derivano dalla successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo. Solo tali provvedimenti, infatti, comportando la dichiarazione di pubblica utilità sono capaci di imprimere al bene quella particolare qualità che lo rende assoggettabile alle procedure espropriative e dunque di ledere la posizione soggettiva dell'espropriando (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3949; sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3557), con la conseguenza che il ricorso diventa improcedibile qualora, una volta aggredito il progetto preliminare, non segua l’impugnazione del progetto definitivo (T.A.R. Veneto, 23 febbraio 2006 n. 416). Si tratta di una ricostruzione coerente con le caratteristiche del procedimento di redazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche secondo il paradigma disegnato dall'art. 16, l. n. 109 del 1994 (e riproposto nell'art. 93, d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. Codice degli appalti), in base al quale il progetto è risultato dell'attività di progettazione che si articola in tre distinti livelli che costituiscono una suddivisione di contenuti, tutti finalizzati alla realizzazione dell’opera ma con scansioni ed effetti differenziati, anche in relazione alla tutela offerta al cittadino. Nel caso in esame, all’impugnazione della delibera di approvazione del progetto preliminare non è seguita l’aggressione alle delibere di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo (n. 95 del giorno 11 giugno 2009 e n. 126 del giorno 17 luglio 2009) con consequenziale improcedibilità del ricorso in parte qua. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento"

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso in appello n. *del 2012, proposto dal

Comune di Brusciano, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

 

contro

 

Brigida Castaldo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Settimio Di Salvo, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avv. Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare n. 21/23, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Anna Antignani, in proprio e nella qualità di presidente e gerente dell’APT Dalmine, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Vitale, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia n. 50, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

 



 

sul ricorso in appello n. * del 2012, proposto dal

Comune di Brusciano, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

 

contro

 

Brigida Castaldo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Settimio Di Salvo, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avv. Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare n. 21/23, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Anna Antignani, in proprio e nella qualità di presidente e gerente dell’APT Dalmine, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Vitale, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia n. 50, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

 

per la riforma

quanto al ricorso n. *del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5768 del 13 dicembre 2011, resa tra le parti e concernente l’approvazione di un progetto per la realizzazione di opera pubblica con parziale occupazione di aree;

quanto al ricorso n. * del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5768 del 13 dicembre 2011, resa tra le parti e concernente l’approvazione di un progetto per la realizzazione di opera pubblica con parziale occupazione di aree;

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Brigida Castaldo e di Anna Antignani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini, Francesco Delfino, per delega di Giuseppe Abbamonte, e Alessandro Izzo, per delega di Lorenzo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n.* del 2012, il Comune di Brusciano propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5768 del 13 dicembre 2011 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Brigida Castaldo per l'annullamento del provvedimento n. 4430 del 27.2.2009 recante diffida alla Antignani (quale richiedente) di non installare un cancello pedonale alla via Don Bosco sulla scorta di due motivi ostativi: mancanza del titolo autorizzativo DIA e mancanza di proprietà dell’area che sarebbe del Comune di Brusciano; del provvedimento 4044 del 23.2.2009 con il quale il responsabile Area urbanistica dispone che a far data dal 27.3.2009 il Comune provvederà a delimitare l’area di propria proprietà in via Don Bosco e la stessa sarà assicurata alla pubblica fruizione e godimento; della delibera di G.M. n. 6 del 12.1.2009 che approva il progetto preliminare di realizzazione di una rotonda stradale all’incrocio con via S. Sebastiano e via M. Serao, con parziale occupazione della proprietà in oggetto; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere proprietaria di un’area di 700 mq in Comune di Brusciano, distinta al NCT foglio 4 p.lla 3291, concessa in comodato in data 3.11.2004 alla soc. ATP Dalmine, proprietaria di una adiacente villetta per civile abitazione sul mappale n. 3290; l’area è stata destinata a giardino, e per la stessa la Antignani quale legale rapp.te della società, ha richiesto la autorizzazione per la recinzione ed apposizione di un cancello pedonale.

Il Comune con gli atti in epigrafe ha inibito l’esecuzione degli interventi, opponendo la proprietà pubblica dell’area in virtù delle previsioni di un piano di lottizzazione stipulato nel 1991.

I provvedimenti inibitori sono stati impugnati dalla società ATP Dalmine con separato ricorso RG n.1627/09, nel quale la domanda cautelare è stata respinta; in tale giudizio la Castaldo è intervenuta ad adiuvandum ed il Comune ha dedotto, tra l’altro, che intende realizzare sull’area un’opera pubblica consistente in una rotonda stradale depositando copia dei relativi atti deliberativi.

La Castaldo, premesso di avere appreso dell’esistenza dei gravati provvedimenti solo attraverso l’interventoad adiuvandum spiegato nel giudizio proposto dalla Antignani, agisce in via di autonoma impugnativa e lamenta i seguenti vizi:

1 - difetto di istruttoria, eccesso di potere sotto vari profili: non sussisterebbe la proprietà pubblica dell’area in ragione della prescrizione del diritto del Comune ad ottenerne la cessione.

In particolare, la cessione era dovuta in forza delle previsioni di cui alla convenzione di lottizzazione stipulata tra essa Castaldo e l’Ente il 29.3.1991, ove la p.lla 3291 aveva la destinazione di verde pubblico, graficamente rappresentata nella tavola 2 degli allegati, quale zona destinata ad urbanizzazione secondaria. L’area non è stata immediatamente ceduta, ma la Castaldo si è obbligata alla cessione gratuita; non essendo intervenuta una specifica richiesta nel termine di dieci anni di efficacia della convenzione (da identificarsi con la data di trascrizione avvenuta il 24.4.1994), il relativo obbligo si sarebbe prescritto.

La Castaldo oppone che non spiegano effetti interruttivi della prescrizione le due delibere di Giunta invocate dal Comune: né quella n. 189 del 1994 che riguarda la consegna delle opere di urbanizzazione primaria effettuata dalla Castaldo, atteso che la p.lla in questione ha destinazione di urbanizzazione secondaria; né la delibera n. 15 del 1998, che risponde alla richiesta dell’allora rapp.te della ATP Dalmine (Perrotta Angelo) di donare alberi ed arbusti decorativi all’Ente, provvedendo a piantumarli nella detta area, richiesta che il Comune assentiva, affermandosi proprietario dell’area. Si tratta invero di delibera diretta ad un terzo e non al proprietario, e che comunque non contiene una richiesta di adempimento dell’obbligazione di cessione delle aree;

2- violazione delle prescrizioni di PRG, violazione della legge urbanistica: il piano di lottizzazione, anche dopo il decorso della sua efficacia, conserva ultrattività per le prescrizioni di pianificazioni urbanistiche in esso contenute. Pertanto la determina con cui l’amministrazione ha deliberato la costruzione di una rotonda stradale, e quindi la destinazione della stessa ad opere di urbanizzazione primaria, costituisce una variante alle previsioni della lottizzazione che includevano la p.lla tra le aree di urbanizzazione secondaria, destinata nella specie a verde pubblico. Di qui la illegittimità della delibera di GM n. 6/2009 che dispone la realizzazione dell’opera stradale senza rispettare la procedura di variante al PRG; peraltro senza idonea motivazione in relazione all’affidamento riposto dai privati nell’assetto urbanistico scaturente dalla convenzione di lottizzazione, che prevedeva la destinazione a verde pubblico;

3 - violazione del DM 19.4.2006 e del codice della strada: la progettazione della rotonda sarebbe irrispettosa delle citate disposizioni, come sottolineato in una perizia tecnica di parte;

4 - violazione dell’art. 18 della convenzione di lottizzazione, essendo stato superato il termine di validità di dieci anni della convenzione ed il termine generale di prescrizione; travisamento dei fatti.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, opponendosi all’accoglimento della domanda.

Con ordinanza interlocutoria n. 347/2010 il T.A.R. ha disposto una verificazione tecnica, permanendo i contrasti tra le parti in ordine alle previsioni della convenzione di lottizzazione, alla destinazione della particella in oggetto tra le opere di urbanizzazione primaria, ovvero secondaria, alla effettiva consegna o meno della particella al Comune, allo stato di fatto dell’area, alla sua attuale destinazione urbanistica e su altri elementi meglio specificati nei quesiti rivolti al funzionario incaricato della verificazione, che ha depositato relazione scritta con allegati in data 18 gennaio 2011.

Il ricorso veniva quindi deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, da un lato escludendo la rilevanza dei precedenti giudicati intercorsi in relazione alla vicenda in esame, dall’altro ritenendo non trasferita in mano pubblica la proprietà dell’area contesa.

Contestando le statuizioni del primo giudice, il Comune appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie difese, collegate ad una complessiva ricostruzione della vicenda.

Peraltro, lo stesso Comune impugnava la stessa sentenza con un successivo ricorso, iscritto al n. 4300 del 2012, sulla base di una rimeditazione complessiva delle ragioni della decisione gravata.

Nel giudizio di appello, si sono costituite Brigida Castaldo e Anna Antignani, quest’ultima anche nella qualità di presidente e gerente dell’APT Dalmine, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 26 giugno 2012, la trattazione del ricorso n. 3961 del 2012 è stata rinviata al fine di favorire l’esame congiunto dei due giudizi. Alla successiva udienza del 3 luglio 2012, l’esame delle istanze cautelari proposte in entrambi i ricorsi veniva rinviato al merito.

Con successive istanze, motivate dalla proposizione del ricorso di ottemperanza in prime cure, il Comune ricorrente chiedeva nuovamente a questa Sezione di esprimersi sulle ragioni cautelari esistenti. Trattati i due ricorsi congiuntamente all’udienza del 5 febbraio 2013, le richieste erano accolte, previa riunione, con ordinanza n. 442/2013.

Dopo un rinvio dato all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, alla successiva udienza del 12 novembre 2013, i ricorsi sono stati congiuntamente discussi e assunti in decisione.

DIRITTO

1. - In via preliminare e a norma dell’art. 96 comma 1 del codice del processo amministrativo, va confermata la riunione dei diversi appelli, peraltro già disposta in sede cautelare, poiché proposti contro la stessa sentenza.

2. - Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di tardività dell’appello, proposta dalla difesa della Antignani, che si fonda sulla ritenuta natura espropriativa della questione in esame e quindi del suo inquadramento nelle procedure accelerate di cui all’art. 119 del codice del processo amministrativo. Tuttavia, in disparte la considerazione che tale inquadramento è stato escluso proprio nella sentenza appellata (fatto che ben potrebbe rilevare per la valutazione del comportamento della parte appellante), va rilevato che il contenuto del giudizio è del tutto complesso, come si vedrà in seguito, e quindi tale da escludere la riconduzione all’ambito di applicazione del citato art. 119.

3. - Gli appelli sono fondati e meritano accoglimento entro i termini di seguito precisati.

4. - In via preliminare, occorre evidenziare come l’oggetto della disamina giudiziale sia esattamente indicato nell’epigrafe della sentenza del primo giudice, da cui si evince che sono gravati tre distinti provvedimenti, ossia:

a) il provvedimento n. 4430 del 27.2.2009 recante diffida alla Antignani (quale richiedente) di non installare un cancello pedonale alla via Don Bosco sulla scorta di due motivi ostativi: mancanza del titolo autorizzativo DIA e mancanza di proprietà dell’area che sarebbe del Comune di Brusciano;

b) il provvedimento 4044 del 23.2.2009 con il quale il responsabile Area urbanistica dispone che, a far data dal 27.3.2009, il Comune provvederà a delimitare l’area di propria proprietà in via Don Bosco e la stessa sarà assicurata alla pubblica fruizione e godimento;

c) la delibera di G.M. n. 6 del 12.1.2009 che approva il progetto preliminare di realizzazione di una rotonda stradale all’incrocio con via S. Sebastiano e via M. Serao, con parziale occupazione della proprietà in oggetto.

La disamina della Sezione procederà quindi a esaminare i distinti profili, dando ragione della complessa ricostruzione operata dal primo giudice e tesa a indagare, oltre i limiti necessari e richiesti dalla questione, sull’effettivo regime proprietario delle aree.

4.1. - In merito al primo atto, come rimarcato al punto 6.3 dell’atto di appello (si farà sempre riferimento all’atto di appello come proposto nel giudizio n. 4300/2012, espressamente considerato come “rimeditazione complessiva delle dei vizi della sentenza appellata” – pag. 10), occorre evidenziare come questo abbia avuto a oggetto la richiesta di un terzo, ossia Anna Antignani, nella qualità di presidente e gerente dell’APT Dalmine, società conduttrice del fondo di cui Brigida Castaldo afferma di essere proprietaria (la detta Antignani è poi intervenuta nel presente processo, già nella fase dinanzi al primo giudice), che ha richiesto la autorizzazione per la recinzione ed apposizione di un cancello pedonale.

Il diniego opposto dal Comune e fondato su due motivi ostativi (mancanza del titolo autorizzativo DIA e mancanza di proprietà dell’area che sarebbe del Comune di Brusciano) è stato ritenuto direttamente lesivo della situazione della Castaldo, dante causa della APT Dalmine.

Tuttavia, a una disamina maggiormente attenta, deve affermarsi la carenza di un profilo lesivo e, quindi, di un interesse a impugnare in capo alla Castaldo.

Occorre notare che il primo giudice abbia correttamente evidenziato come l’attuale doglianza sia il prosieguo di una vicenda, del tutto similare, scrutinata con riguardo a Angelo Perrotta, ossia il precedente legale rappresentante della stessa società società Dalmine. A questo proposito, nella stessa sentenza qui gravata, il T.A.R. ha osservato:

“Il Perrotta - precedente legale rapp.te della società comodataria del bene in questione- ha ricevuto il 7 luglio 2005 ordine n. 93 di demolizione per un cancello abusivamente realizzato su area pubblica, ossia a recinzione della particella in contestazione; ha impugnato la diffida a demolire dinanzi a questo Tribunale, e con sentenza n. 1174/2008 si è statuito come la posa del cancello de quo costituisce occupazione sine titulodi area pubblica; il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3893/2008 del 22.7.2008 ha respinto la domanda cautelare contro la sentenza.

“Sullo sfondo si pongono le vicende successive, relative alla esecuzione dell’ordine di demolizione 93/2005 delle quali è compiutamente e diffusamente dato conto nella relazione di verificazione a pag. 19 e ss. ( il Comune ha spedito preavviso al Perrotta il 20.2.2008; avverso la comunicazione che il 19.2.2009 l’Ente avrebbe proceduto alla rimozione del cancello il Perrotta ha proposto ricorso al giudice di pace di Marigliano che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; il Perrotta ha quindi chiesto termine per poter delimitare la proprietà, il 20.2.2009 l’amministrazione ha dato atto che ciò è avvenuto, ma il 21.2.2009 i Vigili hanno accertato che ignoti avevano apposto un nuovo cancello alla zona; il 23.2.2009 si è ordinato alla ditta di manutenzioni comunali di rimuovere il cancello, ed a questo punto il 20.2.2009 la Antignani - nella carica di legale rappresentante della stessa società- ha presentato una comunicazione di attività libera per la messa in sicurezza di area privata; tuttavia ha posizionato il cancello nel luogo dal quale era stato rimosso;il Comune ha provveduto alla esecuzione coattiva e la Antignani ha diffidato l’Ente a ripristinare l’opera; infine in data 6.5.2009 il Comune ha recintato l’area, chiudendo il varco di accesso alla particella in questione).

“Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che non risulta in nessuna fase della vicenda contro il Perrotta un intervento della Castaldo, ovvero una notifica o comunicazione alla stessa degli atti relativi.

“Neppure la sentenza di questa Sezione n. 1174/2008 può costituire elemento pregiudicante, atteso che da un lato un giudicato intervenuto tra terzi non può tangere il diritto di proprietà di soggetto rimasto estraneo alla lite e che dall’altro non si tratta di un accertamento principale sulla proprietà, ma di giudizio direttoprincipaliter alla verifica della legittimità di un ordine di demolizione (peraltro non rivolto alla Castaldo) e nel quale l’affermazione della proprietà pubblica del bene è stata dedotta incidenter tantum.”

Osserva la Sezione come la corretta ricostruzione operata riguardo alla fase precedente del contenzioso, che aveva visto la stessa situazione di fatto coinvolgente una persona fisica diversa, non è stata poi replicata dallo stesso giudice a proposito della fase successiva, qui in esame. Infatti, in questa sede e sempre sulla base di una vicenda relativa all’apposizione di un cancello (nel primo caso installato abusivamente, mentre nel caso presente si verte sul rigetto dell’istanza per l’apposizione sempre di un cancello), ha ritenuto di dover procedere ad un accertamento sostanziale della vicenda proprietaria dell’area.

Il differente modo di agire mette in luce una carente considerazione delle situazioni giuridiche poste a fondamento dell’azione, alla luce del pregresso giudicato intercorso tra il Comune e il precedente amministratore della società in esame.

In effetti, prima ancora di esaminare la natura dell’atto gravato e le conseguenze sulla posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente (che il T.A.R. qualifica come terzo, ma è sempre il dante causa della società che gode del possesso dell’area), ben poteva osservarsi, in maniera del tutto palmare, come vi fossero due possibili soluzioni in merito al valore da attribuire all’efficacia della precedente sentenza T.A.R. della Campania n. 1174/2008. Le due soluzioni si differenziano in merito al valore da attribuire all’accertamento ivi contenuto sulla proprietà pubblica del bene, ma portano entrambe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla Castaldo.

Infatti, per un verso, se si ammette, come dice il T.A.R. nella sentenza gravata, che nell’ambito “di giudizio diretto principaliter alla verifica della legittimità di un ordine di demolizione” (come si nota, è una situazione del tutto identica a quella in esame) “l’affermazione della proprietà pubblica del bene è stata dedotta incidenter tantum”, allora parimenti deve ritenersi che sia incidentale in questo giudizio. Pertanto, se è irrilevante l’affermazione sulla proprietà fatta addirittura in sentenza dal giudice, a maggior ragione deve ritenersi non rilevante, e quindi non lesiva, quella fatta in questo giudizio da una delle parti in causa. Per altro verso, qualora si argomentasse in senso opposto, ossia che la situazione proprietaria è stata valutata non incidentalmente, ma principalmente, allora la pregressa sentenza del T.A.R. della Campania n. 1174/2008 farebbe stato tra le parti, e quindi il ricorso sarebbe parimenti inammissibile.

Pertanto, la mera applicazione della stessa regola di giudizio, utilizzata per vagliare la ricevibilità del ricorso e quindi l’irrilevanza della statuizione dettata dalla sentenza del T.A.R. della Campania n. 1174/2008 avrebbe dovuto indurre lo stesso giudice a ritenere inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

In effetti, secondo la pacifica giurisprudenza in tema, la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda e non secundum eventum litis (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1940) e deve fondarsi sui requisiti del suo carattere personale, della sua attualità e della sua concretezza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371). In merito poi ai profili della attualità e concretezza, si ribadisce che la lesione arrecata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel senso che dall'esecuzione discenda in via immediata un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, intendendosi come tale quello che sicuramente o molto probabilmente si verificherà in futuro (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371).

Orbene, nel caso in esame, la richiesta collocazione del cancello è vicenda che riguarda unicamente la posizione del soggetto conduttore, in quanto l’apposizione di un cancello e recinzione metallica è una tipologia di lavori che non mutano la destinazione urbanistica ma si limitano a dare concreta attuazione al diritto di chiudere il fondo (Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2003 n. 6293), ben potendo essere consentiti non solo al proprietario, ma anche al soggetto che gode legittimamente del fondo.

Pertanto, la ricorrente Castaldi, non essendo lesa dal provvedimento del Comune nello stesso modo con cui non era stata lesa dai provvedimenti precedenti di rimozione della stessa tipologia di opera, non era titolare di alcun interesse a ricorrere riguardo al provvedimento n. 4430 del 27 febbraio 2009 recante diffida alla Antignani, quale richiedente, di non installare un cancello pedonale alla via Don Bosco.

4.2. - A proposito del secondo provvedimento, ossia il provvedimento n. 4044 del 23 febbraio 2009 con il quale il responsabile area urbanistica dispone che, a far data dal 27 marzo 2009, il Comune provvederà a delimitare l’area di propria proprietà in via Don Bosco e la stessa sarà assicurata alla pubblica fruizione e godimento, occorre rimarcare la fondatezza delle doglianze contenute nei motivi di appello n. 5 e n. 6).

Deve, infatti, notarsi come la stessa sentenza evidenzi come l’area in questione sia destinata, sulla scorta dello stesso piano di lottizzazione e con previsione urbanistica ancora vigente, a verde pubblico attrezzato. Si tratta di un punto che non è mai stato in seria contestazione.

L’ipotesi di procedere ad opere che ne consentano la fruizione pubblica, e in disparte le affermazioni sulla proprietà dell’area (sulla cui rilevanza si è già discusso), appare del tutto coerente con l’assetto urbanistico e con la necessità di impedire le conseguenze contra ius derivanti dall’apposizione del cancello, come richiesto dalla società conduttrice del fondo.

4.3. - In merito, infine, al terzo atto, ossia la delibera di G.M. n. 6 del 12.1.2009 che approva il progetto preliminare di realizzazione di una rotonda stradale all’incrocio con via S. Sebastiano e via M. Serao, con parziale occupazione della proprietà in oggetto, occorre rimarcare (e in questo accogliendo la doglianza formulata nei motivi di appello n. 1, n . 2, n. 3 e n. 4) come sia giurisprudenza del tutto pacifica quella per cui, in materie di opere pubbliche, il progetto preliminare non è autonomamente impugnabile per carenza degli effetti lesivi che derivano dalla successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo. Solo tali provvedimenti, infatti, comportando la dichiarazione di pubblica utilità sono capaci di imprimere al bene quella particolare qualità che lo rende assoggettabile alle procedure espropriative e dunque di ledere la posizione soggettiva dell'espropriando (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3949; sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3557), con la conseguenza che il ricorso diventa improcedibile qualora, una volta aggredito il progetto preliminare, non segua l’impugnazione del progetto definitivo (T.A.R. Veneto, 23 febbraio 2006 n. 416).

Si tratta di una ricostruzione coerente con le caratteristiche del procedimento di redazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche secondo il paradigma disegnato dall'art. 16, l. n. 109 del 1994 (e riproposto nell'art. 93, d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. Codice degli appalti), in base al quale il progetto è risultato dell'attività di progettazione che si articola in tre distinti livelli che costituiscono una suddivisione di contenuti, tutti finalizzati alla realizzazione dell’opera ma con scansioni ed effetti differenziati, anche in relazione alla tutela offerta al cittadino.

Nel caso in esame, all’impugnazione della delibera di approvazione del progetto preliminare non è seguita l’aggressione alle delibere di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo (n. 95 del giorno 11 giugno 2009 e n. 126 del giorno 17 luglio 2009) con consequenziale improcedibilità del ricorso in parte qua.

5. - Gli appelli riuniti vanno quindi accolti. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dispone la riunione degli appelli n. 3961 del 2012 e n. 4300 del 2012;

2. Accoglie gli appelli riuniti n. 3961 del 2012 e n. 4300 del 2012 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5768 del 13 dicembre 2011, in parte respinge, in parte dichiara inammissibile e in parte dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;

3. Condanna Brigida Castaldo e Anna Antignani a rifondere al Comune di Brusciano le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, a carico di ognuna delle parti soccombenti, in €. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge;

4. Pone a carico di Brigida Castaldo e Anna Antignani le spese per il compenso al funzionario incaricato della verificazione, come quantificato dal primo giudice.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

 

 

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il */04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 3.5.2024, n. 4062

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 06 May 2024 06:54:51

Edilizia: quando il “muro” é “costruzione”

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 6 maggio 2024 ha confermato la correttezza della statuizione di primo grado nella quale &n...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 6.5.2024, n. 4065

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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