Wednesday 07 May 2014 21:31:13

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Elezione: compensi dovuti ai componenti dei seggi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare Finanza Locale n. 7/2014

E' stata pubblicata la circolare n, 4 del 30.4.2014 della Finanza Locale sulle competenze dovute ai componenti dei seggi nella quale si precisa che spetta ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le competenze devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio. La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione grava: - per i Comuni nei quali si effettua solo l’elezione del Parlamento europeo: a totale carico dello Stato; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali oppure con le elezioni comunali: metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione o del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali e comunali; - un terzo a carico dello Stato, e un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali: un quarto a carico dello Stato; un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni comunali e circoscrizionali: un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune. Relativamente all'ONORARIO, la circolare precisa che ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari, sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima. SEGGI ORDINARI: Elezione del Parlamento europeo Presidenti: € 120,00; Scrutatori e Segretari: € 96,00. Elezione del Parlamento europeo ed elezioni amministrative: In caso di abbinamento dell’elezione europea con le elezioni regionali o comunali: Presidenti: € 157,00; Scrutatori e Segretari: € 121,00. In caso di abbinamento dell’elezione europea con le elezioni regionali e comunali ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali Presidenti: € 194,00; Scrutatori e Segretari: € 146,00. -In caso di abbinamento della elezione europea con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali Presidenti: € 231,00; Scrutatori e Segretari: € 171,00. SEGGI SPECIALI: (qualunque sia il numero delle consultazioni) Presidenti: € 72,00; Scrutatori e Segretari: € 49,00. L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Si ricorda che l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi. Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modelloA, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall’1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali. TRATTAMENTO DI MISSIONE: RIMBORSO SPESE Diritto al trattamento di missione. La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso, compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono state soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge. 3.1 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure: complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto; prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria). 3.2 - Spese di viaggio e compensi chilometrici. Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre. Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede. Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, della decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni. LIQUIDAZIONE Liquidazione degli onorari. Gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A, che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. A Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio. Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B. A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio. Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze. Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato. In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973. E’ ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi. Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, la data di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato. Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità. I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata legge n. 836 del 1973. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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