Tuesday 15 January 2013 15:59:01

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Rapporto tra i poteri della Soprintendenza e quelli dell’autorità comunale in sede di procedimento di sanatoria di abuso commesso in area protetta

Consiglio di Stato

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato premesso che dagli atti il manufatto di cui si controverte non appare “ultimato” al rustico, come richiesto dalla normativa per la fruizione della sanatoria, in base alla quale si considera tale il manufatto dotato almeno della muratura portante e della copertura (art. 31, comma 2, della legge n. 47 del 1985, da applicare nella specie ai sensi dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724), in ogni caso, quanto al rapporto tra i poteri della Soprintendenza e quelli dell’autorità comunale in sede di procedimento di sanatoria di abuso commesso in area protetta, si rileva che: - a) anche per il procedimento di condono edilizio di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, l'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 (anche da applicare ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994) dispone che "il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ... è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"; - b) “sotto il profilo funzionale il parere ex art. 32 è assimilabile all'autorizzazione paesaggistica intesa come strumento di gestione del vincolo, per cui l'annullamento ministeriale, posto ad estrema difesa del vincolo, non può non comprendere anche la valutazione di compatibilità paesistica da effettuare in sede di condono edilizio” (Cons. Stato, VI, 28 gennaio 1998, n. 114); - c) per questo è evidente il valore prioritario della verifica della compatibilità dell'opera rispetto al vincolo, con la conseguenza che tale valutazione è pregiudiziale ad ogni altra poiché, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell'opera (Cons. Stato, V, 29 maggio 2006, n. 3216); - d) si deve perciò applicare alla fattispecie in esame quanto definito in giurisprudenza, in linea generale, riguardo all’esercizio del potere di riesame dell’organo statale sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, o dall’ente sub delegato, per l’esecuzione di opere in area protetta, non essendovi motivo per l’individuazione di speciali procedure e parametri di valutazione nel procedimento di sanatoria di abuso edilizio in una tale area. Sui limiti dell’esame da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o da un ente subdelegato), si richiama la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato, per la quale: a) l’autorità delegata preposta alla tutela del vincolo deve esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita, in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria; b) il potere di annullamento della Soprintendenza non consente il riesame nel merito delle valutazioni compiute dalla Regione, o dall’ente subdelegato, ma si esprime in un sindacato di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, anche per difetto di motivazione o di istruttoria e dunque riguardante anche la compiuta presa in considerazione delle circostanze concrete e rilevanti per il giudizio di compatibilità; c) l’autorità statale, con un tale potere di cogestione del vincolo, dato dalla legge ad estrema difesa del vincolo stesso (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437), se ravvisa nell’atto oggetto del suo riesame un vizio di difetto di motivazione o di istruttoria, nel proprio provvedimento può motivare sulla non compatibilità degli interventi progettati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 11 giugno 2012, n. 3401; 22 giugno 2011, n. 3767; 26 luglio 2010, n. 4861; 22 marzo 2007, n. 1362). Nei singoli casi è quindi anzitutto necessario verificare se alla base dell’annullamento dell’autorizzazione esaminata da parte della Soprintendenza competente si riscontri l’incompiutezza o l’inadeguatezza della valutazione di compatibilità paesaggistica resa dalla Regione o dall’ente locale delegato, essendo l’autorizzazione, in questa ipotesi, viziata per difetto di istruttoria o di motivazione e risultando legittimo, perciò, il provvedimento statale di annullamento. La valutazione di compatibilità paesaggistica in concreto resa è a sua volta adeguata se le caratteristiche dell’intervento vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l’analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l’opera progettata, non essendo quindi sufficiente, allo scopo, l’asserzione generica della compatibilità paesaggistica.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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