Monday 21 April 2014 10:44:01

Provvedimenti Regionali  Giustizia e Affari Interni

Guida in stato di ebrezza: illegittima la sospensione della patente se l'alcoltest e' effettuato in commissariato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. Prima Ter del 18.4.2014

Accompagnato dal padre per sporgere denuncia di furto, il personale del Commissariato, all’interno della sede, trovatolo lì - e non già in strada - con “alito vinoso” ed “equilibrio precario”, lo sottopongono al test per accertare il suo tasso alcolemico. Esito: tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Il ragazzo impugna innanzi al TAR il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida connessa con violazione di legge integrante reato, segnatamente guida in stato di ebbrezza, l’ordine di sottoposizione a visita medica (art. 186, comma 8, d.lgs. cit.), con sospensione della patente stessa sino all’esibizione della certificazione medica richiesta (art. 128, comma 2, d.lgs. cit.). Il TAR Lazio con sentenza depositata in data 18.4.2014 ha accolto la domanda di annullamento della parte del provvedimento concernente l’ordine di sottoposizione a visita e la sospensione della patente a questo connessa. Il presupposto ex lege per adottare il provvedimento, infatti, è la “guida in stato di ebbrezza”, che evidentemente non risulta verificato nella vicenda in esame essendo stato il tasso alcolemico rinvenuto presso la sede del Commissariato di Polizia, dove il relativo personale ha deciso di eseguire gli accertamenti del caso. La sentenza, inoltre, si attenzione anche per quanto attiene alla giurisdizione relativamente alla diversa domanda formulata sempre nel presente giudizio di annullamento della sospensione cautelare della patente. Sul punto l’art. 223 del d.lgs. n. 285/1992 prevede che “è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205”. Tale disposizione stabilisce che l'opposizione si propone “davanti all’autorità giudiziaria ordinaria” e segnatamente al “tribunale in composizione monocratica” con la conseguenza che relativamente al petitum rappresentato dalla domanda di annullamento del provvedimento nella parte qui in rilievo, il ricorso è stato dichiarò dal Collegio inammissibile, per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario “fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi” a detto giudice “entro il termine perentorio di tre mesi dal (…) passaggio in giudicato” della presente sentenza. Per scaricare la sentenza cliccare di "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale *del 2014, proposto da:

*

 

contro

L’U.T.G. - Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza prefettizia prot.n. RM7217803X A.S.A/8 del 2.1.2014, che ha decretato la sospensione della patente di guida per sei mesi, ha disposto che il ricorrente si sottoponga alla visita medica prevista dall’art 119, comma 4, del Codice della Strada e la sospensione della patente stessa sino all’esito positivo della visita medica;

- dei verbali del 22.12.2013, con cui si è contestata al ricorrente la guida in stato di ebbrezza;

- dei risultati dell’alcool-test effettuato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

 

 

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna il provvedimento prefettizio individuato in epigrafe, il quale consta di una pluralità di oggetti;

che, in particolare, quest’ultimo comprende sia la sospensione cautelare della patente di guida connessa con violazione di legge integrante reato, segnatamente guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), sia altresì l’ordine di sottoposizione a visita medica (art. 186, comma 8, d.lgs. cit.), con sospensione della patente stessa sino all’esibizione della certificazione medica richiesta (art. 128, comma 2, d.lgs. cit.);

Considerato:

che, per quanto concerne la richiamata sospensione cautelare della patente, l’art. 223 del d.lgs. n. 285/1992 prevede che “è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205”;

che la disposizione in ultimo citata stabilisce che tale opposizione si propone “davanti all’autorità giudiziaria ordinaria” e segnatamente al “tribunale in composizione monocratica”;

che conseguentemente, quanto al petitum rappresentato dalla domanda di annullamento del provvedimento nella parte qui in rilievo, il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, come sopra individuato, “fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi” a detto giudice “entro il termine perentorio di tre mesi dal (…) passaggio in giudicato” della presente sentenza;

che, in relazione alla domanda di annullamento della parte del provvedimento concernente l’ordine di sottoposizione a visita e la sospensione della patente a questo connessa, questo Tribunale risulta fornito di giurisdizione, essendo esplicazione di potere amministrativo da parte dell’Autorità prefettizia, rispetto alla quale il soggetto destinatario vanta una posizione di interesse legittimo;

che, con riguardo a tale parte del provvedimento in questione, deve osservarsi che, come è stato correttamente sottolineato in ricorso e come peraltro emerge incontrovertibilmente dal verbale assunto a presupposto, il ricorrente non è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza;

che, infatti, recatosi, accompagnato da suo padre, presso il Commissariato di Polizia “San Giovanni” per sporgere denuncia di furto, il personale di detto Commissariato, all’interno della sede, trovatolo lì - e non già in strada - con “alito vinoso” ed “equilibrio precario”, lo hanno sottoposto al test per accertare il suo tasso alcolemico;

che, in particolare, il verbale in parola, compilato su un modulo prestampato, nella parte relativa all’individuazione del punto della strada dove il soggetto viene fermato per essere sottoposto a tale test, reca“strada v. Casalmonferrato 25” di Roma, che corrisponde esattamente all’indirizzo del Commissario di cui trattasi;

che il presupposto ex lege per adottare il provvedimento qui censurato è la “guida in stato di ebbrezza”, presupposto che evidentemente, per i rilievi appena fatti, non risulta verificato, essendo stato detto tasso alcolemico rinvenuto presso la sede del Commissariato di Polizia, dove il relativo personale ha deciso di eseguire gli accertamenti del caso;

che da ciò consegue che il provvedimento stesso, nella parte la cui cognizione compete a questo giudice qui in esame, è inficiato da difetto dei presupposti e da violazione di legge e, pertanto, essendo illegittimo, deve essere annullato ed il relativo gravame deve essere accolto, in quanto fondato;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione, ed in parte fondato e da accogliere ed il provvedimento gravato debba essere annullato in parte qua;

che, in ragione di ciò, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- in parte dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014, con l’intervento dei Magistrati:

 

 

Linda Sandulli, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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