Monday 29 July 2013 21:00:03

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Divieto per le Pubbliche Amministrazione di acquistare immobili a titolo oneroso: il Comune può acquisire un'immobile a titolo gratuito, purché negli anni successivi al 2013, ove necessarie, siano rinvenibili in bilancio risorse per le spese di ristrutturazione

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Alla luce dei divieti introdotti dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, il Comune di Cortemaggiore (PC) chiede alla Corte dei Conti di sapere se pur essendo l’acquisto della proprietà di un immobile a titolo gratuito, sia possibile per l'Amministrazione sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare”. Ai fini della soluzione del quesito la Corte dei Conti preliminarmente richiama la lettera dell’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater: “Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”. Da ciò consegue che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell’ambito applicativo della norma citata e dunque non formano oggetto di divieto di acquisto per le amministrazioni pubbliche introdotto dalla norma (cfr., in senso analogo, Corte conti, Sez. reg. Puglia, n. 88PAR/2013 del 19 aprile 2013; Sez. reg. Marche, n.7 /2013/PAR del 12 febbraio 2013). Tuttavia relativamente alla ulteriore richiesta del Comune di Cortemaggiore circa la possibilità “di sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare”, la Corte dei Conti precisa che occorre considerare che la ratio della norma è quella di evitare, nel 2013, esborsi per nuovi immobili (acquistati, affittati o ristrutturati). Ne discende che l'acquisto a titolo gratuito è ammissibile soltanto se si riveli effettivamente e totalmente a titolo gratuito, cioè non comportante spese. Difatti, ammettere spese di adattamento potrebbe comportare una sostanziale elusione della ratio della legge, la quale ha inteso evitare, per il 2013 (e salvo reiterazione della disposizione anche per il 2014), che le amministrazioni si impegnino in esborsi per il settore immobiliare. Conclusivamente, il Comune potrà legittimamente acquisire l'immobile a titolo gratuito, purché questo titolo rimanga effettivamente gratuito per tutto il 2013 e sempre che sia ragionevole presumere che negli anni successivi siano rinvenibili in bilancio risorse per l'adattamento: altrimenti, l'acquisto "gratuito" potrebbe rivelarsi perfino oneroso, se non altro per fronteggiare le spese necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

  

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna

 

                       composta dai Magistrati

dott. Marco Pieronipresidente f.f.;

dott. Massimo Romanoconsigliere;

dott. Sergio Basileconsigliere;

dott.ssa Benedetta Cossuprimo referendario;

dott. Federico Lorenzinireferendario.

Adunanza del 25 luglio 2013

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione  del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Cortemaggiorecon nota del 17 giugno 2013.

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 53 del 22 luglio 2013, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 25 luglio 2013 il relatore Marco Pieroni.

Fatto

Il Comune di Cortemaggiore (PC), rappresentato dal Sindaco, con lettera del 17 giugno 2013, n. prot. 5608, ha chiesto un parere a questa Sezione in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7 comma 8, della legge n. 131 del 2003, ed in particolare se, “alla luce dei divieti introdotti dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, pur essendo l’acquisto [della proprietà di un immobile] a titolo gratuito, sia possibile per questa Amministrazione sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare”.

Diritto

1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte deiconti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

2. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco, organo di vertice dell’Ente ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL.

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle

del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge.

3.1. Tanto premesso con specifico riferimento all’inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la citata deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 54, in data 17 novembre 2010, allo scopo di delineare il perimetro dell’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanzapubblica (….),

contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

3.2. Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che essa attiene ai profili di contabilità pubblica come sopra delineati, poiché riguarda l’interpretazione di una disposizione della legge di stabilità per il 2013, n. 228 del 2012 (art. 1, comma 138) con riflessi sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell’ente.

La richiesta di parere in esame risponde dunque ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

4. Ai fini della soluzione del quesito occorre preliminarmente richiamare la lettera dell’art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater: “Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi

gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

4.1. Nel merito deve ritenersi che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell’ambito applicativo della norma citata e dunque non formano oggetto di divieto di acquisto per le amministrazioni pubbliche introdotto dalla norma (cfr., in senso analogo, Corte conti, Sez. reg. Puglia, n. 88PAR/2013 del 19 aprile 2013; Sez. reg. Marche, n.7 /2013/PAR del 12 febbraio 2013).

4.2. Quanto alla ulteriore richiesta del medesimo Comune di Cortemaggiore circa la possibilità “di sostenere le spese di ristrutturazione del complesso per adeguare la struttura alle destinazioni già individuate e alle altre che si vorranno individuare, occorre considerare che la ratio della norma è quella di evitare, nel 2013, esborsi per nuovi immobili (acquistati, affittati o ristrutturati).    Ne discende che l'acquisto a titolo gratuito è ammissibile soltanto se si riveli effettivamente e totalmente a titolo gratuito, cioè non comportante spese. Difatti, ammettere spese di adattamento potrebbe comportare una sostanziale elusione della ratio della legge, la quale ha inteso evitare, per il 2013 (e salvo reiterazione della disposizione anche per il 2014), che le amministrazioni si impegnino inesborsi per il settore immobiliare.

4.3. Conclusivamente, il Comune potrà legittimamente acquisire l'immobile a titolo gratuito, purché questo titolo rimanga

effettivamente gratuito per tutto il 2013 e sempre che sia ragionevole presumere che negli anni successivi siano rinvenibili in bilancio risorse per l'adattamento: altrimenti, l'acquisto "gratuito" potrebbe rivelarsi perfino oneroso, se non altro per fronteggiare le spese necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione – mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune diCortemaggiore ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l’originale della presente deliberazione in formato cartaceo.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2013.

 

    Il presidente f.f. e relatore

 

f.to (Marco Pieroni)

 

 

 

 

Depositata in segreteria il ** luglio 2013.

 

Il direttore di segreteria

 

         f.to (Rossella Broccoliun

 

 

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