Sunday 04 November 2018 18:56:48
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. VI del 29.10.2018
La vicenda giunta all’attenzione della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione riguarda il Comandante della Polizia Locale di un Comune condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen. (corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio), in esso ritenute assorbite, già allo esito del giudizio di primo grado, le concorrenti imputazioni di cui agli artt. 318 e 81, 323 cod. pen.
In rapida sintesi, il Comandante è stato ritenuto responsabile perché - in veste di pubblico ufficiale e quale Presidente delle commissioni delle gare indette da alcuni Comuni per l'affidamento di appalti nel settore delle procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada - ha omesso dolosamente di rendere edotti i componenti delle commissioni stesse che la legale rappresentante dell'aggiudicataria dell'appalto, risultava gravata da un precedente penale per frode fiscale (art. 2, comma 3 d. Igs. n. 74 del 2000) che pur non comportando l'esclusione automatica dalla gara (art. 38 comma 1, lett. c] e h] del d. Igs. n. 163 del 2006 Codice Appalti) avrebbe quanto meno imposto una valutazione in concreto da parte dei commissari circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, condotte ritenute integrative di atti contrari ai doveri d'ufficio e oggetto del mercimonio illecito. Il legale rappresentante dell’aggiudicataria dell’appalto, invece, è stato ritenuto responsabile perché - in veste di privato corruttore, autore di prelievi di denaro contante, talora previa monetizzazione di assegni bancari intestati a sé medesimo, eseguiti strettamente a ridosso dell'emissione da parte dei predetti Comuni di mandati di pagamento in favore della aggiudicataria, di cui l'imputato è socio al 95% e amministratore di fatto, prelievi a loro volta seguiti, previe intese telefoniche con il Comandante, da incontri a casa con quest’ultimo o presso una sala giochi. La Corte territoriale ha condiviso ampiamente le valutazioni del Tribunale, riportando in sentenza ampi stralci delle numerose deposizioni testimoniali acquisite, estratti del vasto compendio di conversazioni intercettate, valorizzando le acquisizioni probatorie documentali ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di prelievi di denaro contante per la costituzione delle provviste corruttive.
La Corte Cassazione Penale Sez. VI del 29.10.2018 (Presidente: PETITTI Relatore: VILLONI Data Udienza: 11/09/2018)ha rigettato i ricorsi e, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto infondata la doglianza afferente l’imprecisa enunciazione dei fatti cointestati, a causa dell'approssimativa indicazione del tempo, del luogo e dell'esatto ammontare delle somme presuntivamente consegnate.
Ad avviso della Suprema Corte la sentenza impugnata ha dato debito conto sia dell'ammontare di alcuni prelievi di denaro contante in vista della successiva consegna sia delle relative date di esecuzione, così che risulta di fatto irrilevante il calcolo complessivo delle provviste di denaro messe a disposizione del pubblico funzionario, atteso che quel che rileva ai fini dell'integrazione del reato di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) è la prova dell'esistenza della offerta, della dazione o della ricezione di indebite utilità in rapporto sinallagmatico con la violazione di doveri funzionali da parte del beneficiario, laddove l'ammontare complessivo delle utilità, il luogo e la data di dazione o messa a disposizione valgono unicamente a definire con maggiore o minore dettaglio i termini di fatto della vicenda, non risultando però decisivi ai fini del perfezionamento del reato. Per approfondire scarica la sentenza.
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