Thursday 04 May 2017 17:44:47

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Ambito di intervento dell’Anac: funzioni, competenze e segnalazioni

segnalazione del comunicato dell'ANAC del 4.5.2017

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nella seduta del 27 aprile 2017 un Comunicato del Presidente per richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Anac ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Numerose, infatti, sono le segnalazioni e richieste di intervento inviate all’Anac sia da soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’Anac e sulle quali non è possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine. Il Comunicato ha quindi anche il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’Autorità. Per approfondire vai al comunicato Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

Ambito di  intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

         
    1. Scopo del Comunicato
    2.    

L’Autorità sta  ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento, inviate sia da  soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti  fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’Anac e sulle quali non è  possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine.
   Con il presente Comunicato  si intende quindi richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Anac  ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito  attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze  assegnate dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
   Ciò ha anche il  duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative  circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente  inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa  rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza  dell’Autorità.

         
    1. Perimetro di azione dell’Autorità 
    2.    

Fermo restando che  per una più dettagliata declinazione delle funzioni si rinvia alle specifiche  norme, si ricorda che l’Autorità, in base al d.l. 90/2014, al d.lgs. 50/2016, alla  l. 190/2012 e ai successi decreti delegati (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) è,  in via generale, competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione  nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate e di  vigilanza sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici. L’Autorità  è altresì competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici  riguardanti illeciti commessi all’interno del proprio ente/amministrazione e  riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. “malagestio”.
   
   Più in particolare,  a titolo esemplificativo, si evidenzia che sono di competenza dell’Autorità le segnalazioni  aventi ad oggetto:

         
               
      1. i contratti pubblici, finalizzate al controllo sull’affidamento e  sull’esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di  lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui  contratti secretati, e l’attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del  d.lgs. 50/2016;
      2.        
      3. i piani e le misure anticorruzione, per il controllo sull’applicazione e  sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle  pubbliche amministrazioni e dalle società/enti in controllo o a partecipazione  pubblica, in particolare per la verifica dell’avvenuta adozione e  dell’efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione;
      4.        
      5. gli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui  siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati, documenti, e  informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati  dal d.lgs. 97/2016;
      6.        
      7. gli incarichi e l’imparzialità dei pubblici funzionari, per la vigilanza  sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo  pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, sulle ipotesi di c.d.“pantouflage”, di cui  all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs.  165/2001, sull’imparzialità/conflitti di interesse dei pubblici funzionari e sull’adozione  e sul rispetto dei codici di comportamento;
      8.        
      9. le segnalazioni di “whistleblower”,  per la trattazione di eventuali illeciti segnalati da dipendenti pubblici ai  sensi dell’art. 54, co. 4-bis, del  d.lgs. 165/2001, secondo le indicazioni di fornite dall’Anac con le linee guida  contenute nella determinazione 6/2015.
      10.    
         

 

         
    1. Segnalazioni anonime
    2.    

Come previsto nei  regolamenti che disciplinano l’esercizio della funzione di vigilanza  dell’Autorità ,  si ricorda che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente  dell’ufficio. 
   Segnalazioni  anonime relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e che presentano  informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione  al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio  dell’attività di vigilanza.
   Si rammenta inoltre  che sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna  sottoscrizione, che recano una sottoscrizione illeggibile o che pur apparendo  riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o di  identificarlo con certezza.

         
    1. Segnalazioni estranee alla sfera di competenza dell’Autorità 
    2.    

I richiamati  regolamenti di vigilanza prevedono altresì l’archiviazione delle segnalazioni  nelle circostanze, tra l’altro, di manifesta infondatezza della segnalazione,  di contenuto generico o di mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza  intercorsa tra le parti, di finalità palesemente emulative della segnalazione  stessa, ovvero di manifesta incompetenza dell’Autorità.
   Al fine di meglio chiarire  le ipotesi di manifesta incompetenza dell’Autorità si riportano di  seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di segnalazioni che non saranno  prese in considerazione.

         
            A. Segnalazioni di fatti o comportamenti tese all’accertamento di  responsabilità esclusivamente penali e/o erariali e sulle quali non sussistono  profili di competenza dell’Autorità. In tali casi è necessario rivolgersi all’Autorità  giudiziaria e/o alla Corte dei conti competenti per territorio.

 

               B. Segnalazioni riguardanti presunti illeciti commessi da magistrati, per  le quali è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice  di procedura penale.

 

               C. Richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di  esclusiva competenza del giudice amministrativo ovvero segnalazioni inerenti la  mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse.

 

               D. Irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di  inconferibilità o incompatibilità o della violazione dei doveri di imparzialità  dei pubblici funzionari.

 

               E. Segnalazioni di mere disfunzioni organizzative o rivendicazioni sindacali  (ad esempio, mancata attuazione di accordi contrattuali riguardanti il  personale, mancato riconoscimento di progressioni di carriera o di emolumenti).

 

               F. Casi di malasanità non connessi a processi di approvvigionamento di lavori,  servizi e forniture (ad esempio, segnalazioni riguardanti cure sanitarie  ritenute inadeguate).

 

               G. Casi di mero assenteismo dal lavoro.

 

               H. Segnalazioni di presunti conflitti politico-istituzionali all’interno di  enti e istituzioni.

 

               I. Controversie di carattere esclusivamente personale quali, a mero titolo  esemplificativo, quelle connesse a successioni, eredità, testamenti, proprietà mobiliari/immobiliari.

 

               J. Segnalazioni riguardanti anomalie nella gestione di istituti di credito  o finanziari.

 

               K. Segnalazioni concernenti abusi edilizi commessi da privati.

 

               L. Questioni inerenti l’aumento delle tariffe alle utenze per i servizi  pubblici locali quale conseguenza di presunte diseconomicità degli affidamenti.

 

           
         

 

         
    1. Archiviazioni 
    2.    

Si ricorda che nei  casi palese incompetenza, anche al di fuori delle esemplificazioni di cui ai  punti A)-L) del presente Comunicato, o negli altri casi che danno luogo ad  archiviazione, come previsto dai regolamenti di vigilanza la relativa  segnalazione sarà archiviata dall’ufficio competente e comunicata al segnalante  solo nel caso di espressa richiesta scritta.


Saranno comunque pubblicati sul sito  dell’Autorità prospetti riassuntivi delle pratiche archiviate. 

 



Raffaele Cantone 

Approvato  dal Consiglio nell’adunanza del 27 aprile 2017 

Depositato  presso la segreteria del Consiglio in data 2 MAGGIO 2017

Il  Segretario, Maria Esposito

Formato  pdf 173 kb

 

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