Ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’Autorità sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento, inviate sia da soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’Anac e sulle quali non è possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine.
Con il presente Comunicato si intende quindi richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Anac ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ciò ha anche il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’Autorità.
Fermo restando che per una più dettagliata declinazione delle funzioni si rinvia alle specifiche norme, si ricorda che l’Autorità, in base al d.l. 90/2014, al d.lgs. 50/2016, alla l. 190/2012 e ai successi decreti delegati (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) è, in via generale, competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate e di vigilanza sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici. L’Autorità è altresì competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all’interno del proprio ente/amministrazione e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. “malagestio”.
Più in particolare, a titolo esemplificativo, si evidenzia che sono di competenza dell’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:
Come previsto nei regolamenti che disciplinano l’esercizio della funzione di vigilanza dell’Autorità , si ricorda che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente dell’ufficio.
Segnalazioni anonime relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e che presentano informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
Si rammenta inoltre che sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione, che recano una sottoscrizione illeggibile o che pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o di identificarlo con certezza.
I richiamati regolamenti di vigilanza prevedono altresì l’archiviazione delle segnalazioni nelle circostanze, tra l’altro, di manifesta infondatezza della segnalazione, di contenuto generico o di mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti, di finalità palesemente emulative della segnalazione stessa, ovvero di manifesta incompetenza dell’Autorità.
Al fine di meglio chiarire le ipotesi di manifesta incompetenza dell’Autorità si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di segnalazioni che non saranno prese in considerazione.
Si ricorda che nei casi palese incompetenza, anche al di fuori delle esemplificazioni di cui ai punti A)-L) del presente Comunicato, o negli altri casi che danno luogo ad archiviazione, come previsto dai regolamenti di vigilanza la relativa segnalazione sarà archiviata dall’ufficio competente e comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.
Saranno comunque pubblicati sul sito dell’Autorità prospetti riassuntivi delle pratiche archiviate.
Raffaele Cantone
Approvato dal Consiglio nell’adunanza del 27 aprile 2017
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 MAGGIO 2017
Il Segretario, Maria Esposito
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