Monday 11 March 2013 12:11:35
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che al personale del comparto della sanità - in deroga al generale principio dell'irrilevanza ai fini giuridici ed economici dello svolgimento delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego – spetta la retribuzione delle stesse, in presenza della triplice e contestuale condizione inerente: all'esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello; alla previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell'organo a ciò competente (potendosene prescindere solo nel caso di sostituzione nell'esercizio delle funzioni primariali); all'espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell'anno solare (cfr. ex multis Cons. Stato, III, 21 giugno 2012, n. 3661; 20 giugno 2012, n. 3581; 13 marzo 2012, n. 768; V, 15 febbraio 2010, n. 814; VI, 16 dicembre 2011, n. 9016). Precisando, altresì, che l’obbligo della retribuzione delle mansioni superiori non incontra il limite dei sei mesi previsto dall'art. 121, comma 7, del d.P.R. 384/1990, posto che detta disposizione si limita a vietarne il rinnovo alla scadenza del periodo massimo, ma non preclude il riconoscimento della spettanza delle differenze retributive quando l'Amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi l'incarico o permetta la prosecuzione dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto, salva la responsabilità anche erariale dell'Amministrazione stessa (cfr. ex multis: Cons. Stato, III, 20 settembre 2012, n. 5000, 31 marzo 2012, n. 1918 e 8 febbraio 2012, n. 674; V, 4 marzo 2011, n. 1406 e 20 maggio 2010, n. 3192) o quando non venga attivato dall'Amministrazione il procedimento concorsuale in vista del quale l'incarico stesso è stato conferito (Cons. Stato, III, 2 luglio 2012, n. 3837, nonché V, n. 5650/2000 e n. 1270/1998, ivi citt.).
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