Friday 15 March 2013 10:36:58
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame il Sindacato unitario lavoratori di polizia (SIULP) domandava l’annullamento del Decreto in data 8.11.2004 del Ministro per la funzione pubblica recante la ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili (per il biennio 2004-2005) per violazione dell’art. 35 del DPR n.164/2002 e dell’art. 43, comma 1, del Decreto leg.vo n.165/2001, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Il Tribunale adìto accoglieva il ricorso, rilevandone la fondatezza nel merito. Detta decisione è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui appello e' stato accolto relativamente all'eccepito difetto di giurisdizione. Invero l’azione è proposta da un organizzazione sindacale che contrasta un atto amministrativo recante una disciplina di ripartizione, tra le varie forze sindacali presenti nel settore della Polizia di Stato, dei distacchi sindacali. Muovendo da quest’ultimo contenuto, si deve rilevare anzitutto che la materia si pone del tutto al di fuori del rapporto di pubblico impiego sotto il profilo soggettivo, poiché la relazione giuridica che viene in rilievo intercorre tra la p.a. ed un sindacato, mentre quella di pubblico impiego corre tra la p.a. ed il singolo dipendente. Conseguentemente non possono venire in soccorso, al fine di individuare la giurisdizione amministrativa, le norme (indicate dall’appellato) che regolano il rapporto di pubblico impiego, soprattutto poiché i contestati criteri, adottati da atto amministrativo, tuttavia non incidono sul singolo dipendente (o incidono, ma sempre ed solo indirettamente, sul singolo dipendente che vanti titolo ad un distacco sindacale), ma investono le modalità di esercizio della funzione sindacale nel suo complesso. Con specifico riferimento a quest’ultima ed alla luce della posizione attribuita al sindacato nel sistema delle relazioni “industriali”, va tenuto conto che il meccanismo dei distacchi è uno degli strumenti attraverso i quali il sindacato realizza la propria autonomia di organizzazione e quindi contribuisce ad articolare le proprie funzioni. In altri termini, proprio la natura della posizione azionata, indubbiamente non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo (come sottolineato dall’appellante), in indissolubile correlazione con la peculiare natura del soggetto titolare, appare decisiva al fine di non radicare la giurisdizione amministrativa, ove si consideri che: - si tratta di diritto soggettivo che non figura tra le materie affidate alla giurisdizione esclusiva; - la titolarità di tale diritto costituisce attribuzione tipica di una organizzazione sindacale; e, attesa tale peculiarità del soggetto agente, la giurisdizione deve essere attribuita in stretto riferimento agli artt. 28 della legge n. 300/1970 e 6 e 7 della legge n.146/1990 (norme indicate dall’appellante), in base ai quali il Sindacato in quanto tale può azionare la tutela delle proprie posizioni in materia solo innanzi al giudice ordinario.
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