Sunday 08 December 2013 08:22:08
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
Per consolidata giurisprudenza, richiamata nella sentenza in esame, presupposto perché possa utilmente decorrere il termine per il silenzio-assenso di cui all'art. 39, comma 4, della legge nr. 724 del 1994 è che la domanda di condono sia corredata dalla documentazione richiesta ai fini della sanatoria, ivi compresa la denuncia al catasto (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2003, nr. 250). Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. **** del 2010, proposto dal COMUNE DI VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Francesco Franco in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, 19,
contro
la SOCIETÀ IMMOBILIARE FINANZIARIA a r.l. (ora GRUPPO IMMOBILIARE FINANZIARIO a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Reggio d’Aci e Sergio Dal Prà, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Confaonieri, 5,
avverso e per la riforma,
previa sospensione degli effetti esecutivi,
della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione Seconda, nr. 2463/09 del 28 maggio 2009 – 30 settembre 2009, notificata a mezzo posta in data 24 aprile 2010, con la quale il giudice amministrativo territoriale ha accolto l’impugnativa giurisdizionale interposta da Immobiliare Finanziaria a r.l. (ora Gruppo Immobiliare Finanziario a r.l.) e colà rubricata al nr. 1827/1998.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gruppo Immobiliare Finanziario a r.l.;
Viste le memorie prodotte dalla parte appellata in date 23 luglio 2010 e 20 settembre 2013 a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 3738 del 29 luglio 2010, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Reggio d’Aci per la parte appellata e l’avv. Fabio Francesco Franco (su dichiarata delega dell’avv. Checchinato) per il Comune appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Vicenza ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, in accoglimento del ricorso proposto da Società Immobiliare Finanziaria a r.l., ha annullato i provvedimenti di diniego di condono edilizio e di ingiunzione a demolire adottati in relazione a opere abusive realizzate dalla predetta società su un immobile in sua proprietà.
L’appello risulta affidato ai seguenti motivi in diritto:
1) travisamento ed erronea valutazione della fattispecie in punto di fatto; intrinseca insufficienza ed ingiustizia manifesta (in relazione all’intervenuta interruzione del termine di formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di cui all’art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, nr. 724);
2) erroneità della sentenza in relazione al tempo di commissione degli abusi.
Inoltre, l’Amministrazione appellante ha replicato alle censure rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, per l’ipotesi di loro riproposizione da parte dell’originaria ricorrente.
Si è costituita in giudizio Gruppo Immobiliare Finanziario a r.l. (già Società Immobiliare Finanziaria a r.l.), la quale, oltre a replicare ai motivi di gravame e ad opporsi al loro accoglimento, ha riproposto la doglianza rimasta assorbita in primo grado circa l’omessa acquisizione del parere da parte della Commissione edilizia comunale.
All’esito della camera di consiglio del 28 luglio 2010, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensiva.
Di poi, all’udienza del 22 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia concerne alcuni abusi edilizi realizzati da Società Immobiliare Finanziaria a r.l. (oggi Gruppo Immobiliare Finanziario a r.l.) su un immobile in sua proprietà sito nel Comune di Vicenza, in relazione ai quali è stata avanzata domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, nr. 724.
Col ricorso di primo grado la società istante ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla detta domanda di sanatoria; con motivi aggiunti, è stato poi censurato il successivo ordine di demolizione e rimessione in pristino.
Il T.A.R. del Veneto ha accolto il ricorso, ritenendo che nella specie si fosse perfezionato il silenzio-assenso ai sensi del comma 4 del citato art. 39, legge nr. 724 del 1994, per decorso del termine ivi previsto di un anno senza che fosse intervenuto alcun provvedimento, anche interlocutorio, da parte dell’Amministrazione comunale, la quale solo tardivamente avrebbe preteso di adottare il gravato diniego.
Avverso tale sentenza, insorge il Comune con l’odierno appello.
2. Tanto premesso, la Sezione reputa l’appello fondato e quindi meritevole di accoglimento.
3. Ed invero, come già anticipato in sede cautelare, il Comune appellante ha documentato di aver notificato nell’ottobre 1995 – e, dunque, prima della scadenza del suindicato termine di un anno, essendo stata l’istanza di condono depositata in data 8 marzo 1995 – una richiesta di integrazione documentale, avente a oggetto fra l’altro il certificato catastale dell’immobile de quo, la quale ha avuto l’effetto di interrompere il termine in questione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, nr. 5190).
Parte appellata si sofferma sulla ritualità della notifica di tale richiesta istruttoria (avvenuta a mezzo raccomandata), assumendone l’inidoneità a interrompere il termine, con considerazioni che, tuttavia, la Sezione non reputa di dover approfondire, atteso che nella specie il mancato perfezionarsi del silenzio-assenso discende da diverse, più generali e assorbenti ragioni.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, dalla quale in questa sede non si ravvisa ragione per discostarsi, presupposto perché possa utilmente decorrere il termine per il silenzio-assenso di cui al citato art. 39, comma 4, della legge nr. 724 del 1994 è che la domanda di condono sia corredata dalla documentazione richiesta ai fini della sanatoria, ivi compresa la denuncia al catasto (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2003, nr. 250).
Orbene, nel caso di specie non è contestato da parte appellata che, come rappresentato dal Comune con la richiesta di integrazione dell’ottobre 1995, la documentazione allegata all’originaria istanza di condono era carente proprio sotto tale profilo, ciò che per quanto sopra rilevato precludeva già ab initio la decorrenza del termine di formazione del silenzio assenso.
4. Fondato è poi anche il secondo motivo d’appello, col quale l’Amministrazione ribadisce la correttezza della propria valutazione circa la non condonabilità nel merito delle opere per cui è causa, non risultando le stesse ultimate alla data del 31 dicembre 1993.
Tale conclusione discende dal verbale di sopralluogo eseguito in data 12 luglio 1994, nel quale – ad onta dell’opposta lettura che parte appellata ritiene di darne – è evidenziato con sufficiente chiarezza, e con rilievi non smentiti in fatto aliunde, che la parte principale degli abusi eseguiti, e cioè il locale abitabile realizzato al terzo piano dell’immobile, non era affatto ultimata, essendo ancora al grezzo.
5. Infine, va disatteso l’ulteriore motivo di censura di primo grado, rimasto assorbito nella sentenza impugnata e riproposto dall’appellata nel presente grado, col quale si lamenta la mancata previa acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale (essendo stato acquisito un parere solo successivamente al diniego di sanatoria, e prima dell’adozione dell’ordine di demolizione).
Tale censura è infondata, dovendo richiamarsi l’orientamento che, alla stregua della vigente disciplina e in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, reputa non necessaria, ma facoltativa l’acquisizione del suddetto parere in relazione alle domande di condono edilizio ex art. 39 della legge nr. 724 del 1994 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, nr. 1306).
6. Alla luce dei rilievi svolti, s’impone una decisione di accoglimento dell’appello comunale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione dell’impugnativa di primo grado.
7. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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