Monday 04 September 2017 09:55:57

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

L'annullamento d'ufficio degli atti concorsuali, la discrezionalità della P.A.

segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.8.2017

Nella vicenda in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che "come puntualizzato anche da questa Sezione con la sentenza n. 4384 del 2014, l’architetto era titolare soltanto di un interesse di natura procedimentale alla conclusione del procedimento concorsuale: l’amministrazione comunale era pertanto tenuta soltanto all’adozione di un provvedimento definitivo circa l’approvazione della graduatoria, senza che ciò potesse comportare per l’interessato né direttamente, né indirettamente, un diritto all’assunzione (controversia che del resto esulerebbe anche dalla giurisdizione del giudice amministrativo).

L’amministrazione comunale, in definitiva, ben poteva anche provvedere ad annullare o revocare gli atti della procedura concorsuale, se li avesse ritenuti illegittimi o anche semplicemente inopportuni. 

Lo stesso Consiglio di Stato non aveva ritenuto sussistente la violazione da parte del Comune di San Polo dei Cavalieri dell’art. 14 comma 9 del d. l. n. 78 del 31 maggio 2010 - convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010 n. 122 - nella parte in cui non potevano essere disposte assunzioni in quanto l’ente in parola era caratterizzato da spese correnti superiori al 40%, né si potevano prospettare violazioni delle leggi sul bilancio comunale per la mancata previsione di spese per gli emolumenti da corrispondere al nuovo dipendente in relazione al concorso che era stato tenuto, poiché non era questo il nucleo della controversia, ma il mancato esaurimento del procedimento concorsuale.

Ciò posto, non può sottacersi che i successivi annullamenti d’ufficio degli atti della procedura concorsuale sono stati adottati dal Comune relativamente ad illegittimità differenti da quelle oggetto della controversia conclusasi con la sentenza da ottemperare, così come puntualmente e convincentemente evidenziato dalle difese dell’amministrazione comunale: correttamente pertanto i primi giudici hanno escluso la sussistenza di una fattispecie di elusione del giudicato, come invece suggestivamente prospettato dal ricorrente.

Conseguentemente non merita censura la conversione (rispetto agli atti impugnati con i motivi aggiunti) operata dai giudici di prime cure dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, né la sua ritenuta infondatezza.

Sotto un primo profilo non è stato fornito alcun elemento probatorio, neppure a livello meramente indiziario (tranne le opinioni personali del ricorrente) che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione sia stata disposta in manifesta ed inammissibile violazione delle statuizioni del giudice amministrativo, non essendovi ragione per negare che esso abbia integrato l’ordinario esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti (eliminandoli se illegittimi o inopportuni), ivi inclusi – nel caso di specie - quelli della Giunta comunale con cui era stato indetto e svolto il concorso.

In tal senso le prospettazioni dell’appellante si risolvono in mere inammissibili opinioni dissenzienti rispetto all’operato dell’amministrazione, espressione della discrezionalità amministrativa non sindacabile, salva la macroscopica illogicità, arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che in concreto, sulla scorta di quanto osservato, non risulta sussistente.

Sotto altro profilo, e per completezza, deve poi rilevarsi che l’esistenza di un dipendente in mobilità presso l’Ato 2 dell’Acea, che – secondo la prospettazione dell’appellante - avrebbe determinato un posto vacante in organico, è circostanza destituita di fondamento in fatto, ancor prima che in diritto, giacché quella procedura di mobilità è stata poi annullata dal giudice lavoro di Tivoli con sentenza passata in giudicato, così che essa non può giovare all’interessato, soprattutto relativamente alle compatibilità del concorso con lo stato effettivo del bilancio comunale.

In definitiva, l’annullamento d’ufficio degli atti concorsuali, lungi dal costituire un’elusione del giudicato (che, come si è accennato, non imponeva, né poteva imporre, l’assunzione dell’interessato, né direttamente, né indirettamente), costituisce espressione dell’ordinario potere dell’amministrazione di riesaminare i propri atti per eliminare eventuali vizi di legittimità o per una nuova, diversa ed eventualmente più accurata ed opportuna valutazione dell’interesse pubblico."

Per approfondire vai alla sentenza 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:25:52

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Quesito sul calcolo dei tre anni per la determinazione dei giorni di ferie

...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:24:45

AREA FUNZIONI CENTRALI: Quesito circa attribuzione del buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:23:15

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su corresponsione maggiorazione retribuzione di risultato a personale in utilizzo a tempo parziale tra due Enti

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:18:32

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su decorrenza termini di preavviso

Come devono essere...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 24 July 2025 10:58:34

Permesso di costruire: é possibile iniziare i lavori dopo la scadenza del termine di formazione del silenzio assenso anche se poi la P.A. ha respinto la domanda?

Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise, n. 6324

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:36:46

RELAZIONI SINDACALI - Quesito su rilevazione dei partecipanti ad assemblea svolta in videoconferenza

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:35:39

COMPARTO FUNZIONI LOCALI- Quesito su diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su limite mensile delle assemblee sindacali

I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su articolazione del part-time verticale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:05:54

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibilità, per dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, di usufruire dell’aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top