Monday 04 September 2017 09:55:57
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.8.2017
Nella vicenda in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che "come puntualizzato anche da questa Sezione con la sentenza n. 4384 del 2014, l’architetto era titolare soltanto di un interesse di natura procedimentale alla conclusione del procedimento concorsuale: l’amministrazione comunale era pertanto tenuta soltanto all’adozione di un provvedimento definitivo circa l’approvazione della graduatoria, senza che ciò potesse comportare per l’interessato né direttamente, né indirettamente, un diritto all’assunzione (controversia che del resto esulerebbe anche dalla giurisdizione del giudice amministrativo).
L’amministrazione comunale, in definitiva, ben poteva anche provvedere ad annullare o revocare gli atti della procedura concorsuale, se li avesse ritenuti illegittimi o anche semplicemente inopportuni.
Lo stesso Consiglio di Stato non aveva ritenuto sussistente la violazione da parte del Comune di San Polo dei Cavalieri dell’art. 14 comma 9 del d. l. n. 78 del 31 maggio 2010 - convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010 n. 122 - nella parte in cui non potevano essere disposte assunzioni in quanto l’ente in parola era caratterizzato da spese correnti superiori al 40%, né si potevano prospettare violazioni delle leggi sul bilancio comunale per la mancata previsione di spese per gli emolumenti da corrispondere al nuovo dipendente in relazione al concorso che era stato tenuto, poiché non era questo il nucleo della controversia, ma il mancato esaurimento del procedimento concorsuale.
Ciò posto, non può sottacersi che i successivi annullamenti d’ufficio degli atti della procedura concorsuale sono stati adottati dal Comune relativamente ad illegittimità differenti da quelle oggetto della controversia conclusasi con la sentenza da ottemperare, così come puntualmente e convincentemente evidenziato dalle difese dell’amministrazione comunale: correttamente pertanto i primi giudici hanno escluso la sussistenza di una fattispecie di elusione del giudicato, come invece suggestivamente prospettato dal ricorrente.
Conseguentemente non merita censura la conversione (rispetto agli atti impugnati con i motivi aggiunti) operata dai giudici di prime cure dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, né la sua ritenuta infondatezza.
Sotto un primo profilo non è stato fornito alcun elemento probatorio, neppure a livello meramente indiziario (tranne le opinioni personali del ricorrente) che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione sia stata disposta in manifesta ed inammissibile violazione delle statuizioni del giudice amministrativo, non essendovi ragione per negare che esso abbia integrato l’ordinario esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti (eliminandoli se illegittimi o inopportuni), ivi inclusi – nel caso di specie - quelli della Giunta comunale con cui era stato indetto e svolto il concorso.
In tal senso le prospettazioni dell’appellante si risolvono in mere inammissibili opinioni dissenzienti rispetto all’operato dell’amministrazione, espressione della discrezionalità amministrativa non sindacabile, salva la macroscopica illogicità, arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che in concreto, sulla scorta di quanto osservato, non risulta sussistente.
Sotto altro profilo, e per completezza, deve poi rilevarsi che l’esistenza di un dipendente in mobilità presso l’Ato 2 dell’Acea, che – secondo la prospettazione dell’appellante - avrebbe determinato un posto vacante in organico, è circostanza destituita di fondamento in fatto, ancor prima che in diritto, giacché quella procedura di mobilità è stata poi annullata dal giudice lavoro di Tivoli con sentenza passata in giudicato, così che essa non può giovare all’interessato, soprattutto relativamente alle compatibilità del concorso con lo stato effettivo del bilancio comunale.
In definitiva, l’annullamento d’ufficio degli atti concorsuali, lungi dal costituire un’elusione del giudicato (che, come si è accennato, non imponeva, né poteva imporre, l’assunzione dell’interessato, né direttamente, né indirettamente), costituisce espressione dell’ordinario potere dell’amministrazione di riesaminare i propri atti per eliminare eventuali vizi di legittimità o per una nuova, diversa ed eventualmente più accurata ed opportuna valutazione dell’interesse pubblico."
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