Thursday 18 May 2017 11:47:05
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 17.5.2017
Per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento. Pertanto va esclusa la computabilità dell'assegno aggiuntivo dalla base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché l’emolumento aggiuntivo non risulta contemplato nell’elencazione tassativa delle indennità di cui all'art. 38, II comma, del d.P.R. n. 1032/197. È risalente l’orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità (cfr., Cons. Stato, adunanza plenaria, 21 maggio 1996 n. 4 e 17 settembre 1996 n. 18), a mente del quale la natura retributiva di un emolumento, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita (in termini, Cons. di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 16). Infatti la composizione dell’indennità di buonuscita è connessa alla base retributiva la quale, a sua volta, è riservata – nell’individuazione degli elementi strutturali che la compongono – alla valutazione del legislatore, il quale, nel quadro delle complessive esigenze della finanza pubblica, deve bilanciare le esigenze di rilievo sociale che l’indennità è preordinata a soddisfare con l’effettiva disponibilità di risorse economiche. Sicché, in assenza di una espressa previsione normativa integrativa dell'elencazione di cui all'art. 38 – come, in concreto, avvenuto per la tredicesima mensilità (art. 2 della legge n. 75/1980) e per l'indennità integrativa speciale (art. 1 della legge n. 87/1994) – non possono essere inclusi nella base di calcolo dell'i.b.u. altri assegni, ancorché gli stessi, in costanza del rapporto di impiego abbiano concorso a formare il trattamento retributivo dell’attività. Per approfondire vai alla sentenza.
Pubblicato il 17/05/2017
N. 02335/2017REG.PROV.COLL.
N. 08759/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8759 del 2011, proposto da:
*
contro
Ispesl - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap - Gestione Autonoma ex Enpas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Marinuzzi C.F. MRNDRA60E03H501N, domiciliata in Roma, via C. Beccaria, 29;
Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Moraggi C.F. MRGDTL58H69H501H, Maria Letizia Nunzi C.F. NNZMLT61H68H501N, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre 144;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 05283/2011, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al computo dell'indennità o assegno aggiuntivo nel trattamento di fine servizio e/o anzianità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispesl - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro e di Inpdap - Gestione Autonoma ex Enpas e di Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gaspare Salerno in proprio e su delega dell'avv. Sergio Allocca, dello Stato Cinzia Melillo, Dario Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I sig.ri * stato di quiescenza già provenienti dagli enti disciolti ANCC ed ENPI, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo nel trattamento di fine servizio dell’indennità o assegno aggiuntivo attribuito con d.P.R. 568 del 1987 al primo ricercatore ed al dirigente di ricerca, ritenendone la natura retributiva, ed essendo tale emolumento fisso e continuativo.
2. Si sono costituiti in giudizio l’ISPESL, l’INPDAP e l’INAIL, instando congiuntamente per la reiezione del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III ter, ha respinto il ricorso.
La natura incentivante dell'emolumento in questione per il suo carattere "aggiuntivo", per il giudice di prime cure, si “contrappone allo stipendio come corrispettivo di una opzione non legata al trattamento stipendiale”, sì da essere ostativa al computo della base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita; ciò in quanto – aggiunge il Tribunale capitolino – l’emolumento non risulta contemplato nell'elencazione tassativa delle indennità di cui all'art. 38, II comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 04 marzo 2008 , n. 2018; 4 ottobre 2004, n. 10138; TAR Toscana, Sez. I, 9.6.2003, n. 2195).
4. Appellano la sentenza i sig.ri * - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, l’Inpdap - Gestione Autonoma e Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro.
5. Alla pubblica udienza del 2.03.3017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Gli appellanti, ex dipendenti dell’Ispels collocati in quiescenza da tempo, nell’unico motivo d’appello della sentenza richiamano sostanzialmente gli argomenti già dedotti nel ricorso a sostegno del diritto alla inclusione dell’indennità aggiuntiva di cui al d.P.R. 568 del 1987 ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
7. L’appello è infondato.
7.1 Per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (ossia se abbia o meno natura retributiva), ma esclusivamente il dato formale: vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.
Pertanto va esclusa la computabilità dell'assegno aggiuntivo dalla base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché l’emolumento aggiuntivo non risulta contemplato nell’elencazione tassativa delle indennità di cui all'art. 38, II comma, del d.P.R. n. 1032/197.
È risalente l’orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità (cfr., Cons. Stato, adunanza plenaria, 21 maggio 1996 n. 4 e 17 settembre 1996 n. 18), a mente del quale la natura retributiva di un emolumento, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita (in termini, Cons. di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 16).
Infatti la composizione dell’indennità di buonuscita è connessa alla base retributiva la quale, a sua volta, è riservata – nell’individuazione degli elementi strutturali che la compongono – alla valutazione del legislatore, il quale, nel quadro delle complessive esigenze della finanza pubblica, deve bilanciare le esigenze di rilievo sociale che l’indennità è preordinata a soddisfare con l’effettiva disponibilità di risorse economiche.
7.2 Sicché, in assenza di una espressa previsione normativa integrativa dell'elencazione di cui all'art. 38 – come, in concreto, avvenuto per la tredicesima mensilità (art. 2 della legge n. 75/1980) e per l'indennità integrativa speciale (art. 1 della legge n. 87/1994) – non possono essere inclusi nella base di calcolo dell'i.b.u. altri assegni, ancorché gli stessi, in costanza del rapporto di impiego abbiano concorso a formare il trattamento retributivo dell’attività.
7.3 Né rileva il fatto che l’"assegno aggiuntivo di ricerca" sia stato riconosciuto “quiescibile” ai fini del trattamento pensionistico integrativo a carico della gestione speciale di previdenza in favore del personale I.S.P.E.S.L.
L’estensione in via analogica del trattamento riservato a casi particolari ed affatto specifici, predicata dagli appellanti, confliggerebbe con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1032 che riservano alla fonte normativa – secondo i casi, nell’ambito dei presupposti e delle condizioni ivi previste – l’individuazione degli emolumenti computabili per la liquidazione della indennità di buona uscita.
8. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
9. Le spese del grado, regolate per legge secondo soccombenza, sono liquidate come in dispositivo in favore dell’I.N.A.I.L., mentre possono compensarsi nei confronti delle altre parti in ragione della minima attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido a rifondere all’I.N.A.I.L. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre s.g. e accessori di legge; spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oreste Mario Caputo | Ermanno de Francisco | |
IL SEGRETARIO
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