Monday 22 May 2017 16:13:42
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V del 19.5.2017
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 19 maggio 2017 ha richiamato i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite con sentenza n.7371/0216 secondo cui «l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività>>. Per approfondire vai alla sentenza.
Corte di Cassazione
Civile Ord. Sez. 6
Num. 12763 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 19/05/2017
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Fatti di causa
Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento portante IRAP per l'anno di imposta 2008, lo Studio legale Associato * ricorre, su unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte pubblica, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole, dichiarando dovuta l'imposta.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
L'unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.7371/0216 ( e non inficiati dalle argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria) secondo cui «l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività>>. Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore porto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2017
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