Friday 24 July 2026 15:46:34
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso
In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità temporanea del militare, l’art. 905, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010 non prevede un termine perentorio entro il quale il militare debba essere sottoposto agli accertamenti sanitari per valutarne l’idoneità al servizio, ma indica il criterio- di natura elastica e discrezionale- della “necessaria tempestività”, da valutarsi in rapporto alle circostanze del caso concreto, alla complessità dell’accertamento e alla gravità dell’infermità; tale "necessaria tempestività" non può essere intesa nel senso di immediatezza dell’accertamento (contestuale o quasi contestuale al collocamento in aspettativa), ma impone che le verifiche siano svolte senza ritardi ingiustificati e in tempi adeguati rispetto allo scopo della procedura.
L’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è assoggettata ad un limite temporale massimo - nel quale va computato anche il “riposo medico” e qualunque astensione dal lavoro dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio - superato il quale scatta una presunzione iuris et de iure di perdita definitiva dell’idoneità al servizio, sicché il superamento del periodo massimo di aspettativa determina ex lege la cessazione dal servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo.
In motivazione, la sezione: a) ha ricostruito il quadro normativo come segue (artt. 905, 912 e 929 del d.lgs. n. 66 del 2010): a1) l’aspettativa per infermità temporanea può essere disposta sia a domanda che d’ufficio; a2) prima del collocamento in aspettativa devono essere fruiti i periodi di licenza non ancora goduti e, nei casi di infermità, l’amministrazione è tenuta a procedere agli accertamenti sanitari “con la necessaria tempestività”; a3) qualora il militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge, pari a due anni nel quinquennio; a4) allo spirare di tale termine massimo, ove permanga l’inidoneità al servizio incondizionato, si determina la cessazione dal servizio permanente; a5) una volta cessato dal servizio, il militare è collocato – a seconda delle condizioni di idoneità – in congedo nella riserva o in congedo assoluto, nelle ipotesi previste dalla legge, tra cui rientrano sia la definitiva inidoneità al servizio, sia il mancato recupero dell’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa. b) ha ricostruito il quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza come segue: b1) il provvedimento di cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio ha natura vincolata ed efficacia meramente dichiarativa (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 7003; 24 aprile 2023, n. 4109); b2) trattandosi di un effetto legale automatico, non è richiesto un ulteriore accertamento sanitario, che integra invece una distinta e autonoma causa di collocamento in congedo (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6030; 18 gennaio 2011, n. 354); b3) in tale ambito, l’amministrazione non dispone di alcun margine di apprezzamento discrezionale, dovendo limitarsi a verificare il mero superamento del termine massimo previsto dall’art. 929 c.m. (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2010, n. 7621; 31 dicembre 2007, n. 6820); b4) diversa è, invece, la fattispecie della cessazione per inidoneità permanente al servizio incondizionato, che presuppone un accertamento sanitario definitivo, di natura tecnico discrezionale e ad efficacia costitutiva (Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2026, n. 2495; sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8002); c) ha ricostruito il quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza circa i periodi di assenza rilevanti ai fini del computo del limite massimo di aspettativa, come segue: c1) devono essere considerati esclusivamente i periodi di malattia assistiti da certificazione medica attestante una patologia impeditiva del servizio (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6030); c2) ogni assenza dal servizio riconducibile a infermità, a prescindere dalla sua denominazione, deve essere inclusa nel computo (Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2578); c3) non sono, invece, computabili nell’aspettativa: i) i periodi di ricovero in luoghi di cura per infermità dipendenti da causa di servizio (art. 49, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395); ii) i periodi di assenza fino alla completa guarigione per lesioni traumatiche riportate in servizio (art. 49, comma 3, d.P.R. n. 395 del 1995); iii) i periodi di aspettativa relativi a situazioni di inidoneità parziale, in attesa della definizione del procedimento sul riconoscimento della causa di servizio (art. 15, comma 2, d.P.R. n. 52 del 2009; art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009), i quali non si cumulano con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo (Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2026, n. 3093); c4) peraltro, con specifico riguardo alla fattispecie dell’aspettativa in attesa della pronuncia del Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio, trova applicazione la clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte in pendenza di aspettativa - prevista dall’art. 39, comma 3, d.P.R n. 51 del 2009 per il solo caso di aspettativa per idoneità parziale – anche all’aspettativa per inidoneità assoluta (disciplinata dal distinto comma 4 del citato art. 39) (Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2026, n. 4254; per una dettagliata ricostruzione dei diversi orientamenti, Cons. Stato, sez. II, n. 3093 del 2026, §13.2).
Per approfondire vai al Massimario G.A.R.I. - Fonte: Giustizia Amministrativa
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