Thursday 06 August 2026 08:21:11

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO FUNZIONI LOCALI Riposo compensativo

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Nel caso in cui un lavoratore, per particolari esigenze di servizio, venga chiamato a prestare la propria attività di domenica (nel giorno del riposo settimanale) per un totale di 3 ore, il riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, che gli deve essere garantito entro 15 gg e comunque non oltre il bimestre successivo, che effetto ha sul computo dell'orario di lavoro previsto per la settimana in cui effettua il riposo compensativo? 

 

Testo integrale del Provvedimento
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La modifica introdotta dall'art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024, in aderenza alla tutela contenuta all'art. 9 del D.Lgs 66/2003, ha la finalità di assicurare al lavoratore, che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale, un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, per garantire allo stesso di un adeguato intervallo temporale libero ad obblighi lavorativi da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

 Sul punto, appare utile evidenziare che la ratio delle disposizioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale. Sotto tale profilo, difatti, la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell'orario di lavoro. Pertanto, il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell'orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto. 

Ad esempio: 

Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale;

Allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell'orario settimanale:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore,  allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Caso 2: lavoratore che viene chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell'orario:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura.
 

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