Tuesday 25 July 2017 05:57:48
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI del 20.7.2017
Nella vicenda giunta all’esame della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è stata esaminata la condotta del Sindaco di un Comune ritenuta riportabile all'"abuso oggettivo" delineato dalle Sezioni Unite nella sentenza Maldera (n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258474), vale a dire alla strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui riconosciuti, in quanto esercitati in modo distorto, per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti ed in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.
Nella sentenza depositata in data 20 luglio 2017 si rileva che "non è revocabile in dubbio che il Sindaco sia legittimato alla revoca della delega al singolo assessore componente la Giunta dal medesimo presieduta, da disporre con comunicazione motivata al Consiglio comunale a norma dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo Unico degli Enti Locali).
Nondimeno, come affermato anche dal Consiglio di Stato, la revoca di un singolo assessore da parte del Sindaco può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva a quest'ultimo, ma non può trasmodare in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all'occorrenza per "regolare i conti" con esponenti politici sgraditi, a tutto detrimento dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell'amministrazione locale attribuite a questo organo dall'ordinamento degli enti locali (Cons. di Stato, Sez. 5, 19/1/2017, n. 215; Sez. 5, 5/12/2012 n. 6228). In altri termini, il provvedimento di revoca dell'incarico ad un assessore può basarsi su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle eventuali ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il primo cittadino e la Giunta comunale (come definito dall'art. 48, comma 1, T.U.E.L., secondo cui il primo è organo rappresentativo dell'ente locale a diretta investitura popolare e la seconda è chiamata a "collaborare" con esso). Tuttavia, siffatto potere di revoca, sia pure discrezionale e collegato al permanere del rapporto fiduciario fra il Sindaco ed i propri assessori in seno all'ente territoriale, non può non connettersi alla realizzazione dell'interesse - di carattere generale - della comunità locale, e di certo non può essere asservito al perseguimento di uno scopo diverso da quello pubblicistico, segnatamente, per piegare la volontà degli assessori ai fini dell'adozione di una delibera rispondente agli interessi personali e particolari del primo cittadino. In tale caso, l'esercizio del potere discrezionale di revoca della delega all'assessore, rectius, la minaccia di avvalersi di tale facoltà prescinde da ragioni di natura politico-amministrativa e costituisce strumento di pressione al fine di indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione.
E' d'altronde pacifico, che - come chiarito dalle Sezioni Unite nella già rammentata sentenza Maldera - anche la minaccia dell'uso di un potere discrezionale possa integrare il delitto di concussione, se l'esercizio sfavorevole di tale potere viene prospettato in via estemporanea e pretestuosa, al solo fine di costringere la persona offesa alla promessa o dazione indebita. Nel reato di concussione, l'attività di induzione non è infatti vincolata a forme tassative, rilevando a tal fine ogni comportamento del pubblico ufficiale che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima, in forza della quale quest'ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose. (Fattispecie di presentazione e successivo momentaneo ritiro di interpellanza consiliare regionale finalizzata ad indurre un direttore generale di azienda ospedaliera a procedere a nomine dettate da criteri di appartenenza politica). (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/20082008, Lonardo, Rv. 240795).
Occorre infine notare come l'avere il Sindaco, abusando dei propri poteri, costretto l'assessore ad esprimere il proprio voto favorevole alla nomina della persona dal medesimo indicata, per realizzare l'interesse personale ad inserire in Giunta, a capo dell'U.T.C., una persona a lui fedele (in un momento delicato nel quale si doveva approvare il nuovo P.R.G. del comune), integri certamente una costrizione volta ad un'"utilità" rilevante ai sensi dell'art. 317 cod. pen. A tale categoria può invero ricondursi un qualunque vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile, consistente sia in un dare sia in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune, conseguentemente rientrandovi anche il vantaggio di natura politica (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240796)".
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