Saturday 09 April 2016 09:01:15
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Reggio Calabria del 8.4.2016 n. 392
L’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”. L'art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. Con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 151 del TUEL è stato differito al 30 luglio 2015. Sulla base di tale quadro normativo il TAR Reggio Calabria con sentenza del 8.4.2016 n. 392 ha accorto il ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle Finanze contro un Comune diretto all'annullamento della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "tassa sui rifiuti" (TARI). Approvazione piano economico finanziario e tariffe 2015, trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 29 settembre 2015, adottata quindi oltre il termine fissato, per l’anno 2015, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione (30 luglio 2015). In particolare il giudice ha rammentato che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3808) ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”). Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al (e non ricomprenda, di conseguenza, il) termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400). Né la previsione dell’art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) (come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; e, successivamente, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per cui “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine di che trattasi, atteso che la disposizione da ultimo illustrata si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza peraltro incidere sulla natura perentoria del termine.
N. 00392/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministero pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
contro
Comune di Riace, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Riace n.23 del 4 settembre 2015, avente ad oggetto "tassa sui rifiuti" (TARI). Approvazione piano economico finanziario e tariffe 2015, trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 29 settembre 2015 e di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente Amministrazione che il Comune di Riace, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011 n. 214), ha trasmesso alla stesso Ministero, in data 29 settembre 2015, il deliberato consiliare oggetto della presente impugnazione.
Quest’ultimo, secondo la prospettazione di parte, sarebbe illegittimo per:
Violazione dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 1996 n. 296 e dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
La delibera consiliare di che trattasi, infatti, sarebbe stata adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2015, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione (30 luglio 2015).
Nel soggiungere il carattere di perentorietà ravvisabile nel termine di che trattasi, rileva inoltre parte ricorrente che – quanto alle tariffe TARI (dovendosi, per tale tributo, tenere conto della stretta correlazione tra il prelievo ed i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) – l’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, impone di circoscrivere il potere di determinazione della tariffa da parte dell'ente entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione, che costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell’Amministrazione, con la conseguenza che, fatte salve le ipotesi di deroga espressa ad opera del legislatore statale, non sono ammissibili variazioni di tariffe oltre detta data.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione comunale resistente, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n.3/2016, resa alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato.
All’udienza del 6 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato .
Deve invero rilevarsi che :
- l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”
- con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 151 del TUEL è stato differito al 30 luglio 2015.
Nell’osservare come la deliberazione oggetto di gravame risulti adottata oltre il termine legale, coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione, va rammentato che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3808) ha condivisibilmente affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).
Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al (e non ricomprenda, di conseguenza, il) termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400).
Né la previsione dell’art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) (come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; e, successivamente, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per cui “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine di che trattasi, atteso che la disposizione da ultimo illustrata si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza peraltro incidere sulla natura perentoria del termine.
Le considerazioni precedentemente rassegnate univocamente conducono il Collegio a ribadire l’anticipato giudizio di fondatezza del gravame; alla cui accoglibilità accede l’annullamento dell’impugnato deliberato consiliare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnata deliberazione.
Condanna il Comune di Riace, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Angela Fontana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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