Tuesday 28 November 2017 13:50:36
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.11.2017
“Nel corso del giudizio di appello, l’appellante ha depositato una consulenza tecnica di parte. Sul punto, l’eccezione di inammissibilità del deposito per violazione dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., deve essere accolta.
In termini generali, il principio del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova ‒ il quale riguarda anche le prove precostituite, quali i documenti ‒ è derogabile soltanto in presenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero subordinatamente alla valutazione della loro indispensabilità, la quale peraltro non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale.
Sennonché, nel caso di specie, l’interessato non ha dedotto di non aver potuto precedentemente produrre tale mezzo di prova per causa a lui non imputabile.
Inoltre ‒ posto che il nuovo mezzo di prova, per essere ammissibile in appello, deve apparire non semplicemente “rilevante” ai fini del decidere, bensì dotato di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, “necessario” della controversia ‒ la suddetta consulenza non offre comunque alcuna dimostrazione del fatto che gli incrementi volumetrici da demolire sono state realizzati tra il 1956 ed il 1967.
Quanto infine alla richiesta di disporre una verificazione o una consulenza tecnica, è dirimente osservare che tali mezzi istruttori non possono essere invocati al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato”.
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