Tuesday 28 March 2023 09:04:36
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 24 marzo 2023
"Per consolidata giurisprudenza la presentazione dell’istanza di accertamento ha solo un effetto sospensivo dell’efficacia della demolizione, che re-inizia a decorrere una volta spirato il termine per la formazione del silenzio-rigetto che è espressamente qualificato come tale dalla legge. Dunque, è altresì infondato il sub-motivo che lamenta la mancanza di una risposta esplicita alla sanatoria domandata.
Cfr. in questo senso Consiglio di Stato sez. VI, 27 settembre 2022, n.8320, secondo cui: “In caso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia".
O anche (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393). “Nel caso in cui sia proposta una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, si verifica una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, di conseguenza nel caso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. La presentazione di una nuova istanza ex art. 36, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria"
6. Il quarto motivo di appello incidentalmente deduce il vizio di illegittimità costituzionale dell’art.146 del d. lgs. n.42 del 2004 per violazione degli articoli 3, 41,42, 76 e 97 della Costituzione.
6.1. La questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Va premesso che al diritto di proprietà, come disegnata dalla Costituzione, il legislatore statale può apporre limiti, dunque non è esatta la qualificazione datane quale diritto incomprimibile - come del resto dimostra anche la sua collocazione costituzionale - perché va esercitato coerentemente con la funzione sociale che la Carta fondamentale gli assegna.
Quanto alla sopra-emarginata disposizione dell’art.146 d. lgs. n.42 del 2004 è inesatto sostenere che incide sul nucleo strutturale di quel diritto. Infatti, diversamente da come rappresentato, quella norma – come del resto le altre disposizioni dettate a tutela dei vincoli paesaggistici ed ambientali– si limita ad estrarre dal bene interessato dal vincolo (dunque non dal diritto di proprietà), uno o più valori costituzionalmente sensibili – nel caso di specie sia l’ambiente che il paesaggio - la cui gestione è già oggetto del potere conformativo della pubblica amministrazione, indipendentemente dalle ragioni proprietarie, in funzione di tutela.
Il ridetto potere, di cui è titolare l’autorità preposta alla tutela, coesiste e convive col diritto di proprietà. Ciò significa che gli atti di amministrazione con cui quel potere si esercita non incidono sul diritto di proprietà, avendo diversi oggetto e finalità.
Dunque alcuna violazione della delega legislativa conferita con la legge n.137 del 2002 si è verificata.
6.2. Quanto alla ragionevolezza della previsione in esame, nella parte in cui impedisce il rilascio di un’autorizzazione postuma di opere edificate in zona vincolata, si evince innanzitutto dalle ragioni stesse della tutela, che, evidentemente, per potere essere efficaci, devono necessariamente precedere e non seguire l’intervento edificatorio.
Infatti la regola prima dei vincoli paesaggistici ed ambientali è quella di imporre, rispettivamente, un armonico e corretto sviluppo del territorio, il che presuppone evidentemente la necessità di una programmazione preventiva, per offrire all’autorità preposta al vincolo una visione d’insieme proiettata sul futuro, sulla cui base elaborare i relativi progetti. E’ evidente, in questo quadro, che consentirle la possibilità di un intervento postumo e/o randomico, frustrerebbe in modo irrimediabile la funzione di vigilanza assegnatale.
Tanto meno può dirsi che detta misura sia discriminatoria. La relativa eccezione omette invero di considerare che la norma disciplina casi in cui il proprietario ha già eseguito i lavori senza procurarsi i necessari titoli abilitativi, ossia si è volontariamente posto in una situazione di riprovevole illiceità.
Di tal che non è ravvisabile un trattamento disparitario in suo danno.(…)
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