Tuesday 17 October 2017 14:12:29

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Urbanistica: la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico non costituisce vincolo espropiativo della proprietà privata 

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2017

Secondo un avviso costante della Quarta Sezione ( cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1196) da ultimo  ribadito nella sentenza del 13.10.2017, la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa. 

Più in generale, va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi , consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati ( cfr Cons. Stato sez. IV 7 aprile 2010 n. 1982) e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 20 maggio 1999 che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata. In sostanza, sono conformativi e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1700). 

Quanto poi alla necessità di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche operate dal Comune, nella sostanza, come detto, essa è riferita al vigente Piano particolareggiato. In ogni caso, non può ammettersi l’obbligo di una specifica motivazione per tutte le scelte operate. Nel caso di specie si tratta di una variante generale che non necessita una motivazione articolata in modo diverso rispetto a quella propria di un Piano regolatore, cioè non una motivazione specifica circa la destinazione di zona delle singole aree, essendo sufficiente una motivazione sulle esigenze urbanistiche che sono a fondamento della variante medesima (cfr. Cons. Stato. A.P. n. 24 del 1999 e sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022)".

Per continuare nella lettura vai alla sentenza integrale.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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