Tuesday 28 November 2017 13:10:21
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.11.2017
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 23 novembre 2017 ha affermato che “sulla questione del riparto di giurisdizione in caso di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi in applicazione della l. n. 296/2006, il Collegio ritiene di richiamare:
a) l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, da cui si desume che la previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della l. n. 1034 del 1971), va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti la quantificazione e il pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, dovendosi riconoscere invece in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi;
b) l'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 1° luglio 2010, n. 15644, secondo cui la controversia sulla rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità Portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione in esito una rinnovata valutazione tecnico - discrezionale, è devoluta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l'Autorità incide sull'economia dell'intero rapporto concessorio, attraverso l'esercizio di poteri autoritativi.
Anche la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (da applicare anche, ai sensi del successivo comma 252, per le misure dei canoni sulle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico - discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità, o meno, delle stesse (Cons St., Sez. VI, nn. 2216/2015, 336/2015, 721/2013, 2371/2011 e 3348/2010).
La rideterminazione del canone, a seguito dell'applicazione della nuova normativa, qualora la controversia investa l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico - aziendali (sia sull'an che sul quantum), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai principi in precedenza richiamati, mentre, diversamente, rientra nell'ambito di giurisdizione del giudice ordinario”.
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