Monday 22 May 2017 14:25:06
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 22.5.2017
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22 maggio 2017 ha affermato che "L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509). La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all’organizzazione pubblicistica dell’apparato burocratico in funzione del perseguimento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 cost. Sicché, lungi dall’essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Cons. Stato., sez.VI, 29 novembre 2006, n.6985; Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n.53), ex se ostativa all’individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l’appellante fonda il motivo d’appello." Per approfondire vai alla sentenza.
Pubblicato il 22/05/2017
N. 02376/2017REG.PROV.COLL.
N. 10248/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10248 del 2010, proposto da:
*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore D'Aluiso C.F. DLSSVT63D24A662J, Francesco Nanula C.F. NNLFNC68E29A669F, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Pontone C.F. PNTMHL62S25F839G, Vito Zammataro C.F. ZMMVTI65L27C351X, con domicilio eletto presso Inail Ufficio Legale in Roma, via IV Novembre 144;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02150/2009, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale per l'instaurazione di contratti di formazione lavoro
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Salvatore D'Aluiso e Esposito per dichiarata delega dell'avv. Francesco Manula e Michele Pontoni.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 02150/2009, concernente la procedura concorsuale per l'instaurazione di contratti di formazione lavoro indetta dall’INAIL, nel capo di pronuncia, che, anziché accogliere il primo motivo d’impugnazione, con quale *denunciava la violazione dell’obbligo di utilizzare la graduatoria ancora efficace, accoglieva il ricorso sul rilievo – dedotto negli altri motivi d’impugnazione – che la scelta di indire un nuovo concorso non era stata sorretta da alcuna motivazione.
2. Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro eccependo l’inammissibilità dell’appello, instando nel merito per la sua infondatezza.
3. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. Con unico motivo, l’appellante denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno escluso la violazione dell’obbligo di utilizzazione delle graduatorie già approvate le quali, in forza dell’art.15, comma 7°, D.P.R. n.487/94, conservano efficacia per 18 mesi
Sicché, ove – come nel caso in esame – l’arco di tempo intercorso al momento dell’indizione del nuovo concorso non sia ancora trascorso, sussiste, secondo l’appellante, “un vero e proprio obbligo di provvedere allo scorrimento della graduatoria”.
5. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Istituto resistente.
6. L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n.509).
6.1 La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale sono strumentali all’organizzazione pubblicistica dell’apparato burocratico in funzione del perseguimento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.
6.2 L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone infatti la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 cost.
6.3 Sicché, lungi dall’essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Cons. Stato., sez.VI, 29 novembre 2006, n.6985; Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n.53), ex seostativa all’individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l’appellante fonda il motivo d’appello.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. La natura della controversia dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oreste Mario Caputo | Sergio Santoro | |
IL SEGRETARIO
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