Thursday 27 July 2017 14:36:13
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2017
È giunta alla decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore del disboscamento (la quale aveva partecipato alla gara di appalto indetta dalla Soprintendenza di Pompei per lavori di contenimento della vegetazione nell’area archeologica di Pompei ed era stata esclusa per l’omessa indicazione dei costi per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’) contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l’atto con cui era stata disposta la sua esclusione dalla gara.
Con l'unico e complesso motivo di gravame, l'appellante lamenta l’illegittimità dell’esclusione per aver omesso in sede di offerta economica di indicare gli oneri di sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’.
Con sentenza depositata in data 24 luglio 2017 il Colegio ha ritenuto l’appello meritevole di accoglimento sia in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali successivi alle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato numm. 3 e 9 del 2015, sia in relazione alle peculiarità della vicenda per cui è causa.
“Quanto al primo aspetto ci si limita qui ad osservare che, con sentenza 27 luglio 2016, n. 19, l’Adunanza plenaria ha in parte rimodulato le conclusioni con era in precedenza pervenuta in relazione al controverso tema della mancata indicazione, in sede di gara, degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’.
In tale occasione, l’Adunanza plenaria ha stabilito che, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici del 2016 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Ciò significa (come pure da taluno si è affermato) che la richiamata decisione abbia relegato all’irrilevanza la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’ anche per gli appalti di forniture e servizi con particolare riguardo alle ipotesi in cui la lex specialis di gara nulla avesse prescritto al riguardo.
Al contrario, il principio di diritto espresso dalla decisione da ultimo richiamata ha riconfermato la sussistenza di tale onere dichiarativo anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del nuovo Codice (il quale ne ha sancito in modo chiaro la sussistenza), ma ha valorizzato, per il torno temporale anteriore, i principi del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio.
Ne consegue che l’esclusione dalle gare va disposta non per il solo fatto che il concorrente abbia omesso di indicare puntualmente e partitamente l’ammontare degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, occorrendo anche che il concorrente medesimo, chiamato a specificare il punto il sede di soccorso istruttorio, non dimostri di avere appostato adeguate risorse per tale rilevante finalità".
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