Monday 23 September 2019 10:58:06
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.9.2019
L’appello in trattazione presso il Consiglio di Stato involge la questione della spettanza al magistrato, sospeso dal servizio e poi reintegrato, dell’indennità giudiziaria prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (“Provvidenze per il personale di magistratura”) durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio.
L’interessato sostiene l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado secondo cui tale indennità avrebbe natura retributiva e costituirebbe un beneficio correlato all’effettiva prestazione dell’attività da parte del magistrato. Il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza del 20.9.2019 ha rigettato l’appello rilevando che “l’indennità di cui all’art. 3 della legge n. 27 del 1981 non ha natura retributiva in senso stretto e costituisce un beneficio correlato all’effettiva prestazione dell’attività da parte del magistrato, come si evince dal tenore letterale del predetto art. 3 in base al quale“detta indennità non spetta nei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza facoltativa prevista dal D.Lgs. 151/2001 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.”
Anche la giurisprudenza conforta una siffatta interpretazione, non negando che l’indennità in parola non sia collegata al concreto ed effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali, ma ribadendo che essa è riconosciuta se ed in quanto connessa alla particolare e complessiva considerazione che nell’ordinamento assume lo status soggettivo del magistrato e volta quindi a compensare gli “speciali oneri” di cui tale figura è istituzionalmente portatrice.
La giurisprudenza ha pertanto chiarito che la corresponsione di tale indennità si giustifica in considerazione dello status in quanto tale ed a prescindere dalla specificità contingente delle funzioni assolte: ma, proprio perché ha natura compensativa degli speciali oneri posti a carico del magistrato, essa è e rimane un beneficio correlato all’effettiva prestazione dell’attività giurisdizionale.
Né assume rilievo dirimente la circostanza, valorizzata dall’appellante, in base alla quale dell’indennità in parola si tenga conto ai fini della base retributiva per il computo dell’assegno alimentare da corrispondere nel periodo di sospensione, in quanto tale specifica previsione si spiega con la funzione dell’assegno in questione attribuito nelle more della sospensione e durante il tempo necessario a pervenire all’accertamento della responsabilità, penale e disciplinare, del magistrato.
Tale ricostruzione restituisce coerenza funzionale al sistema e dà ragione delle specifiche ipotesi in cui, a mente dell’art. 3 della legge n. 27 del 1981, tale indennità non è dovuta, conseguendo alla sospensione temporanea dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del magistrato il venir meno dell’obbligo di corresponsione da parte dell’Amministrazione.
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