Tuesday 25 April 2017 10:09:54

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Mense scolastiche: somministrare un prodotto diverso da quello oggetto del capitolato di fornitura è reato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI del 20.4.2017

L'art. 356 del codice penale rubricato "Frode nelle pubbliche forniture" punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali.In virtù di tale norma, il protagonista della vicenda giunta dinnanzi alla Corte di Cassazione, veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per avere somministrato ai bambini di una scuola materna comunale formaggio di marca diversa dal Parmigiano reggiano previsto nella fornitura.La Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza pubblicata in data 20.4.2017 (Presidente: IPPOLITO Relatore: GIANESINI Data Udienza: 5.4.2017) ha, da un lato confermato che la somministrazione di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura costituisce l'essenza del reato di frode nelle pubbliche forniture, ma dall'altro ha concesso una chance di assoluzione all'imputato.La Corte ha, infatti, accertato che i giudici non avevano valutato i motivi di impugnazioni con i quali l'imputato sosteneva la non utilizzazione del formaggio incriminato nella preparazione dei pasti in quanto il diverso formaggio pur presente nei locali della scuola, era stato reperito in buste chiuse ed il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato.La sentenza di condanna è stata, quindi, annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte di Appello per la valutazione compiuta ed approfondita dei motivi di appello anzidetti, il tutto nella prospettiva della dimostrazione di quell'effettivo e reale uso, nella preparazione dei pasti, di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura.Per approfondire scarica il testo integrale

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Corte di Cassazione

Penale Sent. Sez. 6  

Num. 19014  Anno 2017

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO Relatore: GIANESINI MAURIZIO

Data Udienza: 05/04/2017 pubblicata il 20.4.2017

 

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di * ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di POTENZA ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

1.1 Lo * è imputato del reato di cui all'art. 356 cod. pen. per avere somministrato ai bambini di una scuola materna comunale formaggio marca "Biraghi" al posto del Parmigiano reggiano.

2. Il ricorrente ha dedotto sette motivi di ricorso, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen..

2.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto un travisamento della prova dal momento che le prove testimoniali e una fattura di acquisto dimostravano che la mensa era fornita sia di parmigiano reggiano che di grana padano e che le buste con il formaggio Biraghi erano chiuse e non potevano pertanto essere utilizzate per la preparazione dei pasti, tanto più che l'affermazione che presso la mensa non ci fossero tracce di parmigiano reggiano non era contenuta né nel verbale di ispezione e sequestro né nella comunicazione notizia di reato.

2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse ingiustificatamente rigettato una richiesta di rinnovazione del dibattimento, rigetto fondato sull'erroneo presupposto di un errore di consegna del formaggio in realtà insussistente, con conseguente contraddittorietà ed apparenza della motivazione.

2.3 Con i successivi motivi il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse affermato la responsabilità dell'imputato, legale rappresentante della Soc, La * Srl che gestiva la mensa scolastica, nonostante l'assenza di prove dirette di una sua partecipazione al fatto e che non fosse stato considerato che, a tutto voler concedere, il fatto costituita tutt'al più un inadempimento civile, tanto più che si trattava di un singolo episodio caratterizzato dalla assenza di qualsiasi reale profilo di frode.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui sotto si dirà, e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di SALERNO. 

2. Il ricorrente, con l'atto di appello alla sentenza di condanna di primo grado, aveva svolto una serie di argomentazioni e allegato una serie di circostanze di fatto che non sembrano essere state compiutamente esaminate a valutate dalla Corte di Appello di POTENZA.

2.1 In particolare, l'allora appellante aveva segnalato che le buste di fromaggio "Biraghi" sequestrate dai NAS in giorno dell'intervento alla Scuola Materna di Bernalda, erano state trovate ancora chiuse e sigillate e che pochi giorni prima del detto intervento, erano state acquistate delle partite di parmigiano reggiano e di grana padano, come dimostrato dalle relative fatture di acquisto.

2.2 Dai dati di fatto sopra ricordati, e da altri allegati quali l'esito di indagini difensive che affermavano l'esistenza del parmigiano destinato alle scuole e l'assenza di chiare indicazioni circa l'effettiva mancanza di detta tipologia di formaggio nei locali della Scuola Materna in questione, la Difesa aveva tratto la conclusione, sottoposta al vaglio della Corte di Appello, da un lato della mancanza di prova in ordine all'effettivo e reale uso del formaggio "Biraghi" per la preparazione dei pasti della giornata, dall'altro dell'assai verosimile uso, invece, del parmigiano reggiano o comunque del grana padano, come da capitolato speciale.

3. La Corte non ha dato adeguata risposta alle questioni sollevate con l'appello dato che non ha considerato, per un verso, che il formaggio "Biraghi", pur presente nei locali della scuola, era stato reperito in buste chiuse e quindi non era assai verosimilmente stato effettivamente usato per la preparazione dei pasti, dall'altro che il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato qualche giorno prima e, a quanto emergeva dall'esito di indagini difensive, lo stesso era stato mostrato ai NAS quando era contenuto in vaschette e destinato al trasporto presso le scuole.

4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata per sostanziale omessa motivazione su punti rilevanti sollevati con i motivi di appello e gli atti vanno rinviati alla Corte di Appello di SALERNO per la valutazione compiuta ed approfondita dei motivi di appello più volte ricordati, il tutto nella prospettiva della dimostrazione di quell'effettivo e reale uso, nella preparazione dei pasti, di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura che costituisce l'essenza del reato di frode nelle pubbliche forniture contestato allo *

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso il 5 aprile 2017. 

 

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